Legge quadro in materia di lavori pubblici

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Legge quadro in materia di lavori pubblici Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Legge 11 febbraio 1994 n. 109) D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. che sostituisce: Legge quadro in materia di lavori pubblici Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O. Regolamento di attuazione della L. n. 109/94 Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.

Ambito di applicazione della legge (Art. 3 D.Lgs. 163/2006) I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.   Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, … I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all’allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Soggetti affidatari Le norme della presente legge e del regolamento si applicano alle «amministrazioni aggiudicatrici» o «stazioni appaltanti», che sono così individuate: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti

Responsabile Unico del Procedimento Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento (R.U.P.), nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’àmbito del proprio organico. IL R.U.P. deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione. Il R.U.P. provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Attività di Progettazione e Direzione Lavori Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, le comunità montane, ecc. possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni; d) da liberi professionisti singoli od associati e) dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria); g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lett d)- e);

Progettazione Parte II – Titolo I – Capo IV – Sezione I – Articolo 93: Livelli di progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori La progettazione in materia di lavori pubblici si articola … secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Progettazione Preliminare Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Consiste in: - una relazione illustrativa riguardo le ragioni della scelta in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali …, la fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, i costi previsti; - in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare (ad esempio, la planimetria può essere studiata su CTR – vedi Figura 1); Il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa (verificare la conformità al P.R.G. e individuare i proprietari soggetti ad esproprio).

Figura 1. Progetto preliminare: esempio di planimetria (su gentile concessione Amministrazione Provinciale di Brescia – progettista Dott. Ing. A. Pogliaghi)

Progettazione Definitiva Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Consiste in: - una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; - nello studio di impatto ambientale ove previsto; - in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione (i disegni sono fatti su rilievi della zona e non più su CTR o altra cartografia – vedi Figura 2);

Progettazione Definitiva - 2 - negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera (gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo); - nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; - in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto; - in un COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. Dopo l’approvazione del progetto definitivo si possono concludere gli eventuali accordi con i soggetti espropriandi.

Figura 2. Progetto Definitivo: esempio di planimetria (su gentile concessione Amministrazione Provinciale di Brescia – progettista Dott. Ing. A. Pogliaghi)

Progettazione Esecutiva Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.

Progettazione Esecutiva - 2 Il progetto esecutivo è costituito da: - insieme delle relazioni, comprensive di calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; nella relazione tecnico-descrittiva si deve riportare anche il Quadro Economico dell’opera; - elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi (vedi Figura 3: ci sono anche indicazioni sulle tipologie dei materiali da utilizzare); - capitolato speciale di appalto (che contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici – vedi anche D.M. 145-2000); - computo metrico estimativo; - elenco dei prezzi unitari; - lista delle categorie (per la procedura di scelta del contraente: gara); - cronoprogramma dei lavori (dà l’indicazione temporale delle varie fasi di lavoro); - Piano di sicurezza e coordinamento; - Piano di manutenzione dell’opera.

Figura 3. Progetto Esecutivo: esempio di planimetria (su gentile concessione Amministrazione Provinciale di Brescia – progettista Dott. Ing. A. Pogliaghi)

Parte II – Titolo I – Capo III – Sezione I: Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente L’Amministrazione Pubblica per poter realizzare dei lavori ha la necessità di individuare un soggetto esecutore, mediante adeguate procedure di scelta: fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice.

Procedure di scelta del contraente Le procedura di scelta del contraente posso essere aperte o ristrette: le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta; le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti (cioè le amministrazioni aggiudicatrici). Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (a seguito pubblicazione di bando di gara).

Parte II – Titolo I – Capo III – Sezione V: Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse Nei contratti pubblici, … , la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara e determinato tramite il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, è così individuato: contratti a MISURA: mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; contratti a CORPO: mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; contratti parte a CORPO e parte a MISURA: mediante offerta a prezzi unitari.

Criteri di selezione delle offerte - 2 Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara: offerta % unica (un solo ribasso per tutte le voci di computo). Offerta a prezzi unitari: offerta % su ogni voce del computo metrico estimativo, che si indica nella lista delle categorie, elaborato uguale al computo, dal quale si sono eliminati i prezzi unitari e totali e si sono mantenute solo le quantità, facente parte dei documenti costituenti il progetto esecutivo. ATTENZIONE: i prezzi della sicurezza NON SONO SOGGETTI A RIBASSO Contratti a MISURA: il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Contratti a CORPO: il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Offerta economicamente più vantaggiosa Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Contenuto dei capitolati Il Cap. Generale, i Cap. Speciali e i Contratti disciplinano, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento: a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori; b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni; c) le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore; e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto.

Capitolato Generale d’Appalto D.M. 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 Il C.G.d’A. contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari dei LL.PP. Le disposizioni del C.G.d’A. devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale.

Capitolato Speciale d’Appalto – art. 18 D.Lgs. 163/2006 Il C.S.d’A. è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche. In particolare: a) nella prima parte (Natura e oggetto dell’appalto) sono riportati tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, ad integrazione degli elaborati grafici del progetto esecutivo; b) nella seconda parte (Disposizioni Tecniche) sono illustrate le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; la documentazione da presentare in ordine all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

Documenti Progettuali di carattere economico Oltre alle relazioni descrittiva, geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, alle relazioni tecniche specialistiche, ai rilievi plano-altimetrici, agli elaborati grafici, agli studi di impatto ambientale, ai calcoli delle strutture e degli impianti, al capitolato speciale d’appalto, rivestono particolare importanza: a) l’elenco prezzi unitari; b) il computo metrico estimativo; c) il quadro economico;

Elenco Prezzi Unitari Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.

