ISTITUTO COMPRENSIVO G. CAMOZZI BG

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Transcript della presentazione:

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su richiesta della famiglia dell’interessato. CERTIFICAZIONE Viene effettuata dal NEUROPSICHIATRA INFANTILE DI STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATO CONVENZIONATO su richiesta della famiglia dell’interessato. Dal 2007 è entrata in vigore l’applicazione del nuovo decreto DPCM n.185/06 per cui la NPI redige una relazione in cui specifica il bisogno del sostegno, in seguito la famiglia fa la domanda presso l’ASL la quale attraverso la Commissione certifica lo stato di handicap.

DIAGNOSI FUNZIONALE La diagnosi funzionale è redatta, come stabilito dal DPR 24 febbraio 1994, dall’èquipe multidisciplinare (neuropsichiatra , psicologo, terapista della riabilitazione, assistente sociale....) di struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in carico il minore.  Viene rilasciata direttamente alla famiglia che provvederà a consegnarla all’Istituto scolastico frequentato secondo i tempi indicati dal DPCM 185/2006 e comunque in tempo utile per consentire alla scuola la determinazione dell’organico necessario alla integrazione dell’alunno disabile. La stessa è aggiornata al passaggio di ciclo scolastico.

La D.F. diventa così uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare: l'insieme delle disabilità e delle difficoltà, determinate dalla menomazione o indotte da modelli ed atteggiamenti culturali e sociali; il quadro delle capacità (con riferimento a ricuperabilità, residui funzionali, …..); una prospettiva di tipo evolutivo che metta in evidenza le potenzialità di sviluppo per ciascun soggetto previsione estremamente significativa per il successivo intervento educativo. .

COSA CONTIENE La D.F. è strutturata per AREE, per consentire di rilevare in termini analitici il rapporto tra la minorazione e i seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto: cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze; affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri; linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

sensoriale, esaminato nelle componenti: tipo e grado di deficit con particolare riguardo alla vista, all'udito e al tatto; motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine; neuro-psicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale; autonomia personale e sociale

DEFINIZIONE DI HANDICAP Lo stato di handicap è definito e graduato dalla Legge 104/1992. Il primo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992 precisa: "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." Il terzo comma dello stesso articolo, definisce la connotazione di gravità: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."

ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992). L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap. Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

La Commissione ASL L'handicap è valutato da una COMMISSIONE INVALIDITA’ operante presso i DISTRETTI SOCIO SANITARIO dell’azienda ASL . La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della ASL territorialmente competente. La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.

Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

INVALIDITA’ Come si richiede il riconoscimento La richiesta di riconoscimento di INVALIDITA’ va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), da gennaio 2010 all’INPS e va compilata in via telematica on-line Alla domanda bisogna allegare certificazioni mediche specialistiche che riportino la diagnosi e la tipologia di menomazione, precisando eventualmente la necessità di assistenza permanente, globale e continuativa. In sede di visita si presenteranno le cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente o la certificazione di invalidità, cecità o sordomutismo. Possono richiedere l'accertamento di handicap anche gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio.

In sede di visita si presenteranno le cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente o la certificazione di invalidità, cecità o sordomutismo. Possono richiedere l'accertamento di handicap anche gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio. Alla domanda va allegato inoltre il CERTIFICATO DEL MEDICO DI BASE attestante le patologie di chi fa domanda. La convocazione a visita Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione INVALIDI fissa la data di convocazione a visita.

Chi ha richiesto l'accertamento riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita. Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari richiesti può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la propria salute. In tal caso è possibile richiedere visita a domicilio presentando certificazione del medico di base. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente. Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.

Il verbale In seguito alla visita per l‘invalidità la Commissione ASL trasmette l'esito alla Commissione di Verifica INPS che lo convalida o meno.. La RISPOSTA verrà comunicata entro 60 giorni circa dal momento della visita. L‘Asl trasmette quindi all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita con il grado di invalidità e l’esito del conferimento o meno della Legge 104. Nella comunicazione sono annotate anche le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

Il ricorso Nel caso la Commissione medica entro 90 giorni dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario. Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o di Verifica) è possibile presentare ricorso di fronte al giudice ordinario, con l'assistenza di un legale, entro sei mesi dalla notifica del verbale stesso. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o di associazioni di categoria.

L'aggravamento Chi ha ottenuto il riconoscimento di invalidità può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda Asl. A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità si è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.

I permessi lavorativi Legge 104/1992 La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità.

Non basta quindi la certificazione di handicap (articolo 3, comma 1), ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità. Il certificato di handicap viene rilasciato da un'apposita Commissione operante presso ogni Azienda Asl e non va confuso con l'attestazione di invalidità (sia civile, che di servizio, del lavoro o di guerra). Il certificato di handicap, quindi, non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale. L'accertamento produce effetti solo ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 33, sino all'emissione del verbale da parte della Commissione medica.

Chi ne ha diritto Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti, con diverse modalità, criteri e condizioni, la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre, entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile e poi a seguire nella maggiore età; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile. Il disabile deve essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione dell'Azienda Asl. Non sono ammessi altri certificati di invalidità.

