mercoledì 3 giugno “Uniti dall’ amore, consapevoli del diritto” Avv

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mercoledì 3 giugno 2009 “Uniti dall’ amore, consapevoli del diritto” Avv. Donatella Baraldi Ass. Gruppo Donne e Giustizia www.donnegiustiziamodena.it

Diritti e doveri dei coniugi Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato

Art. 145. Intervento del giudice In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Art. 146. Allontanamento dalla residenza familiare Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

Art. 147. Doveri verso i figli Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 148. Concorso negli oneri I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Comunione o separazione dei beni Gli Articoli 143 e 147 del Codice Civile sanciscono gli oneri economici di entrambi i coniugi nei confronti della famiglia e dei figli. La legge consente agli sposi di scegliere tra due regimi patrimoniali quello che meglio permetta loro di adempire ai suddetti doveri: la comunione dei beni o la separazione dei beni. Tale scelta potrà essere effettuata sia in sede di rito civile che religioso: al termine della cerimonia il sacerdote o l'ufficiale di stato civile annoterà tale decisione sull'atto di matrimonio. Se gli sposi non espliciteranno alcuna scelta, dal 20 settembre 1975 per legge il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico la comunione dei beni. La scelta del regime patrimoniale potrà essere modificata con atto pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento della vita matrimoniale.

Comunione dei beni Scegliere come regime patrimoniale la comunione dei beni vuol dire che tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi. In particolare, si intende che saranno di proprietà comune: Tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugi. Si intende quindi case, terreni, negozi, automobili, fatta eccezione di beni personali; I rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli bancari; Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; Gli utili e gli incrementi dell'azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio; Saranno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente, nonché gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto, ad esempio un'ipoteca sulla casa. Rimarranno invece di proprietà esclusiva di ciascun coniuge: I beni posseduti da prima delle nozze; Eredità o donazioni, anche se avute dopo il matrimonio; Beni personali e i loro accessori; Beni necessari all'esercizio della propria professione; Risarcimenti per danni fisico subito, ad esempio indennizzi assicurativi o pensione di invalidità; Il ricavato della vendita di uno dei beni suddetti. In caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, è necessario il consenso di entrambi gli sposi. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda familiare. Lo scioglimento della comunione dei beni si verifica nei casi di: Morte di uno dei coniugi; Annullamento del matrimonio, separazione, divorzio; Decisione di entrambi i coniugi di cambiare il regime patrimoniale; Fallimento di uno dei coniugi; Separazione giudiziale dei beni.

Separazione dei beni Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune. Egli ha quindi tutto il diritto di goderli o amministrarli, fermo restando l'obbligo di adempienza dei doveri sanciti dagli Articoli 143 e 147 del Codice Civile. Il regime di separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva: i patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti di successione. Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.

Art. 177 Oggetto della comunione Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi

Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Art. 179 Beni personali Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto (2647). L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Art. 191 Scioglimento della comunione La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.

Filiazione legittima e naturale la filiazione è la situazione che intercorre tra una persona e ciascuno dei suoi genitori e implica una tutela immediata ed esclusiva. Lo stato di filiazione si diversifica in : filiazione legittima o filiazione matrimoniale, nell'ipotesi di figlio nato da genitori uniti in matrimonio; filiazione naturale o filiazione extramatrimoniale, nell'ipotesi di figlio nato da genitori non uniti in matrimonio; filiazione adottiva, nell'ipotesi di adozione. È necessario distinguere lo stato sostanziale di filiazione da quello formale, che si acquisisce in tempi e modalità differenti. La nostra Costituzione tutela la filiazione legittima, naturale, adottiva e riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, confermando l'importante ruolo che ricopre la famiglia all'interno della società e dello Stato. Il nostro ordinamento disciplina la filiazione legittima, l'accertamento della filiazione legittima, le impugnative delle false indicazioni contenute nell'atto di nascita, l'azione di contestazione dello stato risultante dall'atto di nascita, l'azione di disconoscimento di paternità, l'azione di reclamo, la filiazione naturale, l'accertamento della filiazione naturale mediante riconoscimento nella formazione dell'atto di nascita, altre forme di riconoscimento del figlio naturale, l'accertamento giudiziale della maternità o della paternità naturale, la legittimazione per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice, le azioni di contestazione della legittimazione, la filiazione adottiva, l'adozione di minori, l'adozione di persone maggiori di età.

Il legislatore intende garantire ad ogni figlio legittimo, naturale, adottivo una vita dignitosa, sancendo il diritto - dovere di ogni genitore di mantenere, istruire ed educare i figli nel rispetto della loro sensibilità e della loro inclinazione naturale, e allo stesso tempo intende tutelare i diritti e la serenità della famiglia legittima. L'art. 30 Cost. prevede il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Stabilisce, altresì, che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Il nostro ordinamento prevede gli strumenti per tutelare i diritti dei figli naturali. Ai fini dell'accertamento del rapporto biologico di paternità, sono ammesse le prove genetiche ed ematologiche. Il presunto padre, d'altro canto, può esercitare l'azione di disconoscimento di paternità in presenza di determinate condizioni.