La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

VICENZA, 15 dicembre 2004 Composti Organici Volatili (COV) dm 16/1/2004, n. 44 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "VICENZA, 15 dicembre 2004 Composti Organici Volatili (COV) dm 16/1/2004, n. 44 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO."— Transcript della presentazione:

1 VICENZA, 15 dicembre 2004 Composti Organici Volatili (COV) dm 16/1/2004, n. 44 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO Composti Organici Volatili (COV) dm 16/1/2004, n. 44 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO

2 Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 pubblicato: GU n. 47 del 26-2-2004 entrato in vigore: 12 marzo 2004

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

4 d.m. 16/1/2004, n. 44 campo di applicazione - art. 1 il d.m. 44/2004 disciplina i valori limite, i criteri temporali di adeguamento, i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti che: nell'esercizio delle attività individuate all'allegato I nell'esercizio delle attività individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato Agli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del d.m. n. 44/2004 si applicano le disposizioni del d.P.R. n. 203/1988 e relativi provvedimenti di attuazione

5 d.m. 16/1/2004, n. 44 allegato 1, Ambito di applicazione Il presente allegato individua le categorie di attività e le soglie minime di consumo di solvente a cui si applica il presente decreto. In ciascun caso l'attività comprende la pulizia delle apparecchiature, ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria.

6 d.m. 16/1/2004, n. 44 allegato 1, Ambito di applicazione 1) Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 2) Attività di rivestimento Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su: a) autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno b) rimorchi con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno c) superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc...) con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno d) superfici di legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno; e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno; f) cuoio con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno.

7 d.m. 16/1/2004, n. 44 allegato 1, Ambito di applicazione 3) Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno 4) Pulitura a secco 5) Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 6) Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno. 7) Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno. 8) Stampa

8 d.m. 16/1/2004, n. 44 allegato 1, Ambito di applicazione 9) Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno 10) Pulizia di superficie con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, e 2 tonnellate/anno negli altri casi. 11) Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno 12) Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno

9 d.m. 16/1/2004, n. 44 allegato 1, Ambito di applicazione 13) Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 14) Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno 15) Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno

10 d.m. 16/1/2004, n. 44 definizioni – art. 2 ii) « soglia di consumo »: il valore di consumo di solvente espresso in tonnellate/anno, riferito alle attività di cui all'allegato I, determinato in riferimento alla capacità nominale dell'impianto. Tale valore si determina in riferimento alla potenzialità della singola attività, come prevista a livello di progetto, e tenendo conto delle condizioni di esercizio normali;

11 VALORI LIMITE DI EMISSIONE

12 d.m. 16/1/2004, n. 44 definizioni - art. 2 l) « emissione »: qualsiasi scarico di COV da un impianto nell'ambiente; m) « emissioni diffuse »: qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di COV, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari; n) « emissioni totali »: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;

13 d.m. 16/1/2004, n. 44 definizioni - art. 2 pp) « valore limite di emissione »: la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non può essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali;

14 d.m. 16/1/2004, n. 44 valori limite di emissione - art. 3, comma 1 gli impianti rispettano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II, oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III, nonché le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati.

15 d.m. 16/1/2004, n. 44 valori limite di emissione Allegato II – Valori limite di emissione Il presente allegato individua, per le attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, i valori limite di emissione in relazione a determinate soglie di consumo di solvente … in allegato II i valori limite sono specifici per ciascuna attività e possono essere espressi come: valori limite di emissione negli scarichi gassosi (limiti alle emissioni convogliate) valori limite di emissione diffusa valori limite di emissione totale

16 d.m. 16/1/2004, n. 44 valori limite di emissione Allegato II – Valori limite di emissione Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno) Soglie di consumo di solvente (tonn/a) Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mgC/N m 3 ) Valori limite di emissione diffusa (% di imput di solvente) Valori limite di emissione totale Disposizioni speciali NuoviEsistentiNuoviEsistenti 1Stampa offset (>15)  25 > 25 100 2030 (1) L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III (1) Il residuo di solvente nel prodotto finito non va considerato parte delle emissioni diffuse

