UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE Ciclo di seminari su Leconomia va in crociera.. Venerdì 23 novembre 2007 LA CROCIERA TURISTICA: PROFILI CONTRATTUALI.

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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE Ciclo di seminari su Leconomia va in crociera.. Venerdì 23 novembre 2007 LA CROCIERA TURISTICA: PROFILI CONTRATTUALI E TUTELA DEL TURISTA Alceste Santuari

INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE IL CONTRATTO DI CROCIERA E STORICAMENTE COLLEGATO AL PASSAGGIO MARITTIMO IL CONTRATTO DI CROCIERA E STORICAMENTE COLLEGATO AL PASSAGGIO MARITTIMO HA PROGRESSIVAMENTE ASSUNTO FISIONOMIA PROPRIA ED AUTONOMA HA PROGRESSIVAMENTE ASSUNTO FISIONOMIA PROPRIA ED AUTONOMA A QUALE CONTRATTO RIFERIRE LA CROCIERA TURISTICA? A QUALE CONTRATTO RIFERIRE LA CROCIERA TURISTICA?

DIVERSE SOLUZIONI CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE NEGOZIO MISTO NEGOZIO MISTO PACCHETTO TURISTICO PACCHETTO TURISTICO

SOLUZIONE ? IL PACCHETTO TURISTICO ALL INCLUSIVE NON SENZA QUALCHE DIFFICOLTA

IL PACCHETTO TURISTICO ALL INCLUSIVE HA DATO FORMA GIURIDICA AD UN FENOMENO SOCIALE IL PACCHETTO TURISTICO ALL INCLUSIVE HA DATO FORMA GIURIDICA AD UN FENOMENO SOCIALE NECESSITA DEI TURISTI – CLIENTI DI AVERE PRESTAZIONI COLLEGATE TUTTE IN UN CONTRATTO UNICO NECESSITA DEI TURISTI – CLIENTI DI AVERE PRESTAZIONI COLLEGATE TUTTE IN UN CONTRATTO UNICO

NECESSITA DI TUTELA DEL TURISTA E DI ASSICURARE ALLE IMPRESE DEL SETTORE UN SISTEMA GIURIDICO PRECISO NECESSITA DI TUTELA DEL TURISTA E DI ASSICURARE ALLE IMPRESE DEL SETTORE UN SISTEMA GIURIDICO PRECISO FONTI NORMATIVE: FONTI NORMATIVE: CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1970 SUI CONTRATTI DI VIAGGIO, RECEPITA IN ITALIA NEL 1977 E D. LGS. n. 111/1995 (OGGI ABROGATO E CONTENUTO NEL NUOVO CODICE DEL CONSUMO)

FONTI NORMATIVE CONVENZIONE DI BRUXELLES NEL 1970: STANDARD UNIFORME DEI CONTRATTI DI VIAGGIO, INDIPENDENTEMENTE DALLAREA GEOGRAFICA E LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO CONVENZIONE DI BRUXELLES NEL 1970: STANDARD UNIFORME DEI CONTRATTI DI VIAGGIO, INDIPENDENTEMENTE DALLAREA GEOGRAFICA E LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DIRETTIVA UE NEL 1990 DIRETTIVA UE NEL 1990 D. LGS. n. 111/95 (OGGI TRASFUSO NEL CODICE DEL CONSUMO ) D. LGS. n. 111/95 (OGGI TRASFUSO NEL CODICE DEL CONSUMO )

DIRETTIVA UE 314/1990 UNIFORMARE LE DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI DI VIAGGIO ALL INCLUSIVE IN UE UNIFORMARE LE DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI DI VIAGGIO ALL INCLUSIVE IN UE QUASI TUTTI I PAESI UE HANNO RECEPITO LA DIRETTIVA QUASI TUTTI I PAESI UE HANNO RECEPITO LA DIRETTIVA ITALIA: RECEPIMENTO SENZA ABROGAZIONE DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES ITALIA: RECEPIMENTO SENZA ABROGAZIONE DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES

ALL INCLUSIVE: DEFINIZIONE ART. 2, D. LGS. 111/95: VIAGGI, VACANZE E CIRCUITI TUTTO COMPRESO ART. 2, D. LGS. 111/95: VIAGGI, VACANZE E CIRCUITI TUTTO COMPRESO PREFISSATA COMBINAZIONE DI ALMENO DUE DI QUESTI ELEMENTI: TRASPORTO, ALLOGGIO E SERVIZI TURISTICI PREFISSATA COMBINAZIONE DI ALMENO DUE DI QUESTI ELEMENTI: TRASPORTO, ALLOGGIO E SERVIZI TURISTICI (NON MERAMENTE ACCESSORI DEL TRASPORTO E DELLALLOGGIO MA SIGNIFICATIVI DEL PACCHETTO) TRASPORTO NON E PARTE ESSENZIALE DEL CONTRATTO TRASPORTO NON E PARTE ESSENZIALE DEL CONTRATTO

PACCHETTO TURISTICO E CROCIERA TURISTICA SIMILITUDINI: FASCIO/GAMMA DI PRESTAZIONI CHE UNITE FORMANO LOGGETTO DEL CONTRATTO SIMILITUDINI: FASCIO/GAMMA DI PRESTAZIONI CHE UNITE FORMANO LOGGETTO DEL CONTRATTO DIFFERENZE: RUOLO DELLA PRESTAZIONE DEL TRASPORTO. NELLA CROCIERA TURISTICA LO STESSO MEZZO ASSURGE AD ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA PRESTAZIONE DIFFERENZE: RUOLO DELLA PRESTAZIONE DEL TRASPORTO. NELLA CROCIERA TURISTICA LO STESSO MEZZO ASSURGE AD ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA PRESTAZIONE

REALIZZA GLI ELEMENTI DEL PACCHETTO REALIZZA GLI ELEMENTI DEL PACCHETTO SI IMPEGNA, A SUO NOME, A FORNIRE AI CLIENTI I PACCHETTI CONTRO UN CORRISPETTIVO FORFETTARIO SI IMPEGNA, A SUO NOME, A FORNIRE AI CLIENTI I PACCHETTI CONTRO UN CORRISPETTIVO FORFETTARIO VENDE I PACCHETTI DIRETTAMENTE OVVERO A MEZZO DI AGENTI VENDE I PACCHETTI DIRETTAMENTE OVVERO A MEZZO DI AGENTI LE PARTI: LORGANIZZATORE

IL VENDITORE VENDE O SI IMPEGNA A PROCURARE I PACCHETTI PRODOTTI DALLORGANIZZATORE VENDE O SI IMPEGNA A PROCURARE I PACCHETTI PRODOTTI DALLORGANIZZATORE IL VENDITORE PUO ESSERE UNAGENZIA AUTORIZZATA / ASSOCIAZIONE NON PROFIT IL VENDITORE PUO ESSERE UNAGENZIA AUTORIZZATA / ASSOCIAZIONE NON PROFIT

IL CONSUMATORE ACQUIRENTE / CESSIONARIO DEL PACCHETTO TURISTICO PACCHETTO TURISTICO (PER CONTO DEL QUALE IL CONTRAENTE PRINCIPALE SI IMPEGNA AD ACQUISTARE SENZA REMUNERAZIONE UN PACCHETTO)

LE CONDIZIONI GENERALI NEL CONTRATTO DI CROCIERA TURISTICA

DI CHE COSA SI TRATTA ? COMPLESSO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI PREDISPOSTE UNILATERALMENTE DA UN CONTRAENTE, PER DISCIPLINARE, IN MANIERA UNIFORME LA SERIE DI RAPPORTI CON LA PROPRIA CLIENTELA IN OGNI LORO FASE

CROCIERE E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PERFETTA APPLICABILITA CONDIZIONI GENERALI AL CONTRATTO DI CROCIERA PERFETTA APPLICABILITA CONDIZIONI GENERALI AL CONTRATTO DI CROCIERA PRESENZA DI CONFLITTI TRA DIVERSE DISCIPLINE LEGALI PRESENZA DI CONFLITTI TRA DIVERSE DISCIPLINE LEGALI

LORGANIZZATORE DELLA CROCIERA FA LARGO IMPIEGO DI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FA LARGO IMPIEGO DI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SI IMPEGNA A RENDERE CONOSCIBILI AL PUBBLICO, NEI PROPRI PUNTI VENDITA OPPURE UFFICI, LE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO/CONTRATTO SI IMPEGNA A RENDERE CONOSCIBILI AL PUBBLICO, NEI PROPRI PUNTI VENDITA OPPURE UFFICI, LE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO/CONTRATTO

