Adempimenti, responsabilità e sanzioni connesse al trasporto transfrontaliero di rifiuti Trieste, 27 aprile 2005 Prof. Stefano Maglia.

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Adempimenti, responsabilità e sanzioni connesse al trasporto transfrontaliero di rifiuti Trieste, 27 aprile 2005 Prof. Stefano Maglia

COSTITUZIONE EUROPEA TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA (Bruxelles 13 ottobre 2004) ARTICOLO III-234 1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172‚ il Consiglio adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono: a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; b) misure aventi incidenza: (omissis) iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; http://www.tuttoambiente.it/euro/eurocost.html

COSTITUZIONE EUROPEA ARTICOLO III-233 1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: a) salvaguardia‚ tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; b) protezione della salute umana; c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela‚ tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva‚ sul principio della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

La legge delega ambientale L. 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione  (GU n. 302 del 27.12.04) In vigore dall’11.1.05 http://www.tuttoambiente.it/lex/2004/041215.html

La legge delega ambientale Art. 1. - (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

T.U. rifiuti?CRITERI (c. 9 lett.a) promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale

L. 308/04: Comma 29. c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio";

La CO-RESPONSABILIZZAZIONE Art. 2, c. 3 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.

Articolo: 10 (Oneri dei produttori e dei detentori). Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti é esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine é elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.

Sentenza n° 7746 del 24/02/04 Corte di Cassazione Penale L’individuazione della responsabilità penale nella gestione dei rifiuti si informa ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle operazioni di gestione dei rifiuti, sicché la mera osservanza delle disposizioni di cui all’art. 10 non esclude, di per sé sola, la responsabilità dei detentori o dei produttori dei rifiuti là dove questi si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici che abbiano determinato una compartecipazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti.

T.U. europeo sui rifiuti? Proposta di Direttiva relativa ai rifiuti (27.11.03) www.tuttoambiente.it/euro/proprif.pdf

Gestione rifiutiGestione risorse Il “Decreto Ronchi” D.Lvo 5.02.97, n. 22 Attuazione delle direttive CE n. 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio http://www.tuttoambiente.it/formazione/ronchi.zip Gestione rifiutiGestione risorse

Articolo: 4 (Recupero dei rifiuti) 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; c) l'adozione di misure economiche e le determinazioni di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Corte Giustizia CE 13.02.2003 RECUPERO: operazione preordinata a fare assolvere ai rifiuti una funzione utile, sostituendosi ad altri materiali tradizionalmente impiegati per tale scopo. Rimanendo nel campo dell’energia, i rifiuti dovrebbero sostituirsi ad altre fonti di energia primaria.

“Funzione utile” si manifesta qualora: 1)    l’utilizzazione di rifiuti come combustibile generi un’energia superiore a quella consumata durante il processo di combustione (effettivo “mezzo per produrre energia”); 2)    una parte dell’eccedenza di energia sviluppata durante questa combustione sia effettivamente ed immediatamente utilizzata nella forma del calore prodotto dall’incenerimento ovvero non immediatamente ma sotto forma di elettricità (effettivo “mezzo per produrre energia”); 3)    la maggior parte dei rifiuti sia consumata durante l’operazione e la maggior parte dell’energia sviluppata sia recuperata e utilizzata (“utilizzazione principale”).

Articolo: 7 (Classificazione) Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI Corte di Giustizia CE (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 secondo il punto 3 della nota introduttiva al CER, quest'ultimo costituisce un elenco di rifiuti non esaustivo. Tuttavia, sempre secondo lo stesso punto, il fatto che un materiale vi figuri non significa che sia un rifiuto in tutte le circostanze. Dal momento che né la direttiva 75/442 né la decisione 94/3 o la nota introduttiva al CER forniscono altri elementi sul contenuto degli obblighi imposti agli Stati membri dalla detta decisione, non è possibile concludere su tale base che uno stato membro sia tenuto a riprodurre alla lettera il CER in un atto di diritto interno. Infatti, "il carattere obbligatorio della decisione 94/3 per gli Stati membri consente unicamente di concludere che questi ultimi sono tenuti a garantire l'utilizzo e l'applicazione del CER come nomenclatura di riferimento, poiché questo fornisce una terminologia comune valida all'interno della Comunità.

