LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE Art. 2048 cod. civ.
PREMESSA L’art. 2048 sancisce la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte per “il danno cagionato dal fatto illecito dei minori, delle persone soggette alla tutela, che abitino con essi…degli allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale e della riforma del diritto di famiglia i figli sono considerati dei soggetti a pieno titolo, ai quali il legislatore riconosce spazi di autonomia e di libertà’ al fine di uno sviluppo completo ed armonico della personalità. I genitori a loro volta hanno l’obbligo di istruirli ed educarli secondo le loro inclinazioni e le loro capacità naturali (art. 147 cod. civ). Pertanto, allo stato, è necessario interpretare più elasticamente l’art. 2048 cod. civ.
Tale norma non prevede alcuna differenziazione fra i minori a seconda della loro età, sicchè il regime di responsabilità che deriva dall’illecito di un diciassettenne è uguale a quello che consegue dal medesimo fatto di un dodicenne (sempre che ambedue abbiano la capacità di intendere e di volere). Il legislatore, quindi, non ha disposto una graduazione della responsabilità che tenga conto del “grande minore”; né la giurisprudenza ha indicato dei precisi criteri interpretativi in funzione dell’età del minore.
ELEMENTI DELLA NORMA Capacità di intendere e di volere del minore: diversamente i genitori rispondono ugualmente ma, ex art. 2047, in veste di sorveglianti di incapace, Il minore risponde in proprio del fatto commesso ex art. 2043 e la sua responsabilità concorre con quella dei genitori in regime di solidarietà. Coabitazione con i genitori. Colpa in vigilando e colpa in educando;
In estrema sintesi, se il minore coabita con i genitori, questi sono responsabili, in solido, dell’illecito nei confronti della vittima, a prescindere dall’entità e dal grado della loro colpa e della ripartizione tra loro, eventualmente concordata dei compiti di educazione e di vigilanza sul figlio.
SOGGETTI RESPONSABILI L’art. 2048 indica la madre, il padre, il tutore. Entrambi i genitori sono responsabili in virtù del loro ruolo e dei loro doveri verso i figli, a pari titolo, trattandosi di responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. Per genitori debbono intendersi non solo quelli legittimi, ma anche quelli adottivi e naturali.
La norma non contempla responsabilità per il convivente e per il secondo coniuge del genitore, non essendo ad essi stato riconosciuto legalmente alcun potere sul minore. Nel costume sociale, però, spesso il partner svolge il ruolo di genitore per la stabilità del rapporto more uxorio e per l’assunzione di fatto del mantenimento e dell’educazione del minore. Ciononostante, al partner potrebbe al più imputarsi una culpa in vigilando, simile a quella dei precettori, per il periodo in cui il minore è sotto la sua vigilanza.
Il minore può essere affidato ad un terzo, al quale sono delegati gli obblighi di cui all’art. 147 cod. civ. , per tempi limitati e nella prospettiva di un suo rientro nella famiglia di origine. I soggetti affidatari sono titolari dei poteri indicati nell’art. 147 cod. civ. e, posta la coabitazione del minore, sono soggetti all’art. 2048 cod. civ.
Gli enti di assistenza, ai quali i minori sono affidati, rispondono dei danni ex art. 2048 cod. civ, essendo ad essi attribuiti poteri tutori, anche nelle ipotesi in cui manchi un formale conferimento.
COABITAZIONE La coabitazione non va intesa come presenza costante e continuativa, ma come consuetudine di vita comune. La temporanea assenza del minore dalla residenza familiare non è stata considerata dalla giurisprudenza come causa interruttiva della coabitazione ai fini dell’applicazione dell’art. 2048
La responsabilità viene meno quando il minore ha lasciato la casa familiare per libera scelta e non per fatto imputabile ai genitori, i quali sono comunque sempre tenuti ad adoperarsi per far tornare il minore a casa, utilizzando tutti i mezzi possibili, non escluso il ricorso al giudice tutelare. L’onere della prova della coabitazione incombe al richiedente il risarcimento del danno, tenuto a dimostrare: a) di avere subito il danno; b) da parte di un minore capace; c) coabitante con i genitori citati in giudizio.