CLAUSOLE VESSATORIE IL CONTRATTO E STIPULATO TRA IMPRENDITORI E CLIENTI IL CONTRATTO E STIPULATO TRA IMPRENDITORI E CLIENTI QUALSIASI CLAUSOLA VESSATORIA E INEFFICACE QUALSIASI CLAUSOLA VESSATORIA E INEFFICACE IL CONTRATTO RIMANE VALIDO, TRANNE CHE IN QUELLA CLAUSOLA IL CONTRATTO RIMANE VALIDO, TRANNE CHE IN QUELLA CLAUSOLA

APPLICABILITA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE IL PACCHETTO TURISTICO ALL INCLUSIVE E UN CONTRATTO STIPULATO TRA IMPRENDITORI E CLIENTI (TURISTI) IL PACCHETTO TURISTICO ALL INCLUSIVE E UN CONTRATTO STIPULATO TRA IMPRENDITORI E CLIENTI (TURISTI) SI TRATTA DI CONTRATTI DEL CONSUMO SI TRATTA DI CONTRATTI DEL CONSUMO QUINDI NECESSITA DI TUTELA PER LA PARTE DEBOLE QUINDI NECESSITA DI TUTELA PER LA PARTE DEBOLE

CODICE DEL CONSUMO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE CONTENUTE NEL CODICE CIVILE SONO STATE TRASFUSE NEL CODICE DEL CONSUMO (D. LGS. 6 settembre 2005, n. 206, Art. 82 ss.) IN VIGORE A FAR DATA DAL 23 OTTOBRE 2005

LE CONDIZIONI GENERALI IN PASSATO La Società non risponde dellimperizia, negligenza e colpa del capitano, macchinista, pilota, equipaggio e di chiunque trovasi imbarcato sulla nave, per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni che la legge ed i regolamenti affidano alle predette persone

«La Società non risponde dei danni cagionati alle persone od alle cose dei passeggeri da rischi di mare, incendi, furti, nemici e pirati, baratteria, ordine di principe, sommossa, atti di governo riconosciuto o non riconosciuto, da rischi di guerra quali che siano i belligeranti, urti di navi, investimenti ed altri avvenimenti della navigazione: scoppio, guasto o rottura di caldaie, tubazioni, o installazioni di bordo e simili. La Società nemmeno risponde per danneggiamento causato alle cose dei passeggeri da colaggio di liquidi, rottura di oggetti fragili, spargimento delle merci, ruggine, umidità per pioggia, acqua di mare, evaporazione, contratto con altre merci od esalazioni delle medesime, come pure non risponde per danneggiamenti causati da topi, insetti, animali di qualsiasi genere. La Società non risponde per malattie in genere, anche contagiose od epidemiche, contratte a bordo per qualsiasi causa».

E OGGI ? I TOUR OPERATOR RIPORTANO NELLE LORO CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL CONSUMO I TOUR OPERATOR RIPORTANO NELLE LORO CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL CONSUMO TALUNE CLAUSOLE RIVELANO IL LORO GRADO DI VESSATORIETÀ. ESSE TUTTAVIA SFUGGONO AL TEST DELLABUSIVITÀ, IN QUANTO RIPRODUTTIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, AI SENSI DELLART. 34, COMMA 3 CODICE DEL CONSUMO TALUNE CLAUSOLE RIVELANO IL LORO GRADO DI VESSATORIETÀ. ESSE TUTTAVIA SFUGGONO AL TEST DELLABUSIVITÀ, IN QUANTO RIPRODUTTIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, AI SENSI DELLART. 34, COMMA 3 CODICE DEL CONSUMO

CLASSIFICAZIONE DELLE CLAUSOLE PRENOTAZIONE DELLA CROCIERA E PENALI A CARICO DEL TURISTA; PRENOTAZIONE DELLA CROCIERA E PENALI A CARICO DEL TURISTA; ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DELLORGANIZZATORE; ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DELLORGANIZZATORE; FORO COMPETENTE; FORO COMPETENTE; RECLAMI E DENUNCE RECLAMI E DENUNCE

