Confindustria Sicilia 25 gennaio 2013 Palermo Confindustria Sicilia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e le novità in materia di ambiente e sicurezza avv. Giuseppe Scozzari S&R Avvocati Palermo – Agrigento –Verona gscozzari@studiolegalescozzari.it
La partecipazione del soggetto collettivo nel processo:autonomia della responsabilità rispetto all’imputato persona fisica Il D.lgs. 231/2001 (Capo III, artt. 34-82) detta specifiche disposizioni sul procedimento di accertamento ed applicazione delle sanzioni amministrative; in base all’art. 8 D.lgs. 231/01, la responsabilità dell’Ente, ancorché dipendente da reato, costituisce un titolo autonomo di responsabilità; la posizione dell’Ente e quella della persona fisica, in alcune ipotesi, si possono scindere tanto che la responsabilità dell’Ente sussiste anche quando: l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (cd. di “imputazione soggettivamente alternativa”); il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia (tra cui prescrizione, oblazione)
La partecipazione del soggetto collettivo nel processo: simultaneus processus pur sussistendo autonomia tra responsabilità dell’imputato persona fisica e quella della società, il procedimento si svolge secondo le regole (in quanto compatibili) del procedimento penale (simultaneus processus). l’art. 38, comma 2 stabilisce tuttavia i casi in cui deve procedersi alla separazione dei procedimenti: incapacità dell’imputato, scelta di riti alternativi (abbreviato, patteggiamento, decreto penale di condanna), necessità dipendenti dalle norme processuali; la natura penale dell’illecito presupposto della responsabilità amministrativa e la natura penale –amministrativa degli illeciti degli enti hanno suggerito, alla stregua di quanto previsto per l’imputato nel processo penale, l’adozione di un sistema di garanzie anche per il soggetto collettivo;
La partecipazione del soggetto collettivo nel processo: equiparazione sostanziale del soggetto collettivo alla persona fisica... La scelta è stata di collocare la società nella stessa condizione dell’imputato, al quale è sostanzialmente equiparata, con l’effetto di beneficiare del sistema di garanzie riservate alla persona fisica quali, a titolo di esempio: immediata iscrizione nel registro nelle notitiae criminis dell’illecito amministrativo a carico della società (con decorrenza da tale momento del termine per l’accertamento dell’illecito art. 55, 56); procedibilità (quando manca una condizione di procedibilità, non si procede all’accertamento nemmeno della responsabilità amministrativa dell’Ente, art. 37)
… equiparazione sostanziale del soggetto collettivo alla persona fisica... difesa tecnica (quando la società ne è priva interviene la nomina di difensore d’ufficio, art. 40) contumacia (quando la società non si è costituita a mezzo del legale rappresentante nel procedimento penale la partecipazione al giudizio avviene attraverso il difensore, art. 41) notificazione (occorre la conoscenza quanto meno legale del procedimento da parte della società, dovendosi diversamente disporre la sospensione del procedimento, art. 43) misure cautelari (con l’estensione del processo di giurisdizionalizzazione anche al soggetto collettivo artt. 45 -54);
In particolare: il sistema delle misure cautelari Fondati e specifici elementi che rendono concreto il pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole Gravi indizi di responsabilità dell’ente Richiesta motivata del P.M. di applicazione Applicazione da parte del G.I.P. previo contradditorio di una misura cautelare proporzionata ed adeguata per la minima non inferiore a 1 mese e mezzo e per la durata massima non superiore a 1 anno Una delle sanzioni interdittive (art.9, c.2) Commissario giudiziale (art.15) In alternativa 6
In particolare: il sistema delle misure cautelari Vicende modificative Impugnabili al Giudice procedente Sospensione Revoca Se l’ente chiede la realizzazione delle misure dell’art. 17 Quando sono mancanti, anche per fatti sopravvenuti, i presupposti o quando ricorrono le misure dell’art. 17 Risarcimento integrale del danno ed eliminazione delle conseguenze Messa a disposizione del profitto Eliminazione carenze organizzative mediante adozione del modello idoneo e e 7
La responsabilità amministrativa delle società e i reati in materia di sicurezza sul lavoro Relativamente alle fattispecie in materia di sicurezza sulla salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 25-septies del D.lgs. 231/01, è stato introdotto dalla L. 123/2007 poi sostituito dall’art. 300 del d. lgs. 81/2008; I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro, quali reato c.d. presupposto della responsabilità del soggetto collettivo, erano già previste originariamente dall’art. 11 della legge delega 300/2000; la loro introduzione nel 2007 si è tradotta pertanto nel completamento del quadro legislativo originario (compatibilità dei principi del sistema dettato dal d. lgs. 231/2001 con i reati colposi); per ciascuna delle fattispecie presupposto è prevista l’applicazione di pene pecuniarie e di sanzioni interdittive:
