Disciplina dell’arbitrato in Italia

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
1 IL TERZO DECRETO CORRETTIVO – LE PPP LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI – 20 Novembre, 2008 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP FINANZIAMENTO.
Advertisements

La durata delle R&W alla luce della giurisprudenza recente (ovvero, c’è ancora un futuro per l’M&A in Italia ? ) Milano, 12 maggio 2010.
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
1 P A R T E C I P A Z I O N I caratteri delle quote non incorporabilità della quota in un titolo es., diversamente dalla s.p.a., le partecipazioni di s.r.l.
La fase decisoria del procedimento amministrativo può terminare
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE
Processo cautelare e principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato Da molto tempo la dottrina, addirittura anteriormente alla riforma del CPC,
Governance e patti di sindacato Lorenzo Benatti Parma, 5 marzo 2012.
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
Caso giurisprudenziale sull’azienda 5
La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione
La fase istruttoria Acquisizione dei fatti e degli interessi
1 LA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE Strumenti di A.D.R. al servizio delle imprese e dei professionisti.
L’arbitrato amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte
di risoluzione alternativa
LA CONCILIAZIONE. 2 DEFINIZIONEDEFINIZIONE La conciliazione è una procedura stragiudiziale (si colloca tra le procedure A.D.R. Alternative Dispute Resolution)
Larbitrato di diritto e larbitrato di equità Terza giornata - 29 aprile 2009 Gianandrea Giancotti.
L’arbitrato irrituale L’arbitrato societario
L’ARBITRATO AMMINISTRATO E LA CAMERA ARBITRALE
IL RECUPERO DEL CREDITO: PAGAMENTI E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CONFINDUSTRIA GENOVA 12 MARZO 2009 La prevenzione: l’importanza del contratto e gli errori da evitare Avv. Diego Comba Comba e Associati - Studio.
Invalidità delle deliberazioni assembleari
Atti rilevanti nellambito dei servizi pubblici 1. Atti che definiscono le prestazioni 2. Atti di assunzione del servizio 3. Contratti di servizio 3bis.
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
Le procedure della Camera Arbitrale del Piemonte zArbitrato ordinario zArbitrato rapido zConciliazione.
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
La mediazione bancaria e finanziaria: Conciliatore BancarioFinanziario
PUBBLICO IMPIEGO: CONTENZIOSO, CONCILIAZIONE E ARBITRATO ALLA LUCE DEL COLLEGATO LAVORO (L.183/2010) Relatore Avv. Salvatore Bianca 1.
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
Prof.ssa Margherita Ramajoli
CORSO IN MATERIA DI ARBITRATO
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Vignola Patrimonio S.r.l. Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica comunale Riferimenti normativi: Art C.c. Art. 113.
Lezioni di diritto processuale civile pp2 Anno accademico
LA RESPONSABILITA’ IN PARTICOLARE LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. Giovanni.
Dipartimento Mercato del Lavoro Riunione Seminariale Certificazione, Conciliazione, Arbitrato: dal Collegato Lavoro allAccordo Interconfederale e ai Contratti.
111 La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA (ATTIVITA NEGOZIALE CAPO VI) La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE,
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1.
Contratti di collaborazione e Associazione in partecipazione
LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Conciliazione stragiudiziale Risoluzione di contrasti sulla gestione di società (“arbitrato” gestionale) (“arbitrato” gestionale)
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
FUNZIONE DELIBERATIVA DEI SOCI
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Corso di Laurea in Operatore dei servizi giuridici a.a Dott.ssa Silvia Borelli Lezione XII – Le garanzie dei diritti Diritto del lavoro.
TRACCIA La Società Alfa produce calzature per bambini a Montecosaro. La Società Beta gestisce un negozio specializzato nella vendita al dettaglio di calzature.
TUTELA DEI DIRITTI.
1 PROFILI CRITICI IN MATERIA DI ARBITRATO SOCIETARIO Avv. Alessandro Bossi (Presidente, Associazione Arbitrando) Bergamo, 9 Dicembre 2015 Evento organizzato.
Lezione 20 Tutela degli investitori La esigenza di approntare un sistema di tutela in favore degli investitori è stato avvertito solo di recente. Tale.
Seminario di formazione specialistica L’ARBITRATO OGGI NELLE COMMITTENZE PUBBLICHE E PRIVATE 10 marzo 2016 ore Ancona, Loggia dei Mercanti, Via della.
Articolo 412-ter c.p.c. (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle.
L’arbitrato societario
La convenzione di arbitrato lezione del 29 marzo 2016 nel corso di Diritto dell’arbitrato Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari.
1 La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione Il quadro costituzionale - art 24: tutela nei confronti dell’amministrazione non soltanto.
Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri: requisiti,condizioni e problemi per l’ufficiale dello stato civile La regolarità formale delle sentenze.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA.
La Conciliazione e la Mediazione civile Felice Ruscetta Consigliere CNDCEC con delega alle Funzioni Giudiziarie Lecce, 25 ottobre 2010.
L’ARBITRATO AMMINISTRATO dalla L’ARBITRATO AMMINISTRATO dalla.
L’arbitrato rapido della Camera Arbitrale del Piemonte.
Pluralità di parti - vicende anomale del procedimento arbitrale lezione del 26 aprile 2016 nel corso di Diritto dell’Arbitrato - Dipartimento di Giurisprudenza.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Le imprese pubbliche Storicamente si sono registrati nel nostro Paese tre modelli di intervento dello Stato nell'esercizio dell'attività economica: enti.
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
I DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE IN GIUDIZIO. I CREDITI RETRIBUTIVI – PRESCRIZIONE BREVE Sono soggetti alla prescrizione di 5 anni tutti i crediti.
Transcript della presentazione:

Disciplina dell’arbitrato in Italia Linee generali e concetti fondamentali

Arbitrato e figure affini arbitraggio perizia

L’arbitrato Sistema di giustizia privata convenzionale regolato dagli artt. 806-840 c.p.c. e fondato sull’accordo delle parti. Rituale Irrituale Arbitrato di diritto/di equità Ad hoc Amministrato/istituzionale Arbitrato societario

L’arbitrato amministrato: vantaggi Regolamento di procedura: possibilità di monitorare tempi e fasi Controllo dei costi: tariffario Assistenza procedurale e logistica della Segreteria Garanzie sulla neutralità e competenza specifica degli arbitri

Le procedure amministrate dalla Camera Arbitrale Arbitrato ordinario Arbitrato rapido Conciliazione Arbitrato internazionale

L’arbitrato rapido Durata: due mesi dalla prima udienza Costo: da 500 a 1500 Euro per parte, in base al valore della controversia Udienza: in linea di principio, è prevista una sola udienza orale, condotta dall’arbitro senza formalità di procedura. La verbalizzazione avviene tramite registrazione su nastro audiomagnetico. Lodo: il lodo è rituale (ha cioè valore di sentenza).

La conciliazione Durata: 45 giorni dalla presentazione della domanda Costo: il costo varia a seconda del valore della lite ed è sostenuto da entrambe le parti. Incontri di conciliazione: In linea di principio è sufficiente un solo incontro, il conciliatore può fissarne un secondo

Il ruolo dell’istituzione arbitrale Predisposizione del regolamento di procedura, del tariffario e delle clausole consigliate amministrazione delle procedure nomina degli arbitri (secondo le previsioni del regolamento e della clausola) decisioni nei casi di impasse del procedimento decisioni in materia di versamenti dei depositi, spese, proroghe e sospensioni del procedimento assistenza agli arbitri formazione degli arbitri iniziative per la diffusione della cultura arbitrale