PROVA LIBERATORIA Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2048, 3° comma: ”Le persone indicate nei commi precedenti, sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”. La norma richiede una prova negativa. La dottrina e la giurisprudenza ritengono che la responsabilità dei genitori possa essere esclusa dalla prova positiva di avere adempiuto a tutti i loro doveri verso i figli
Occorre dimostrare da parte dei genitori: Di avere adottato tutte le precauzioni normalmente idonee ad impedire la condotta illecita in relazione al carattere, all’età e all’indole del figlio minore (obbligo di vigilanza); Di avere impartito una educazione tale da consentire al minore di discernere il bene dal male e tale da correggere i suoi difetti e propensioni negative (obbligo di educazione)
FUNZIONE EDUCATIVA L’educazione deve essere impartita non attraverso momenti autoritativi, ma con l’esempio di vita che i genitori devono offrire ai propri figli attraverso rapporto scambievole e di reciproca trasmissione di contenuti, riconoscendo ai figli spazi di riservatezza, di intimità, di autonomia, tenuto conto dell’indole e della personalità del minore.
OBBLIGO DI VIGILANZA E’ innegabile il contrasto tra l’obbligo di vigilanza imposto ai genitori ed il costume sociale attuale che vuole i minori sempre più autonomi e liberi (vigilare sugli incontri del minore con i coetanei?; accompagnare il minore a scuola?). La giurisprudenza non dà risposte univoche.
I genitori sono liberati dalla responsabilità quando l’illecito sia commesso dal figlio minore nell’ambito della sua sfera di autonomia, commisurata all’età e purchè egli sia sottratto al costante controllo dei genitori;
La responsabilità genitoriale è recepita come responsabilità oggettiva: I genitori rispondono per colpa in vigilando e il contenuto dell’obbligo di vigilanza sul minore varia in rapporto all’età; La commissione di un illecito da parte del minore dimostra di per sé l’insufficiente educazione impartitagli. Se i genitori dimostrano di avere vigilato, essi saranno responsabili per culpa in educando;
Alla luce degli attuali modelli sociali è impensabile che i genitori debbano vigilare sui minori, soprattutto se vicini alla maggiore età, sempre e comunque, soprattutto in ipotesi di loro attività normali, lecite, non pericolose.
E’ ammissibile imputare al genitore la colpa di avere dato il proprio consenso al minore per lo svolgimento di tali attività? Sicuramente no. Effettivamente si sono aperti spiragli in giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha esonerato da responsabilità i genitori per danni causato dal figlio durante una pratica sportiva, in quanto avevano dimostrato di avere correttamente avviato il minore all’attività sportiva e di averlo adeguatamente vigilato in occasione del fatto illecito.
La sentenza del 2000 del Tribunale di Verona, in linea con la pronuncia della Cassazione, dà atto che “i principi enunciati dalla riforma del diritto di famiglia non possono avere inciso sul contenuto del rapporto educativo” e che l’esercizio della potestà familiare da parte dei genitori non deve assolutamente pregiudicare il godimento delle libertà fondamentali da parte del minore.
CONCORSO DI RESPONSABILITA’ dei GENITORI CON I TERZI E’ stato ritenuto ammissibile il concorso di responsabilità dei genitori per danni causati dal minore a terzi nell’esercizio di una attività lavorativa o mentre si trova sotto la vigilanza ed il controllo di un precettore o di un maestro. Per andare esenti ai genitori non basta invocare l’assenza di colpa e dimostrare di avere affidato il figlio ad una terza persona idonea a sorvegliarlo e controllarlo
Tale affidamento solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella in educando. Essi debbono dimostrare di avere impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tuttavia, la responsabilità dei genitori dovrà essere valutata in relazione alla anormalità e gravità del fatto, ai difetti di personalità del minore, in un nesso di causalità fra gli inadempimenti ai doveri educativi ed il fatto dannoso.