17 d.m. 16/1/2004, n. 44 valori limite di emissione Allegato II – Valori limite di emissione Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno) Soglie di consumo di solvente (tonn/anno) Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mgC/Nm 3 ) Valori limite di emissione diffusa (% di imput di solvente) Valori limite di emissione totale Disposizioni speciali 13.1Rivestimento di cuoio (ad esclusione degli articoli previsti al punto 13.2) (> 10)  25 > 25 85 g/m 2 75 g/m 2 I valori di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m 2 di cuoio rivestito durante la produzione 13.2Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria (es. borse, cinture, portafogli, ecc...) (> 10) 150 g/m 2 I valori di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m 2 di cuoio rivestito durante la produzione

18 d.m. 16/1/2004, n. 44 valori limite di emissione Allegato III – Prescrizioni alternative all'allegato II Con l'applicazione del presente allegato, valido per le categorie di attività per cui non sono individuati nell'allegato II specifici valori di emissioni totali, il gestore ha la possibilità di conseguire, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa di cui al suddetto allegato II rispetto ad uno scenario emissivo di riferimento. L'allegato è applicabile agli impianti nuovi, nonché a quelli esistenti.

19 per le emissioni di COV cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, nel caso in cui il flusso di massa della somma degli stessi sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm 3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV per le emissioni di COV alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma degli stessi sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm 3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV d.m. 16/1/2004, n. 44 valori limite di emissione - art. 3, commi 10 e 11

20 d.m. 16/1/2004, n. 44 valori limite di emissione negli scarichi gassosi I valori limite di emissione negli scarichi gassosi: sono limiti di concentrazione, espressi come mg/Nm 3 di carbonio totale per alcuni COV classificati pericolosi sono stabiliti limiti indipendenti dal tipo di attività I metodi di campionamento ed analisi sono indicati in allegato V.

21 I valori limite di emissione diffusa: sono espressi come valore percentuale sulla quantità complessiva di solvente utilizzato nell’attività si accompagnano ai limiti agli scarichi possono essere oggetto di deroga per attività non confinabili si verificano attraverso il Piano di Gestione dei Solventi d.m. 16/1/2004, n. 44 valori limite di emissione diffusa

22 I valori limite di emissione totale: in allegato II sono espressi come fattori di emissione, ma la denominazione consente di esprimerli anche come limiti di quantità totale di COV se non sono indicati nell’allegato II il gestore può proporne l’applicazione sulla base dei principi esposti nell’allegato III si applicano in alternativa ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e ai valori limite di emissione diffusa d.m. 16/1/2004, n. 44 valori limite di emissione totale

23 ADEGUAMENTI

24 d.m. 16/1/2004, n. 44 adeguamenti - art. 6, commi 1 e 2 alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del d.m. n. 44/2004 i nuovi impianti si conformano a partire dalla data di entrata in vigore del d.m. (cioè 12/3/2004) gli impianti esistenti si adeguano entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di impianti che si conformano all'allegato III, alle date stabilite nello stesso allegato (il quale prevede un termine intermedio fissato al 31/10/2005).

25 d.m. 16/1/2004, n. 44 adeguamenti - art. 3, comma 14 il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm 3, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm 3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le prescrizioni dell'allegato II.

26 d.m. 16/1/2004, n. 44 norma transitoria - art. 9, comma 1 Il d.m. 12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di applicazione del d.m. n. 44/2004 fino alle date previste all'articolo 6, comma 2, (cioè 31/10/2007) ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al citato articolo 6, comma 2.

27 PIANO DI GESTIONE RELAZIONE TECNICA PROGETTO DI ADEGUAMENTO

28 il gestore, elabora e aggiorna, con la periodicità prevista dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un Piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV d.m. 16/1/2004, n. 44 Piano gestione solventi – art. 5, comma 2

29 Il Piano di gestione dei solventi va realizzato almeno una volta all’anno secondo le linee guida riportate in allegato IV rappresenta il bilancio di massa dei solventi utilizzati nel processo consente di dimostrare il rispetto dei limiti di emissione totale e diffusa d.m. 16/1/2004, n. 44 Piano gestione solventi

30 d.m. 16/1/2004, n. 44 relazione tecnica - art. 6, comma 3 il gestore di un impianto esistente deve presentare all'autorità competente, entro il 12 marzo 2005, una relazione tecnica contenente la descrizione –delle attività di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, –delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, –della qualità e della quantità delle emissioni, …….

