RESPONSABILITA DELLALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO CASS. CIV.,III sez., , n. 1684
MASSIMA UFFICIALE In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha lobbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia allalbergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, lintegrale risarcimento del danno (art.1783 cod.civ.), a meno che non provi la colpa dellalbergatore ai sensi dellarticolo 1785 bis cod.civ.
SOGGETTI COINVOLTI Gregoria Farfaglia cliente dellalbergo Gestori dellHotel Giancarlo Del Moro Emidio di S.Benedetto del Gabrielli Mario Tronto
IL FATTO 17 LUGLIO 1981 : furto dei gioielli personali della cliente, ad opera di ignoti, custoditi nella camera a lei assegnata. Denuncia della cliente davanti al tribunale di Ascoli Piceno e richiesta di condanna al pagamento della somma di £ a titolo di integrale risarcimento danni per la perdita dei vari gioielli.
Sentenza La Corte ritiene non sussistente in capo al cliente che soggiorni in un albergo lobbligo di consegnare gli oggetti di valore. Ritiene provata la colpa grave dell albergatore, sul rilievo che le porte delle camere dellalbergo potevano essere aperte con le chiavi delle altre camere. Si configura la fattispecie della responsabilità illimitata dellalbergatore.
CONCLUSIONE La Corte ha posto in rilievo limpossibilità di provare il preciso ammontare del danno, anche per lindisponibilità dei preziosi sottratti. Lalbergatore è tenuto a risarcire il danno alla cliente fissato in £ , nonostante la richiesta fatta dalla Farfaglia di £