La responsabilità amministrativa delle società e i reati in materia di sicurezza sul lavoro 2 Fattispecie Sanzione persona fisica Sanzione per l’ente Art, 589 c.p., con violazione art. 55, comma 2 d.lgs. 81/2008 Omicidio colposo in relazione ad omessa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro nelle aziende di cui all’art. 31, a quelle sottoposte a ricshio biologico, alle attività del titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più aziende Reclusione da 2 a 7 anni Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non inferiore a tre mesi e non superiore ad 1 anno Art, 589 c.p., nelle ipotesi residuali Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art, 590 c.p., 3 comma Lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro l.gravi:reclusione o multa; l.gravissime:reclusione Sanzione pecuniaria+ sanzione interdittiva non superiore a sei mesi Mara Chilosi, 5/11/2011 9
La responsabilità amministrativa delle società e i reati in materia di sicurezza sul lavoro Sanzione pecuniaria, sempre (da 10.329 a 1.549.000 Euro) Eventuali sanzioni interdittive, anche in via cautelare (da tre mesi a 2 anni); in alcuni casi definitive a) interdizione dall'esercizio dell'attività (solo quando le altre sanzioni interdittive risultano inadeguate) b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) divieto di pubblicizzare beni o servizi (quelle applicate in via cautelare possono essere sostituite con la nomina di un commissario giudiziale) Confisca del profitto del reato (sempre) Pubblicazione della sentenza di condanna 10
La responsabilità amministrativa delle società e i reati in materia di sicurezza sul lavoro:accesso ai riti alternativi premiali Per i reati in materia di infortuni sul lavoro (art. 25 septies) è possibile, in alternativa al giudizio, la definizione del procedimento di accertamento della responsabilità del soggetto collettivo con l’adozione di uno dei reti speciali alternativi quali il giudizio abbreviato (art. 62) ed il patteggiamento (art. 63); con riguardo a quest’ultimo, la scelta del rito non è esclusa dalla previsione in astratto di sanzioni interdittive, quando il reato presupposto è definito o sia definibile con il rito di cui all’art. 444 c.p.p.; in tal caso la riduzione della sanzione (fino ad 1/3) verrà operata sulla durata della misura interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria; ciò che rileva è che il Giudice non ritenga di dover applicare in concreto una misura interdittiva in via definitiva (che comporterebbe il rigetto della richiesta);
La responsabilità amministrativa delle società e i reati in materia di sicurezza sul lavoro:il ravvedimento operoso La responsabilità amministrativa delle società e i reati in materia di sicurezza sul lavoro L’art. 17 D.lgs. 231/2001 prevede un “ravvedimento operoso” post factum, attuabile dall’Ente, idoneo ad escludere l’applicazione di sanzioni interdittive e di incidere in maniera significativa sul quantum della sanzione pecuniaria (cfr. artt. 11 e 12) Le condizioni per accedere a questo regime di favore attengono: al risarcimento integrale del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (o comunque efficace impegno) all’adozione ed attuazione del Modello di prevenzione (cfr. sentenza Tyssen) alla messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca (ad es. mediante libretto postale intestato al Fondo Unico di Giustizia)
... La responsabilità amministrativa delle società e i reati in materia di sicurezza sul lavoro:il ravvedimento operoso La responsabilità amministrativa delle società e i reati in materia di sicurezza sul lavoro tali condizioni devono essere realizzate prima dell’apertura del dibattimento di primo grado; l’art. 65 legittima la sospensione del procedimento al fine di attuare gli adempimenti di cui all’art. 17, ma occorre dimostrare l’impossibilità di effettuare prima il ravvedimento. L’art. 49 prevede la sospensione, per i medesimi motivi, anche delle misure cautelari e la successiva loro revoca, che può essere disposta anche d’ufficio (art. 50); l’art. 78 disciplina la conversione della sanzione interdittiva in pecuniaria in caso di ravvedimento “tardivo”, attuato dopo l’apertura del dibattimento del giudizio di primo grado.
grazie per l’attenzione 25 gennaio 2013 Palermo Confindustria Sicilia grazie per l’attenzione avv. Giuseppe Scozzari S&R Avvocati Palermo – Agrigento –Verona gscozzari@studiolegalescozzari.it