Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 Art.14. (Classificazione degli scarichi civili) 1 Agli effetti della presente legge gli scarichi degli insediamenti.

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Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 Art.14. (Classificazione degli scarichi civili) 1 Agli effetti della presente legge gli scarichi degli insediamenti civili sono suddivisi in due classi denominate A) e B). 2.Nella classe A) sono compresi: a) uno o piu' edifici collegati tra loro in una determinata area, dalla quale abbiano origine uno o piu' scarichi terminali, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria; b) gli insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilita' e permanenza attivita' di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi; c) le imprese agricole con attivita' diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura; d) gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densita' di affollamento inferiore a 1 kg. per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo. 3. Agli effetti della lettera b) del precedente comma 2 si considerano assimilabili a quelli abitativi gli scarichi degli insediamenti rientranti nei limiti di accettabilita' di cui all'Allegato 3 della presente legge; la qualita' degli scarichi e' da valutarsi prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque non richiedenti alcun trattamento. 4. Nella classe B) sono comprese: a) le imprese dedite ad allevamenti di bovini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprieta', in affitto, in comodato o comunque in godimento o concessione, deve essere funzionalmente connesso con l'attivita' di allevamento e di coltivazione agricola dell'impresa; b) le imprese dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, che esercitano anche attivita' di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola, che siano inserite con carattere di normalita' e complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovra' pervenire per almeno 2/3 esclusivamente dall'attivita' di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita'

Art. 15. (Autorizzazioni allo scarico e controlli) 1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'Autorita' competente al controllo, accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale: a)entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati; b) contestualmente alla domanda di concessione edilizia per gli insediamenti nuovi. 2. Sono tenuti unicamente a notificare lo scarico nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorita' competente al controllo: b)i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe A) lettere a) e c), comma 2 dell'articolo 14; b) i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe B) lettera a), comma 4 dell'articolo 14 che abbiano una consistenza media annuale: fino a 50 capi bovini, equini o suini; fino a 200 capi ovicaprini; fino a capi avicoli; fino a capi cunicoli, sempreche' sussista la disponibilita' di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame. 3. L'autorizzazione e' rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i limiti di accettabilita' e le prescrizioni di cui alla presente legge. 4. Prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria, contenente eventuali prescrizioni atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore dello scarico. Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13

Art. 17. (Disciplina degli scarichi della classe A) 1. Gli scarichi degli insediamenti esistenti o a questi equiparati di cui alla classe A) dell'articolo 14 sono cosi' disciplinati: a)nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' di cui all'Allegato 1; se di volume maggiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno sono sottoposti entro lo stesso termine ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2; b) nel caso di scarico puntuale su suolo o nel sottosuolo, limitatamente agli insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno, o aventi una consistenza inferiore a 50 vani e metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai sistemi di trattamento realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili di analoga consistenza, dall'Allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonche' secondo le prescrizioni emanate dall'Autorita' competente al controllo. 2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti, fino dall'attivazione, a quanto previsto dal comma E' ammesso in via eccezionale e solo per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati lo scarico puntuale sul suolo di volumi comunque inferiori a centocinquanta metri cubi al giorno, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali impartiti dall'Autorita' competente al controllo.

Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 Art. 19. (Disciplina degli scarichi della classe B) 1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe B) di cui all'articolo 14 nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti: a)entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1; b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito in corpi idrici superficiali sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato Gli scarichi puntuali degli insediamenti civili esistenti o ad essi equiparati in caso di recapito sul suolo sono cosi' disciplinati: a)se appartenenti alla sottoclasse a) di cui al comma 4 dell'art. 14: lo scarico puntuale e' sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni; lo spandimento su terreno ai fini agricoli rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; b) se appartenenti alla sottoclasse b) di cui al comma 4 dell'articolo 14: lo scarico puntuale e' sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni; lo spandimento rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n Per gli insediamenti di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 15, tenuti alla sola notifica, lo scarico puntuale e' assimilato allo spandimento su terreno a fini agricoli ed e' sempre ammesso nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico-sanitarie. 5. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi, sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche cd integrazioni, ad eccezione degli insediamenti di cui al comma 4 per i quali vale, fino all'attivazione, la disciplina del medesimo comma.

Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13