Mario Romanelli1 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dellarticolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n marzo 2005 – Giornata di Studio Mario Romanelli – Regione Toscana - Settore Qualità dellaria, industrie a rischio e prevenzione e riduzione integrata dellinquinamento
Mario Romanelli2 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 u Il decreto si propone di prevenire e di ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili sull'ambiente, in particolare sull'aria, nonché i rischi potenziali per la salute umana derivanti dalle stesse emissioni. F Recepisce una direttiva della U.E. ( 1999/13/CE ) che fa parte della linea strategica comunitaria per la riduzione dei precursori dellozono troposferico F Viene adottato come una linea guida settoriale prevista dal DPR n. 203/88 e quindi è coerente con i suoi contenuti e costituisce il requisito minimo per il D.lgs n. 372/99
Mario Romanelli3 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Introduce degli elementi innovativi prevedendo la gestione dei solventi nellimpianto - tutti gli input di solventi nel ciclo produttivo - tutte le possibili fonti emissive, compreso le emissioni diffuse e F vincolando il potenziale inquinante dellimpianto/attività ( valore limite di emissione totale annua di COV ) F le autorizzazioni, le modalità di rilascio e le sanzioni sono quelle previste dal DPR n. 203/88 e dal D.lgs n. 372/99 F le attività ricadenti nel suo campo di applicazione sono quelle dellallegato I
Mario Romanelli4 Ambito di applicazione F Il decreto disciplina: F i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti allarticolo 2, comma 1, lettera r), che nellesercizio delle attività individuate allallegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato. per impianto si intende un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato I e qualsiasi altra attività direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel sito e possa influire sulle emissioni.
Mario Romanelli5 Alcune definizioni connesse al campo di applicazione F capacità nominale la massa giornaliera massima teorica di solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto; F la capacità nominale è una grandezza caratteristica dellimpianto o delle sue modalità di utilizzo definita al momento della progettazione e prescinde dai dati storici di utilizzo o di uso attuale F Coerenza con la Direttiva 96/61/CE ( IPPC )
Mario Romanelli6 Alcune definizioni connesse al campo di applicazione la capacità nominale viene valutata, in generale, assumendo un esercizio dellimpianto continuativo pari a 24 ore/d. F eccezioni in caso di limiti tecnologici o in casi di definizione di limite legale della capacità potenziale dellimpianto ( dimostrazione da parte del gestore ) F soglia di consumo ( in t/a ) calcolata, in riferimento alla capacità nominale dellimpianto, in partenza tenendo conto di un funzionamento pari a 330 giorni/a o 240 giorni/a ( esercizio 7 o 5 giorni/settimana ) in condizioni di esercizio normali
Mario Romanelli7 Alcune definizioni n consumo il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo. n emissione qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente; nemissioni diffuse qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nellallegato II. Comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari.
Mario Romanelli8 Alcune definizioni Femissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi. Fesercizio normale: tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature. Fimpianto esistente: un impianto per il quale lautorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Mario Romanelli9 Alcune definizioni F migliori tecniche disponibili :la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti lidoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e limpatto sullambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui allallegato IV del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
Mario Romanelli10 Alcune definizioni F In particolare si intende per : tecniche, le tecniche impiegate e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dellimpianto; disponibili, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta lapplicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nellambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i benfici, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché disponibili a condizioni ragionevoli; migliori, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dellambiente nel suo complesso;
Mario Romanelli11 Alcune definizioni modifica sostanziale: per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs 4 agosto 1999, n. 372 la definizione ivi specificata; per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%; per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%; qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente; qualsiasi modifica della capacità nominale che comporti variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite applicabili secondo lallegato II;
Mario Romanelli12 Alcune definizioni piccolo impianto un impianto dove sono svolte le attività di cui allallegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 con una soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attività dellallegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a 10 tonnellate all'anno; F valore limite di emissione la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non può essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale e/o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali
Mario Romanelli13 Relazione tecnica per impianti esistenti da presentarsi entro il 12 marzo 2005 F preliminarmente scelta di adeguamento allegato II e/o allegato III F contiene: - descrizione attività - descrizione tecnologie - quantità e qualità emissioni con riferimento alle prescrizioni applicabili - progetto di adeguamento ( se necessario ) - definizione procedure per raccolta dati e informazioni per elaborare e aggiornare piano gestione solventi
Mario Romanelli14 Vincoli coerenza con i contenuti dellautorizzazione già rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88 F non peggioramento delle emissioni F fatte salve prescrizioni antecedenti che conseguono un maggior contenimento delle emissioni di COV rispetto a quanto indicato negli allegati II e III
Mario Romanelli15 Scelta adeguamento Il gestore può scegliere: F rispetto dei valori limite di emissione negli scarichi gassosi ( VLEsg ) e valori limite di emissione per emissioni diffuse ( VLEd ) ( allegato II ) oppure F rispetto valore limite emissione totale V.L.E.T. ( allegato II ). Per molte lattività vi è il rinvio allallegato III non essendo espresso un V.L.E.T. nellallegato II F Lemissione totale secondo lallegato III deve essere equivalente a quella che si otterrebbe applicando VLEsg + VLEd
Mario Romanelli16 Dimostrazione dellequivalenza Lequivalenza, da indicare nella relazione tecnica, si basa: F calcolo flusso volumetrico orario normalizzato per camino F calcolo flusso di massa orario di C emettibile ( VLEsg per V.L. allegato II ) F trasformazione flusso di massa orario espresso in C in f.m. espresso in COV F calcolo flusso di massa annuo di COV emettibile per camino ( n. ore/d e n. giorni/a coerenti con capacità nominale – autorizzata DPR n. 203/88 )
Mario Romanelli17 Dimostrazione dellequivalenza dalla sommatoria flussi di massa annui di COV per camino si ottiene il flusso di massa annuo di COV emettibile da scarichi gassosi F calcolo flusso di massa annuo di COV emettibile come emissione diffusa ( % input solventi rapportato alla capacità nominale impianto – allegato II ) F il valore limite di emissione totale annua di COV per limpianto/attività si ottiene come somma del flusso di massa annuo di COV relativo agli scarichi gassosi e quello relativo alla emissione diffusa
Mario Romanelli18 Contenuti dellautorizzazione nella autorizzazione devono essere fissati: - limiti in concentrazione e/o flusso di massa negli scarichi gassosi - limiti alle emissioni diffuse come % di input di solvente e/o come flusso di massa - limiti di emissione totale come fattore di emissione - lemissione totale annua ( tenendo conto della capacità nominale dellimpianto ) F periodicità di elaborazione aggiornamento del Piano di gestione solventi
Mario Romanelli19 Conclusioni n Il decreto determina un nuovo approccio sul controllo delle emissioni rispetto al DPR n.203/88 n E coerente con le norme IPPC n Responsabilizza il gestore ( piano di gestione dei solventi ) n Comporta un aggravio tecnico-amministrativo per lautorità competente ( nuove autorizzazioni ) n Dovrà essere coordinato con la Direttiva 2004/42/CE su solventi organici in pitture e vernici ….. n Persegue più obiettivi ambientali
Mario Romanelli20 Conclusioni n La scelta del gestore di rispettare i VLEsg ed i VLEd ( all. II ) ovvero i VLET ( all. III ) comporta differenti impegni dal punto di vista analitico. Quali ? n Procedure di raccolta e registrazione dati e informazioni per elaborare e aggiornare il Piano di gestione dei solventi ( all. IV ) – Necessità di linee guida ? n Rimangono vigenti le prescrizioni sugli autocontrolli già in essere
Mario Romanelli21 Grazie per lattenzione