I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari, in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di disabili minorenni. L'affidamento infatti può riguardare soltanto soggetti minorenni (articolo 2, Legge 149/2001). È anche possibile richiedere 2 anni di congedo retribuito

Sindrome di Down Un'altra eccezione riguarda le persone con sindrome di Down. La Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (articolo 94, comma 3) ammette che le persone con sindrome di Down possano essere dichiarate in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), oltre che dalle Commissioni dell'Azienda Asl, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo", cioè di quell'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona. Tale eccezione viene ammessa solo per le persone Down. Si tratta di un'opportunità interessante per le persone con sindrome di Down che non siano in possesso o non siano riuscite ad ottenere il riconoscimento dell'handicap grave.

Permessi lavorativi per i genitori: domande Domanda La fruibilità dei tre giorni di permesso lavorativo mensile è concessa sia al padre che alla madre? Il mio datore di lavoro afferma che il permesso tocca ad un solo genitore e quindi l'altro deve rinunciare per sempre a fruire di tale diritto. Sono un dipendente di un'azienda privata. Risposta L'INPS ha più e più volte ribadito che i permessi possono essere concessi - pur in modo alternativo - ad entrambi i genitori. In particolare la Circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133 precisa al punto 2.2.: "Nel caso in cui, invece, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa. Ciò significa che possono spettare indifferentemente alla madre o al padre, ma non con fruizione contemporanea, (...)." Ad ogni buon conto, non è il datore di lavoro che deve decidere su tali aspetti, ma è all'INPS competente territorialmente cui spetta la decisione definitiva. Pertanto in caso di dinieghi non sufficientemente motivati o dubbi da parte del proprio datore di lavoro è bene rivolgersi anche all'INPS competente. (Carlo Giacobini)

INDENNITA’ DI FREQUENZA E' una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda all'Azienda Sanitaria e comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi della scuola o dell'asilo nido.

Requisiti Riconoscimento della condizione di "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"; La cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i minori cittadini dell'Unione. Possono ottenere l'indennità anche i minori cittadini extracomunitari iscritti nella Carta di soggiorno di uno dei genitori; La frequenza di un centro di riabilitazione, di centri di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni grado e ordine o di asili nido; Un reddito annuo personale inferiore a un determinato limite riportato nella tabella (4.382,43 EURO)   QUOTA  Indennità di frequenza Minori disabili  255,13  EURO

La domanda Per ottenere l'indennità di frequenza il legale rappresentante del minore con disabilità (genitore, tutore, curatore) deve presentare, alla commissione medica dell'Azienda Sanitaria, una domanda in carta semplice, allegando la seguente documentazione: certificato medico che attesti le difficoltà del minore a svolgere le funzioni proprie della sua età, con la diagnosi della patologia; delega per minori, con la quale un genitore delega il coniuge a riscuotere l'intera indennità per conto del figlio minore; certificato di frequenza scolastica rilasciato all'inizio dell'anno scolastico o autocertificazione del genitore.

L'indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici ed è incompatibile con l'indennità di accompagnamento, con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti e con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali. Nel caso in cui si ha diritto a più prestazioni incompatibili tra loro si può scegliere quella più favorevole.

INDENNITA’DI ACCOMPAGNAMENTO Viene concessa sempre a seguito del riconoscimento dell’ASL relativo alla voce:INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITA’ LAVORATIVA O CON NECESSITA’ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA. Il contributo è di circa 470 euro.

ASSOCIAZIONE IN-OLTRE SPORTELLO INFORMATIVO PUNTO IN LOCANDINA

(quasi un quotidiano sulla disabilità: inchieste, notizie utili) INDIRIZZI UTILI www.handylex.org (tutto su leggi, servizi, procedure, diritti, suddiviso per temi: schede informative e testi integrali di leggi, decreti, circolari) www.superabile.it (quasi un quotidiano sulla disabilità: inchieste, notizie utili)

su cui consultare i dati della disabilità in Italia) www.disabili.com (l’handicap visto dagli handicappati: esperienze personali, vita indipendente, viaggi, vacanze, tempo libero, sessualità, rubriche e servizi) www.disabilitaincifre.it (a cura dell’ISTAT e del Ministero Welfare su cui consultare i dati della disabilità in Italia)

(il sito del CDH di Bologna. con oltre 600 articoli da leggere) www.accaparlante.it (il sito del CDH di Bologna. Banche dati e risorse di informazione e documentazione. La rivista   HP-Accaparlante con oltre 600 articoli da leggere)

www.diversamenteabili.net www.nellastessabarca.it www.erickson.it www.handybo.it www.edscuola.it www.anastasis.it  www.dienneti.it 

DISLESSIA C.I.D.A.D. Centro per l'intervento Didattico sugli Alunni Dislessici recapiti: I.C. Verdellino Tel 035-884516 fax 035-872770 oppure via mail equipeconsulenza@scuoleverdellino.it

RINGRAZIAMENTI A NOME DI TUTTI RINGRAZIAMO LA DOTT.SA PRISCO E LA DOTT.SA PELUCCHI PER LA LORO GRADITA PARTECIPAZIONE

RINGRAZIAMO VOI TUTTI PER AVER PARTECIPATO E CONFIDIAMO NELLE VOSTRE PROPOSTE PER CONTINUARE UN PERCORSO INSIEME

Un particolare ringraziamento all’AIPD di Bergamo per la disponibilità a rilasciare le fotocopie del VADEMECUM SCUOLA

LE FUNZIONI STRUMENTALI IL PRESIDE E LE FUNZIONI STRUMENTALI I.C. CAMOZZI BERGAMO