31 d.m. 16/1/2004, n. 44 progetto di adeguamento - art. 6, comma 3 il gestore di un impianto esistente deve presentare all'autorità competente, entro il 12 marzo 2005, …… se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1.

32 d.m. 16/1/2004, n. 44 impianto esistente - art. 2 s) « impianto esistente »: un impianto per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto (cioè 12/3/2004). Si considerano, altresì, esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto conformemente alla normativa vigente, che, entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

33 d.m. 16/1/2004, n. 44 autorità competente - art. 2 …… b) « autorità competente »: le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del d.P.R. n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 4/8/1999, n. 372; c) « autorizzazione »: il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente ai sensi del d.P.R. n. 203 del 1988 ovvero del d.lgs. n. 372 del 1999;

34 d.m. 16/1/2004, n. 44 autorità competente lr n. 33/1985, art. 5 - 58 Provincia Il rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 6 e 15 del d.P.R. n. 203/1988 è di competenza della Provincia, salvo che per gli impianti: i cui progetti sono sottoposti ad approvazione regionale, ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 203/1988 ( si tratta di aree nelle quali in funzione di particolari esigenze di prevenzione o risanamento la Regione può fissare specifici valori limite di qualità dell’aria e di emissione ) Regione in tali casi la competenza è della Regione.

35 autorità competente autorità competente è: la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale d.m. 16/1/2004, n. 44 IPPC autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n. 372/1999

36 Considerata l’attuale ripartizione delle competenze fra Regione e Province in materia di emissioni in atmosfera e l’assenza di indicazioni da parte della Regione del Veneto in materia di IPPC si consiglia di inviare la documentazione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza – Settore Ambiente – U.C. Aria Rumore, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza. d.m. 16/1/2004, n. 44 autorità competente

37 E quindi riassumendo ……..

38 L’attività è compresa nell’all. I al d.m. n. 44/2004 non si applica il d.m. n. 44/2004 (si applica il d.P.R. n. 203/1988) L’attività supera le soglie di consumo dell’all. I al d.m. n. 44/2004 NOSÌ NO L’attività rispetta i limiti previsti dal d.m. n. 44/2004 Il gestore deve presentare entro il 12/3/2005 la relazione tecnica e almeno una volta all’anno il Piano di gestione solventi SÌ Il gestore deve presentare entro il 12/3/2005 il progetto di adeguamento NO SÌ

39 LA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER: RELAZIONE TECNICA PIANO DI GESTIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO

40 Relazione tecnica 1. RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________________ 2. SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la relazione tecnica Provincia ___________________________________________________________ Comune _____________________________________________CAP _________ Via _______________________________________________________, n. _____ Telefono _________________________________ Fax _______________________ nominativo persona di riferimento ________________________________________ e-mail ______________________________________________________________

41 Relazione tecnica 3. CATEGORIA DI ATTIVITA’ (riportare per esteso il tipo di attività prevista nell’allegato I al d.m. n. 44/2004) _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4. ATTIVITA’ SOGGETTA ALLA DISCIPLINA IPPC (verificare se l’attività rientra fra quelle elencate all’allegato I del d.lgs. n. 372/1999) Attività IPPC sì  no  Codice IPPC ______________

42 Relazione tecnica 5. Indicazione delle materie prime utilizzate (indicare la quantità annua in peso, riferita ad un periodo di tempo rappresentativo, ad esempio ultimi tre anni, delle materia prime utilizzate: legname, metallo, plastica, collanti, tinte, vernici, cere, olii, diluenti sgrassanti, inchiostri, adesivi, solventi, impregnanti, ecc.) Materia primaAnno …

43 Relazione tecnica 6. Indicazione delle tipologie e delle quantità di solventi acquistati (indicare le tipologie e le quantità di solventi acquistati riferiti ad un periodo di tempo rappresentativo, ad esempio ultimi tre anni) Solventi acquistatiAnno …

44 Relazione tecnica 7. Prodotti/semilavorati realizzati nell’unità locale (riportare i prodotti/semilavorati, indicando la quantità annua, nell’unità di misura più idonea, di produzione riferita ad un periodo di tempo rappresentativo, ad esempio ultimi tre anni: t/a, mc/a, mq/a, mlinerari/a) Prodotto/semilavoratoAnno …