Limiti oggettivi dell’arbitrato Casi di materie non arbitrabili: materie ex artt. 409 e 422 cpc questioni di stato e separazione coniugi materie che non possono formare oggetto di transazione (diritti indisponibili) Limiti derivanti dalla natura del giudizio: ambito civile giudizi ordinari di cognizione; esclusione poteri cautelari

Le novità: l’arbitrato societario Il 1º gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma delle società, che ha innovato sia la disciplina sostanziale sia la disciplina processuale: a) ampliando l’area delle materie compromettibili b) accrescendo i poteri degli arbitri c) risolvendo questioni interpretative controverse

ASPETTI PROCESSUALI (D.L. n. 5/2003 artt. 34 e segg.) AMPLIAMENTO MATERIE ARBITRABILI Oggi, tutte le controversie relative a diritti disponibili tra soci o tra soci e società sono compromettibili in arbitrato (art. 34, 1° comma) e, se lo Statuto lo prevede espressamente, anche le controversie promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci (art. 34, 4° comma). Sono espressamente ricomprese le questioni di validità di deliberazioni assembleari, ma in tal caso gli arbitri devono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, 2°c., c.p.c (art. 36, 1° comma).

…continua PECULIARITA’ NUOVO PROCEDIMENTO ARBITRALE A) Il nuovo arbitrato societario può trovare applicazione in tutte le società commerciali, purché non facciano ricorso al mercato di capitale di rischio. B) Per l’introduzione o la soppressione della clausola è necessaria la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale ed è riconosciuto, ad assenti e dissenzienti, il diritto di recesso (art. 34, 6° comma). C) La nomina di tutti gli arbitri deve essere effettuata da un soggetto estraneo alla società (come, ad esempio, dalla Camera Arbitrale).

… continua D) è previsto l’intervento di terzi e di altri soci E) si consente espressamente la tutela cautelare ex art. 669-quinquies c.p.c. F) in caso di controversie sulla validità di delibere assembleari, l’arbitro ha il potere di sospendere l’efficacia della delibera G) in alcune ipotesi gli arbitri devono decidere secondo diritto anche se la clausola compromissoria li autorizza a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile (validità delle delibere assembleari; questioni non compromettibili conosciute per decidere).

La convenzione arbitrale Clausola compromissoria e compromesso

Differenze: La convenzione arbitrale può essere stipulata: a) anticipatamente, inserendo una apposita clausola compromissoria nel contratto (art. 808 cpc) b) successivamente a lite insorta, sottoscrivendo il compromesso (art. 807 cpc)

Compromesso: N.B. le parti possono sempre accordarsi per sottoscrivere un compromesso: sia di fronte ad una lite insorta sia per sostituire la clausola compromissoria già presente nel contratto (ad es. sostituire una clausola per arbitrato ad hoc con una per arbitrato amministrato). Ma… Il compromesso a lite insorta è di più difficile stipulazione perché i rapporti sono ormai deteriorati

requisiti nel compromesso deve essere determinato l’oggetto della controversia, nella clausola no per la stipulazione del compromesso si richiedono i poteri eccedenti ordinaria amministrazione, nella clausola no per entrambi, necessaria forma scritta a pena di nullità (valida se per relationem)

Le clausole consigliate dalla Camera arbitrale Clausola compromissoria Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale*, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale Regolamento. In caso di Arbitrato Rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.

Le clausole consigliate dalla Camera arbitrale Clausola compromissoria societaria Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico/collegio arbitrale di tre arbitri*. In ogni caso l’arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

Le clausole consigliate dalla Camera arbitrale Compromesso arbitrale Tra _________________________________ e ____________________________________ premesso che tra di essi è insorta controversia avente ad oggetto __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ si conviene di deferire tale controversia alla decisione di un arbitro, secondo la procedura di arbitrato rapido ADR-Piemonte prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L’arbitro unico, nominato conformemente al suddetto Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura. (Data e luogo) Firma ________________________ Firma _________________________