Computo metrico estimativo Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell’elenco.

a) lavori (a misura, a corpo) e ONERI DI SICUREZZA Quadro economico I Q.E. degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento. Prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a) lavori (a misura, a corpo) e ONERI DI SICUREZZA b) somme a disposizione della stazione appaltante L’importo dei lavori deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni e importo per l’attuazione dei piani di sicurezza. Si ricorda che sono soggetti ad offerta (a ribasso) gli importi dei lavori ma non gli importi della sicurezza.

Contenuti del quadro economico Nel quadro economico confluiscono: a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori; b1) l’accantonamento in misura non superiore al 10% per imprevisti ed eventuali lavori in economia; b2) l’importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto; b3) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate nel Regolamento.

Varianti in corso d’opera – art. 132 D.Lgs. 1632007 Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili. c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale. d) per errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.

Ufficio di direzione lavori D.Lgs. 163/2006 “Codice appalti” – Parte II – Titolo III – Capo I – art. 126 - 141: Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori + D.P.R. 554/99 “Regolamento Merloni” – Titolo IX: Esecuzione dei lavori Le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di D.L. costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, per l’esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto. L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli impegni contrattuali.

Direttore dei lavori Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori. Ha la responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche. Ha la responsabilità dell’accertamento e della registrazione dei fatti che producono spesa.

Documenti amministrativi I documenti amministrativi redatti dal D.L. sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione dell’andamento dei lavori. Questi sono: a) Verbale di consegna dei Lavori; b) Verbale di sospensione dei lavori; c) Verbale di ripresa dei lavori; d) Certificato di ultimazione dei lavori

Verbale di consegna Dopo l’approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, il R.U.P. procedimento autorizza il D.L. alla consegna dei lavori. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite ( tracciamenti, , collocamenti di sagome e capisaldi, ecc.. ); b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d’opera concessi all’appaltatore; c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera.

Verbale di consegna - 2

Verbali di sospensione e di ripresa Qualora circostanze speciali (meteo, interferenze non risolte, …) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il D.L. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Fuori dei casi sopra previsti il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal C.G. d’A. I verbali di ripresa dei lavori, redatti dal D.L., non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al R.U.P. Nel verbale di ripresa il D.L. indica il nuovo termine contrattuale.

Verbali di sospensione e di ripresa - 2

Certificato di ultimazione In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il D.L. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Documenti contabili Gli atti contabili redatti dal D.L. sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa. Questi sono: Documento Firma DL Firma RUP Firma Appalt. Copia ad Appalt.? Giornale dei lavori Sì (interno)   No Libretti di misura Sì Sì, in originale Liste settimanali Registro di contabilità Sì (ogni pag.) No, è unico Sommario del registro di contabilità (interno) Stati di avanzamento lavori (S.A.L.) Sì, in copia originale Certificati di pagamento Conto finale Relazione sul conto fin. a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d’avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione.

Giornale dei lavori E’ tenuto dal D.L. o suo assitente, per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. Vi sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi: le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del R.U.P. e del D.L., le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, ecc.

Libretti delle misure Il libretto delle misure contiene la misura (NON I PREZZI) e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, e in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. La norma prevede anche le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d’opera da lui forniti

Registro di contabilità Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore (Riserve). Per le giornate di operai e dei mezzi d’opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.

Sommario del registro di contabilità Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità  è uno dei documenti della contabilità più importanti per il D.L., perché dà le indicazioni precise su tutte le quantità e gli importi già pagati

Stati di avanzamento lavori Quando, in relazione alle modalità specificate nel C.S.d’A., si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il D.L. redige, nei termini specificati nel capitolato stesso, uno stato di avanzamento (S.A.L.). Nel S.A.L. sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi.

S.A.L. - 2

Certificati di pagamento Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il R.U.P. rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d’appalto, apposito certificato. Il certificato è compilato sulla base del S.A.L. presentato dal D.L. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l’emissione del mandato di pagamento.

Conto finale Il D.L. compila il conto finale entro il termine stabilito nel C. S. d’A. con le stesse modalità previste per lo S.A.L., e provvede a trasmetterlo al R.U.P. Il D.L. accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione.

Collaudi e vigilanza – art. 141 D.Lgs. 163/2006 Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Deve essere effettuato entro sei mesi dalla ultimazione. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di Euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori

Scopo del collaudo Verificare e certificare che l’opera è stata eseguita: - a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite. - in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, (non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali,) Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Collaudo in corso d’opera È obbligatorio nei seguenti casi: a) quando la D.L. sia stata affidata, a professionisti esterni; b) quando si tratti di opere e lavori di cui a progetti integrali; c) nel caso di intervento affidato in concessione; d) nel caso di intervento avente per oggetto anche la prog. Esecutiva; e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; f) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;

Decreto Legislativo n. 494/99 e successive modifiche e integrazioni Piani di sicurezza Decreto Legislativo n. 494/99 e successive modifiche e integrazioni Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori