PARMA E IL BIOLOGICO SEMINARIO Formazione ed informazione sulle certezze e problematiche del Biologico a Parma Corte di Giarola 26 gennaio 2005.

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PARMA E IL BIOLOGICO SEMINARIO Formazione ed informazione sulle certezze e problematiche del Biologico a Parma Corte di Giarola 26 gennaio 2005

NORMATIVA ED ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE Fabrizio Manfredi CODEX S.r.L. Organismo di Controllo e Certificazione per lAgricoltura Biologica

Regolamento CEE 2092/91 Art. 8 e 9 Istituisce un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori debbano essere soggetti. (mod. con Reg CE 392/04) Se affidato ad Organismi privati è necessario il riconoscimento da parte di una autorità incaricata anche della sorveglianza.

Regolamento CEE 2092/91 Art. 8 e 9 Per il riconoscimento di un ODC privato devono essere presi in considerazione: Piano di controllo elaborato dallODC Le sanzioni che lODC prevede di imporre Le risorse adeguate e laffidabilità Lobiettività nei confronti degli operatori Devono soddisfare i requisiti della norma EN 45011

Regolamento CEE 2092/91 Art. 8 e 9 Gli ODC riconosciuti: a)Procurano che siano applicate le misure di controllo e precauzionali di cui allAllegato III. b)Comunichino le informazioni e i dati che sono acquisiti durante il controllo al responsabile dellazienda e allautorità di controllo; ma anche possono scambiare le informazioni agli altri ODC di propria iniziativa (modifica con Reg. CE 392/04).

Regolamento CEE 2092/91 Art. 8 e 9 Gli ODC riconosciuti devono: Ove sia accertata una irregolarità (applicazione art. 5 e 6 e nella applicazione delle misure dellallegato III) far sopprimere le indicazioni alla produzione biologica per la partita o per lintera produzione. Se è accertata una infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare il diritto di commercializzare i prodotti con le diciture di conformità per un periodo da convenirsi con lautorità competente.

Decreto Legislativo n. 220/95 Attuazione degli art. 8 e 9 Regolamento CEE 2092/91 Riconosce nel Mipaf lautorità preposta al coordinamento della attività amministrativa e tecnico – scientifica e al riconoscimento degli ODC La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Mipaf e dalle Regioni e Province autonome Stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli ODC

Decreto Legislativo n. 220/95 Attuazione degli art. 8 e 9 Regolamento CEE 2092/91 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO: Verifica del possesso dei requisiti previsti dal Reg Cee 2092/91 e di quelli indicati nellallegato I e II del Decreto 220/95, che sono: 1 – requisiti tecnici Struttura che salvaguardi limparzialità nei confronti degli operatori (Commissione di Certificazione) Utilizzazione di personale permanente con qualifiche adeguate Utilizzazione di personale tecnico qualificato Adeguata dotazione di strutture destinate allattività di controllo Struttura organizzativa in almeno quattro Regioni

Decreto Legislativo n. 220/95 Attuazione degli art. 8 e 9 Regolamento CEE 2092/91 2 –Requisiti dei Rappresentanti e degli Amministratori Non devono aver riportato condanne penali Non devono essere stati dichiarati falliti

Procedure ODC PRINCIPALI AZIONI E PROCEDURE CHE UN ODC DEVE ATTIVARE: 1.Piano di Controllo e Piano Annuale di Campionamento per garantire siano applicate le misure dellAllegato III. 2.Sistema Sanzionatorio e sua applicazione 3.Utilizzare adeguate risorse per Reclutamento del Personale Ispettivo Formazione del corpo ispettivo riguardo alle procedure di visita ispettiva Aggiornamento e informazione del personale

Piano di controllo E IL DOCUMENTO DOVE SONO DESCRITTE LE AZIONI CHE LODC DEVE SVOLGERE AL FINE DI ASSICURARE IL SERVIZIO IN CONFORMITA AL REG. CEE 2092/91 SCOPO: affinché le ispezioni preannunciate, non preannunciate e i campionamenti vengano applicate agli operatori in modo da dare le massime garanzie sul sistema di certificazione. COME: gli operatori vengono suddivisi in CLASSI DI RISCHIO ognuna delle quali sarà soggetta ad un grado crescente di controllo collegato al grado di rischio presentato nella specifica classe.

Piano di controllo SOGGETTICR1CR2CR3CR4 Produttori non licenziatariX Produttori non licenz. con irregolaritàX Produttori non licenz. con infrazioniX Produttori licenziatari con irregolaritàX Produttori e Preparatori licenziatariX Prod. e Prep. licenziatari con infrazioniX Preparatori e Imp. non licenziatariX

Piano di controllo CLASSE DI RISCHIO 1: Produttori = n. 1 visita ispettiva/anno solare Preparatori e Importatori = n. 2 visite ispettive/anno solare Per tale classe vengono eseguiti i controlli minimi in quanto, non essendo licenziatari, non costituiscono alcun rischio circa laffidabilità del sistema di certificazione.

Piano di controllo CLASSE DI RISCHIO 2: Produttori = n. 1 visita ispettiva/anno solare + n. 1 visita non preannunciata sul 10% dei componenti Preparatori e Importatori = n. 2 visite ispettiva/anno solare + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 10% dei componenti. In questa classe sono compresi i produttori licenziatari senza irregolarità o infrazione ma anche i produttori non licenziatari con semplice infrazione

Piano di controllo CLASSE DI RISCHIO 3: Produttori = n. 1 visita ispettiva/anno + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 33% dei componenti della classe + n. 1 prelievo per analisi sul 33% diversi dai precedenti Preparatori e Importatori = n. 2 visite/anno per tutti + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 33% dei componenti della classe + n. 1 prelievo per analisi sul 33% diversi dai precedenti Per un totale del 66% degli operatori che riceveranno un controllo delluno o dellaltro tipo Sono compresi produttori e preparatori licenziatari con irregolarità

Piano di controllo CLASSE DI RISCHIO 4: Produttori = n. 1 visita ispettiva/anno + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 100% dei componenti della classe + n. 1 prelievo per analisi sul 100% dei componenti la classe Preparatori e Importatori = n. 2 visite/anno per tutti + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 100% dei componenti della classe + n. 1 prelievo per analisi sul 100% diversi dai precedenti Sono quelli che maggiormente possono mettere a rischio il sistema di certificazione – infatti ciascuno di essi riceverà sia ispezione s/preavviso che analisi. Sono compresi produttori e preparatori licenziatari con infrazioni

Piano di controllo Il Piano di Controllo è integrato dal PIANO ANNUALE DI CAMPIONAMENTO Prevede un numero X di campionamenti casuali sul numero complessivo degli operatori assoggettati su tutto il territorio nazionale In base al rapporto tra il numero di sanzioni comminate ed il numero di operatori assoggettati nellanno precedente. Il numero di campionamenti da effettuare in base al metodo delle Classi di Rischio e quello del Piano di Campionamento viene integrato con campionamenti disposti dal tecnico ispettore in caso di sospetto.

Struttura sanzionatoria NON CONFORMITA 1.IRREGOLARITA: mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre variazioni sostanziali dello status aziendale e che non alterino laffidabilità delloperatore. Se la ricaduta interessa solo una parte di produzione o di preparazione si deve far sopprimere le indicazioni di conformità solo su quella partita interessata dallirregolarità. Se la ricaduta interessa tutta la produzione lODC farà sopprimere le indicazioni di conformità a tutta la produzione. Quando possibile la causa dellIrregolarità deve essere rimossa o corretta per non produrre infrazione.

Struttura sanzionatoria 2.INFRAZIONI: consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dalla Norma CEE che renda inaffidabile loperatore e lo status di conformità dei prodotti. Sono sanzionabili con il ritiro del diritto di commercializzare i prodotti con le indicazioni di conformità per un periodo da convenirsi con lAutorità Competente.

Struttura sanzionatoria Ai fini delle procedure possono essere individuate alcune Infrazioni: -Violazioni continuate delle norme di produzione, preparazione, etichettatura -Incapacità o impossibilità di attivare azioni correttive per sanare irregolarità o difformità procedurali rilevate -Occultamento, falsificazione di documenti, registri, processi produttivi, etichette allo scopo di trarre in inganno lODC e il consumatore.

Struttura sanzionatoria 3.DIFFORMITA PROCEDURALI: sono rappresentate da non conformità di lieve entità, non determinate mala fede, di facile e rapida rimozione che non influiscono sulla conformità del prodotto. Non danno luogo a sanzioni ma devono essere rimosse entro breve termine altrimenti di possono trasformare in Irregolarità o Infrazioni secondo il livello di gravità ed il campo di ricaduta.