I) Responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi

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I) Responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi D.P.R. 1988 n. 224, emanato in attuazione di una direttiva comunitaria del 25 luglio 1985 V. ora codice del consumo Decreto Legislativo 6.9.2005, n. 206 (artt. 114-127 e art. 3) Art. 114: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”. Art. 123. Danno risarcibile: “E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato…”.

II) Ambito di applicazione soggettiva delle norme sulla resp. del produttore: art. 115, comma 2 bis-art. 3 lettera d) su nozione di “produttore”. Ai fini del presente codice si intende per produttore: - “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente… -“nonché l’importatore del bene… nel territorio dell’Unione europea” (cfr. Cass., 14-06-2005, n. 12750) -“o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”

III) Ambito di applicazione oggettiva delle norme sulla resp. del produttore : nozione di prodotto (art. 115 cod. consumo). “Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in ogni altro bene mobile o immobile…”. Trib. Ascoli Piceno, 5.3.2002, Dir. e lav. Marche, 2002, 75: “In caso di autoveicolo posto in commercio sul mercato, deve considerarsi prodotto anche il dispositivo air bag incorporato nel veicolo…” (cfr. anche Cass., 21.11.1995, n. 12023, cit., in Resp. civ. prev, 1996, 362).

IV) I soggetti legittimati a pretendere il risarcimento in caso di danno da prodotto difettoso a) utente danneggiato b) soggetto che, pur non essendo l’utente, è stato danneggiato dal prodotto difettoso in conseguenza dell’uso da parte di altri. la normativa sulla responsabilità del produttore si applica anche quando il prodotto difettoso provoca danni all’integrità fisica dell’utente professionista, non consumatore Per l’applicabilità all’utente non consumatore si veda Trib. Milano, 31-01-2003, Foro it., 2003, I, 1260, confermata da App. Milano, 21-02-2007, Foro it., 2007, I, 2886 ; Trib. Monza, 11.9.1995 .

V) Nozione di difetto del prodotto Art. 117. Prodotto difettoso: “1. Un prodotto è difettoso, quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui: a)…la presentazione del prodotto, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere…”. “2. Un prodotto e' difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.

a) vizio di fabbricazione che comporta un’anomalia di funzionamento del prodotto e quindi un danno Difetto Trib. Roma, 14-11-2003, Foro it., 2004, I, 1632; Trib. Roma, 4-12-2003, Foro it., 2004, I, 1631; Trib. La Spezia, 27-10-2005, Foro it., 2005, I, 3500. b) insicurezza del prodotto - a prescindere dal difetto di fabbricazione – che in occasione dell’uso provoca un danno. Difetto Trib. Vercelli, 07-04-2003. Danno e resp., 2003, 1001: “L’assenza o carenza di istruzioni relative all’utilizzo di un prodotto costituisce un’ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, come richiesto dall’art. 5 d.p.r. 224/88, ne consegue la responsabilità del produttore per difetto di informazione”

VI) Onere della prova a carico del danneggiato da prodotto difettoso Art. 120. Prova 1. “Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno”. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118….”. Trib. Vercelli 7 aprile 2003: “La nozione di prodotto difettoso, ai fini della sussistenza o meno della responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, coincide con quella di prodotto insicuro. Pertanto la vittima del danno da prodotto difettoso non è tenuta a dimostrare l’intrinseco vizio di fabbricazione del bene, essendo sufficiente dimostrare che il prodotto è insicuro” Trib. Massa Carrara, 20-03-2000: “In tema di danno cagionato da prodotto difettoso, il produttore è responsabile dei danni, non solo in presenza di uno specifico vizio, ma anche qualora vengano dimostrati quei *fatti materiali che evidenzino la non sicurezza del bene…”

VII) Art. 118.Esclusione della responsabilità (del produttore) “1. La responsabilità e' esclusa…: b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione (cfr. anche art. 119); e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore…di una parte componente…, se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte componente o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata”.

VIII) La resp. del produttore è detta “oggettiva” Trib. Ascoli Piceno, 05-03-2002, cit., Dir. e lav. Marche, 2002, 75: “il d.p.r. n. 224/88 pone a carico del produttore una responsabilità extracontrattuale di natura oggettiva, posto che il produttore è responsabile delle conseguenze della difettosità del prodotto prescindendo ed anche in assenza di una colpa nella creazione della difettosità” (Trib. Bologna, 22-03-2007). Trib. Vercelli, 7.4.2003, cit., Danno e resp., 2003, 1001: “è sufficiente per fondare la responsabilità del produttore il riconoscimento di un rapporto di causalità tra il prodotto (difettoso) e l’evento dannoso… la responsabilità imposta al produttore per i danni da difetti di fabbricazione prescinde dalla prova della colpa”.

Altri casi di responsabilità oggettiva - o legalmente presunta – nell’ordinamento Circolazione di veicoli. — 1. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno… Responsabilità (per colpa) legalmente presunta o c.d. aggravata 4. “In ogni caso Il proprietario del veicolo è responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”. Responsabilità oggettiva (pura o assoluta) nei confronti del danneggiato (cfr. anche art. 2049 c.c.)

*Una volta accertato che il danno è derivato da un prodotto “difettoso” perché insicuro il produttore è responsabile anche se la causa specifica del “difetto” rimane ignota Trib. Roma, 17.3.1998, cit., in Foro it., 1998, I, 3660: “Una bottiglia piena d’acqua che scoppia improvvisamente presenta un grado di sicurezza incompatibile con quello che ragionevolmente un normale consumatore può attendersi allorché si reca in un supermercato e prende il prodotto da un bancone self-service, e in ogni caso non presenta quella sicurezza che è normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie”. Trib. Roma, 14.11.2003, cit., Foro it., 2004, I, 1645: “Qualsiasi causa ignota è a carico del produttore e non del consumatore, il quale ha il pieno diritto di usufruire di prodotti non pericolosi”.

IX) Art. 123. Danno risarcibile: “E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato”. -In caso di lesioni personali(integrità fisica) sono risarcibili: il danno biologico il danno patrimoniale Sul danno morale v. oltre punto X Lesione dell’integrità fisica, in sé considerata, accertata da un punto di vista medico-legale Danno economico = danno emergente e lucro cessante conseguente al fatto illecito

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; Art. 123. Danno risarcibile: “E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato”. Cass., 24-04-1997, n. 3592, Arch. circolaz., 1997, 899: “Se dal fatto illecito altrui deriva la morte (immediata) di una persona gli eredi della vittima hanno diritto ad esser risarciti per i danni patrimoniali, biologici e morali derivatine” *Trib. Bolzano, 27-07-1998, Riv. circolaz. e trasp., 1999, 347: “I con- giunti di persona deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito hanno diritto al risarcimento sia del danno morale, sia del danno biologico subito in conseguenza dell’evento luttuoso, purché dimostrino, per quanto attiene il danno biologico: a) l’effettiva sussistenza di una patologia psichica o fisica; b) l’effettiva sussistenza di un valido nesso causale tra la morte del congiunto e l’insorgenza della malattia in senso medico-legale”

Sono esclusi dal campo di applicazione della norma: IX) Art. 123. Danno risarcibile: “E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato”. Sono esclusi dal campo di applicazione della norma: danni ad altri beni non adibiti ad uso privato i danni economici in genere, come quelli derivanti dal mancato uso del prodotto difettoso . i danni al prodotto in sè

X) Problema della risarcibilità del danno morale-non patrimoniale (art. 2059 c.c.) in caso di resp. del produttore Tradizionalmente il danno morale-non patrimoniale viene riconosciuto nei casi in cui l’illecito civile costituisce contemporaneamente reato 1) Cass., 23-11-1985, n. 5814: “il danno morale, inteso come il turbamento e la sofferenza psichica conseguente al fatto illecito, è risarcibile a norma degli art. 2059 c.c. e 185, 2º comma c.p., nel caso di fatto illecito civile costituente reato”. 2) Cass., 06-10-1994, n. 8177: “Il danno morale o non patrimoniale, per il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., è risarcibile nel caso in cui derivi da un fatto illecito costituente reato, e con- siste in un turbamento ingiusto dello stato d’animo…” (cfr. anche Cass., 24-05-2001, n. 7075). 3) Cass., 14-03-2002, n. 3728: “Presupposto necessario per il ricono- scimento del diritto al risarcimento del danno morale, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., è l’accertamento del fatto come reato…”.

Trib. Roma, 17-03-1998, Foro it., 1998, I, 3660: “Il produttore di una Conseguenze del principio tradizionale sul tema della resp. del produttore Trib. Roma, 17-03-1998, Foro it., 1998, I, 3660: “Il produttore di una bottiglia d'acqua minerale, scoppiata nella mano di un consumatore che l'aveva presa da un bancone self-service, è responsabile dei danni da quest'ultimo riportati. Posto che la responsabilità prevista dal d.p.r. 224/88 ha natura sostanzialmente obiettiva (e quindi prescinde dalla colpa, che è invece necessario accertare in concreto per la configurabilità dell’illecito penale rilevante ex art. 2059 c.c.), il produttore che sia ritenuto responsabile ai sensi di tale normativa non può essere condannato al risarcimento del danno morale”. Trib. Milano, 31-01-2003, Foro it., 2003, I, 1260: “Dal momento che la responsabilità da prodotto difettoso prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, quest’ultimo, ove ritenuto responsabile in applicazione del d.p.r. 224/88, non può essere condannato al risarcimento del danno morale” (così anche Trib. La Spezia, 27-10-2005, Foro it., 2005, I, 3500).

Analoghe conseguenze del principio tradizionale sul tema della responsabilità da circolazione dei veicoli Cass., 22-03-2001, n. 4113: “Allorché la responsabilità dell’autore del fatto illecito dipendente dalla circolazione dei veicoli (lesioni personali) sia affermata non già a seguito dell’accertamento dell’elemento psicologico (colpa) che costituisce indefettibile elemento del reato, ma in base alla presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c. manca il necessario presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. danno morale) ex art. 2059 c.c.”. Cfr. anche Cass., 17-11-1999, n. 12741; Cass., 11-03-1998, n. 2674. Cass., 14-03-2002, n. 3728: “In tema di circolazione di veicoli, presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, ai sensi degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., è l’accertamento del fatto come reato, il cui elemento soggettivo è lo stato psicologico (colpa o dolo) dell’autore di esso, da accertare in concreto e non in base ad una presunzione legale di responsabilità”.

Nuovo orientamento sui presupposti, in generale, di risarcimento del danno morale Cass., 31-05-2003, n. 8827 e n. 8828, Foro it., 2003, I, 2273: “non può essere ulteriormente condivisa la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte de- terminati da fatto illecito integrante reato. Tutte le volte che si verifichi la lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente protetto, il pregiudizio conseguenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo) o comunque il danno non patrimoniale è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato” (cfr. anche Corte Cost. 11.7.2003, n. 233; Cass., 15-01-2005, n. 729.).

Cass. 12.5. 2003, n. 7281; Cass., 01-06-2004, n. 10482: “Il danno morale (e più in generale quello non patrimoniale), allorché vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti, è risarcibile tanto nelle ipotesi in cui il danneggiante sia ritenuto responsabile civile in base ad una presunzione di colpa, quanto in quelle di responsabilità oggettiva” (cfr. art. 2054). Cass., 26-02-2004, n. 3871: “Il danno morale è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione legale di colpa, per non avere provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Cass., 01-06-2004, n. 10489: “Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge…”

Conseguenze del nuovo orientamento sulla responsabilità del produttore Trib. Roma, 04/12/2003, Guida al Diritto, 2004, 7, 57: “Deve ritenersi che anche nell'ipotesi di responsabilità oggettiva del produttore, ai sensi del D.P.R. 224 del 1988, comportante una presunzione iure et de iure di colpa in caso di messa in circolazione di un prodotto difettoso, deve essere riconosciuto al consumatore, ove vi sia stata lesione di diritti alla persona, il risarcimento… del danno non patrimoniale, inteso quest'ultimo… come sofferenza psicologica…”. App. Milano, 21-02-2007, Foro it., 2007, I, 2886: “Il produttore risponde del danno morale patito da chi abbia riportato lesioni personali per l’uso del prodotto, ancorché si verta in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde dall’accertamento della colpevolezza dell’agente”.

XI) Tutela del compratore nella c.d. “vendita a catena” 3) Produttore dell’auto Resp. produtt. artt. 114 ss. cod. consumo Art. 2043 2) Rivenditore Caio (acquista da produttore) Art. 2043 per i danni alla persona (colpa del venditore) Art. 1494, c.1 e 2 (colpa del venditore) Art. 1492* 1) Tizio acquista automobile Tizio per un difetto dei freni subisce lesioni in un incidente e l’auto viene danneggiata *Se Tizio è consumatore v. art. 130 cod. consumo