Articolo: 16 (Spedizioni transfrontaliere) 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio dell'1 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni… 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina: a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento; b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento; c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.  4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento: a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; b) l'autorità di transito é il Ministero dell'ambiente; c) corrispondente é il Ministero dell'ambiente.  5. …

Reg. CEE 1 febbraio 1993, n. 259 Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della CE, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GUUE L 30 del 26.2.93)

Reg. CEE 1 febbraio 1993, n. 259 ART. 1. 1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico; b) le spedizioni dei rifiuti dell’aviazione civile; c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all’art. 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa; d) le spedizioni di residui di cui all’art. 2, par. 1, lett. b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente; e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell’ambiente del trattato sull’Antartico.

Reg. CEE 1 febbraio 1993, n. 259 ART. 1. Comma 3  Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e riportati nell’allegato II (cd. lista verde dei rifiuti) sono parimenti … escluse dall’ambito di applicazione del regolamento

Articolo: 53 (Traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, é punito con la pena dell'ammenda da € 1.549 a € 25.822 e con l'arresto fino a due anni. La pena é aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Articolo: 53 bis (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Cass. Pen. n. 30373 del 13/07/2004 La fattispecie dell’art. 53 bis del Decreto Legislativo n. 22/1997 è radicalmente diversa da quella del precedente art. 51 e fra le due norme non è configurabile un rapporto di specialità, né le stesse sono alternative, sicché l’applicazione dell’una escluda necessariamente l’applicazione in concreto dell’altra, ma nella fattispecie concreta possono ricorrere sia gli elementi sostanziali indicati dell’una (l’allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate) che quelli formali previsti dall’altra (mancanza di autorizzazione), dando luogo al concorso di entrambi i reati ai sensi dell’art. 81 c. 1 C.P.

Corte di Giustizia UE del 16 dicembre 2004 Le condizioni e i procedimenti stabiliti dal regolamento 259 sono stati adottati nello scrupolo di garantire la protezione dell’ambiente e in considerazione di obiettivi di politica ambientale, quali i principi della vicinanza, della priorità del ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale”. Una simile interpretazione del regolamento si impone dal momento che quest’ultimo si colloca nell’ambito della politica ambientale perseguita dalla Comunità, che ha in particolare lo scopo, ai sensi dell’articolo 2 Ce, di promuovere un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo. Un simile obiettivo rischierebbe di essere compromesso qualora l’autorità competente di spedizione non potesse far valere il contenuto delle sue disposizioni corrispondenti ad un livello elevato di tutela ambientale e opporsi, di conseguenza, ad una spedizione di rifiuti le cui condizioni di recupero nello Stato di destinazione fossero tali da recare pregiudizio alla salute umana o ambientale”.

Cass. Pen., sez. III, 3 febbraio 2003, n. 1637 In merito alla configurabilità dell’illecito di cui all’art. 53 comma 1 del D.L.vo n. 22/1997 ed alla conseguente esistenza di esigenze cautelari ex art. 321 comma 1 c.p.p., è necessario che le emergenze probatorie che rendono credibile la tesi secondo la quale i rifiuti non sono destinati al recupero, ma ad illecite operazioni di smaltimento siano adeguatamente motivate anche solo su di un piano di astrattezza in riferimento al principio di diritto per cui il raffronto tra la fattispecie legale e quella concreta possa portare all’eliminazione della misura cautelare nell’ipotesi in cui l’addebito sia difforme da quello astrattamente ipotizzato.

Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 47918 del 16/12/2003 (Cc. 12/11/2003 n.01725 ) In tema di gestione dei rifiuti è legittimo il sequestro dell'intera azienda allorché vi siano i richiesti indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali sia, per la sua collocazione strumentale, utilizzato per la consumazione del reato, ne' osta a ciò il fatto che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una azienda in corso di procedimento per violazione dell'art. 53 bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti).

Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 30/05/2003 (Cc. 08/04/2003 n.00642 ) In tema di trasporto illecito di rifiuti è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, ma non degli ulteriori strumenti di lavoro (quali pale meccaniche ed escavatori) che non abbiano la qualità di mezzi di trasporto, non essendo consentita una interpretazione in "malam partem" della previsione normativa che prevede l'obbligatorietà della confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti.

Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 16564 del 23/04/2001 (Cc. 15/02/2001 n.00635 ) In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto un mezzo di trasporto appartenente all'Amministrazione comunale, non è applicabile l'istituto della confisca obbligatoria previsto dall'art.53, comma 2, del D.Lgs n.22 del 1997 (che prevede e sanziona il "traffico illecito di rifiuti", avuto riguardo alla natura del bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale di cui fanno parte anche i beni destinati al pubblico servizio(art.826 cod. civ). Ne consegue l'incompatibilità di detta confisca obbligatoria con la destinazione pubblica del bene e la necessità di disporne la restituzione di quest'ultimo al Comune.

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