La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata (per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio; per tali obbligazioni i soci non assumono alcuna responsabilità personale) organizzazione cd. “corporativa” quote di partecipazione rappresentate da azioni (struttura articolata in organi con autonome funzioni) (standardizzazione, uniformità = fungibilità, destinazione alla circolazione)
Le “categorie” di società per azioni s.p.a. “chiuse” “aperte” (“che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” (art. 2325-bis)) con azioni quotate con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (emittenti con almeno 200 azionisti diversi dai soci di controllo, che detengano complessivamente almeno il 5% del K e che non possano avvalersi della facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata)
La costituzione della s.p.a. procedimento stipulazione dell’atto costitutivo (a) (b) iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese la soc. acquista personalità giuridica e viene ad esistenza
La stipulazione dell’atto costitutivo stipulazione c.d. “simultanea” stipulazione per pubblica sottoscrizione l’atto costitutivo è stipulato direttamente da coloro che assumono l’iniziativa per la costituzione della società; contestualmente i soci fondatori provvedono all’integrale sottoscrizione del capitale iniziale procedimento complesso che subordina la stipulazione dell’atto costitutivo alla preventiva sottoscrizione del capitale sociale sulla base di un programma predisposto dai promotori
atto sintetico contenente le indicazioni essenziali L’atto costitutivo è richiesta, a pena di nullità della società, la forma dell’atto pubblico forma contenuto art. 2328 N.B.: nella prassi si preferisce procedere alla redazione di due distinti atti, che insieme costituiscono un contratto unitario: atto costitutivo statuto atto sintetico contenente le indicazioni essenziali atto più analitico contenente le norme legali e convenzionali di funzionamento della s.p.a.
Le condizioni per la costituzione (1) capitale non inferiore a 120.000 Euro (salvo leggi speciali: per es., società bancarie e finanziarie, sim, società di gestione di fondi comuni di investimento) (2) sottoscrizione integrale del capitale sociale (3) versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro; rispetto delle disposizioni relative ai conferimenti diversi dal denaro (artt. 2342-2343) (4) sussistenza delle altre condizioni richieste da leggi speciali per la costituzione in relazione al particolare oggetto sociale
La costituzione unilaterale È consentita la costituzione per atto unilaterale, ferma la resp. limitata dell’unico socio per le obbligazioni sociali (1) versamento integrale dei conferimenti in denaro all’atto della costituzione (art. 2342) (3) contratti e operazioni tra socio unico e società (art. 2362) (2) norme in tema di pubblicità (art. 2362) violazione di (1) e (2): perdita del beneficio della responsabilità limitata in caso d’insolvenza della società
L’iscrizione nel registro delle imprese (efficacia costitutiva) con l’iscrizione nel registro delle imprese, la società acquista personalità giuridica e viene ad esistere (efficacia costitutiva) l’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo da parte del notaio, che ne verifica preventivamente la legalità formale e sostanziale; l’ufficio del registro verifica solo la regolarità formale della documentazione e iscrive la società.
Le operazioni compiute prima dell’iscrizione 1. Responsabilità dei soggetti agenti Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. È vietata, ma l’emissione non è (più) sanzionata con la nullità. Prima dell’iscrizione, le azioni non possono formare oggetto di sollecitazione all’investimento 2. Emissione delle azioni
Responsabilità della società costituita La società è automaticamente vincolata solo se per operazioni compiute in suo nome necessarie per la costituzione … i promotori non hanno rivalsa verso i sottoscrittori delle azioni per le spese sostenute per la costituzione nei confronti dei terzi creditori sono responsabili soltanto coloro che hanno agito in nome della società … in caso di mancata costituzione della società
… successivamente alla registrazione… La nullità della s.p.a. … successivamente alla registrazione… nullità della società nei casi contemplati nell’art. 2332
Cause di nullità della s.p.a. iscritta (art. 2332) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico (elenco tassativo) oggetto sociale illecito mancanza nell’atto costitutivo/ statuto di ogni indicazione circa: denominazione, conferimenti, capitale sottoscritto, oggetto sociale operano come cause di scioglimento della società; sono sanabili; non toccano l’attività già svolta procedimento di liquidazione