45 Relazione tecnica 8. Indicazione delle tipologie e delle quantità di solventi utilizzati (indicare le tipologie e le quantità di solventi utilizzati per ciascuno dei prodotti/semilavorati, indicati al punto 7, riferiti ad un periodo di tempo rappresentativo, ad esempio ultimi tre anni) Prodotto/semilavoratoCOV t/a (presenti nel prodotto) Anno

46 9. Allegati a) dati relativi alla quantità e qualità delle emissioni (allegare copia delle analisi aggiornate delle emissioni relative ai solventi, espressi come carbonio organico totale) b) indicazione delle tecnologie adottate per prevenire le emissioni (riportare la fase del ciclo produttivo le cui emissioni sono convogliate ad un sistema di abbattimento ed indicare la tipologia di quest’ultimo, qualora non esista sistema di abbattimento indicare e descrivere le misure di prevenzione adottate. A tal fine può essere utilizzata la documentazione già presentata per conseguire l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, eventualmente aggiornata) Relazione tecnica

47 c) relazione di verifica del rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del d.m. n. 44/2004 (allegare relazione riportante le indicazioni in merito al rispetto dei limiti previsti) d) piano di gestione solventi Relazione tecnica

48 Piano gestione solventi 1. Tipologia e quantità di prodotti utilizzati contenenti COV abc *de ** Tipologia prodotto Quantità (t/a) % COV (presenti nel prodotto) Input COV (t/a) Recupe- ro (t/a) Consumo t/a TOTALE * c = a x b ** e = c – d

49 Piano gestione solventi 2. Emissioni convogliate – analisi chimiche abc *de ** ImpiantoFaseNmc/hmg COV/Nmc Kg COV/h h/at COV/ a TOTALE * c = a x b / 10 6 ** e = c x d/10 3

50 3. Fattore di emissione Fattore di emissione = consumo t. anno/parametro di riferimento indicato nell’allegato II (il parametro di riferimento va riferito alla quantità effettivamente lavorata nell’anno 2004) 4. Calcolo del emissioni diffuse Totale emissioni diffuse = Totale Consumo t. anno – Totale t COV anno (va verificato il rispetto del limite di emissione diffusa riportato nell’allegato II, qualora il risultato sia superiore al valore riportato nell’allegato è necessario, ai fini dell’adeguamento, effettuare i calcoli secondo le modalità previste al punto 5 dell’allegato IV) Piano gestione solventi

51 Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.m. n. 44/2004, i gestori degli impianti esistenti, devono presentare entro il 12 marzo 2005 all’autorità competente un progetto di adeguamento con indicazione delle misure che si intendono adottare solo qualora siano superati i limiti previsti dall’allegato II del d.m. n. 44/2004. Progetto di adeguamento

52 Il progetto di adeguamento può consistere: a) nell’indicazione puntuale dell’intervento e/o degli interventi che si intendono realizzare, anche con riferimento ai tempi di realizzazione; oppure, qualora tale soluzione non sia percorribile sulla base dello stato delle conoscenze acquisite, b) in un’indicazione di massima che riporta la/le possibili soluzioni percorribili, riservando, dopo una serie di approfondimenti tecnico/conoscitivi sia sulla situazione dell’azienda sia sugli interventi realizzabili, la possibilità di una successiva migliore definizione delle soluzioni adottabili, ferma restando la compatibilità temporale delle stesse. Progetto di adeguamento

53 Si segnala, inoltre, che essendo stato fissato il 31 ottobre 2007 quale termine ultimo per la realizzazione del progetto di adeguamento è comunque possibile presentare, prima di tale scadenza, un diverso o più puntuale progetto di adeguamento anche successivamente al 12 marzo 2004, a condizione ovviamente che il progetto sia realizzabile e realizzato entro il termine del 31 ottobre 2007. Progetto di adeguamento


Scaricare ppt "VICENZA, 15 dicembre 2004 Composti Organici Volatili (COV) dm 16/1/2004, n. 44 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO."

Presentazioni simili


Annunci Google