PRENOTAZIONE E PENALI IL CLIENTE SI TROVA VINCOLATO SUBITO, ALLATTO DELLA PRENOTAZIONE O DELLISCRIZIONE, MENTRE LORGANIZZATORE SCEGLIE QUANDO E SE VINCOLARSI IL CLIENTE SI TROVA VINCOLATO SUBITO, ALLATTO DELLA PRENOTAZIONE O DELLISCRIZIONE, MENTRE LORGANIZZATORE SCEGLIE QUANDO E SE VINCOLARSI GIURISPRUDENZA: VESSATORIE : CONSENTONO AL TOUR OPERATOR DI TRATTENERE UNA SOMMA DI DENARO SE IL CONSUMATORE RECEDE DAL CONTRATTO SENZA PREVEDERE IL DIRITTO DEL CONSUMATORE DI ESIGERE DAL PROFESSIONISTA IL DOPPIO DELLA SOMMA CORRISPOSTA SE È QUESTI A RECEDERE GIURISPRUDENZA: VESSATORIE : CONSENTONO AL TOUR OPERATOR DI TRATTENERE UNA SOMMA DI DENARO SE IL CONSUMATORE RECEDE DAL CONTRATTO SENZA PREVEDERE IL DIRITTO DEL CONSUMATORE DI ESIGERE DAL PROFESSIONISTA IL DOPPIO DELLA SOMMA CORRISPOSTA SE È QUESTI A RECEDERE

ESONERO DELLA RESPONSABILITA PER INADEMPIMENTO, INESATTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OVVERO COMPORTAMENTO DEI TERZI PER INADEMPIMENTO, INESATTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OVVERO COMPORTAMENTO DEI TERZI CLAUSOLA SECONDO LA QUALE È ATTRIBUITA ALLORGANIZZATORE LA FACOLTÀ DI DETERMINARE LAMMONTARE DEL RIMBORSO AL CLIENTE-TURISTA-CONSUMATORE CLAUSOLA SECONDO LA QUALE È ATTRIBUITA ALLORGANIZZATORE LA FACOLTÀ DI DETERMINARE LAMMONTARE DEL RIMBORSO AL CLIENTE-TURISTA-CONSUMATORE

E VESSATORIA? LA CLAUSOLA NON NEGA IL DIRITTO AL RIMBORSO, MA INDICA CHE ESSO SI RENDERÀ POSSIBILE SOLO SE LA PRESTAZIONE EFFETTIVAMENTE FRUITA RISULTI ESSERE «SENSIBILMENTE» INFERIORE RISPETTO A QUELLA PREVISTA LA CLAUSOLA NON NEGA IL DIRITTO AL RIMBORSO, MA INDICA CHE ESSO SI RENDERÀ POSSIBILE SOLO SE LA PRESTAZIONE EFFETTIVAMENTE FRUITA RISULTI ESSERE «SENSIBILMENTE» INFERIORE RISPETTO A QUELLA PREVISTA POSITIVA AL TEST DELLA VESSATORIETÀ POSITIVA AL TEST DELLA VESSATORIETÀ

CLAUSOLE SUL FORO COMPETENTE PREVISIONE DELLA SEDE LEGALE DELLORGANIZZATORE PREVISIONE DELLA SEDE LEGALE DELLORGANIZZATORE E VESSATORIA ? E VESSATORIA ?

CLAUSOLE RELATIVE A RECLAMI E DENUNCE (ART. 98 COD. CONSUMO) IL CONSUMATORE, AL VERIFICARSI DI EVENTUALI MANCANZE DURANTE IL VIAGGIO TURISTICO, DEVE INOLTRARE RECLAMO SENZA RITARDO ALLORGANIZZATORE DI VIAGGIO O ALTRI SOGGETTI DA QUESTI INDIVIDUATI IL CONSUMATORE, AL VERIFICARSI DI EVENTUALI MANCANZE DURANTE IL VIAGGIO TURISTICO, DEVE INOLTRARE RECLAMO SENZA RITARDO ALLORGANIZZATORE DI VIAGGIO O ALTRI SOGGETTI DA QUESTI INDIVIDUATI IL CONSUMATORE PUO ALTRESI PRESENTARE RECLAMO A MEZZO DI RACCOMANDATA, CON AVVISO DI RICEVIMENTO, ALLORGANIZZATORE DI VIAGGI «ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DEL RIENTRO PRESSO LA LOCALITÀ DI PARTENZA». IL CONSUMATORE PUO ALTRESI PRESENTARE RECLAMO A MEZZO DI RACCOMANDATA, CON AVVISO DI RICEVIMENTO, ALLORGANIZZATORE DI VIAGGI «ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DEL RIENTRO PRESSO LA LOCALITÀ DI PARTENZA».

LA PRASSI CONTRATTUALE LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PREVEDONO LA CLAUSOLA A PENA DI DECADENZA

SONO VESSATORIE ?

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: IL PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO

DANNO DA VACANZA ROVINATA ACQUISTO PACCHETTO = ACQUISTO OPPORTUNITA ACQUISTO PACCHETTO = ACQUISTO OPPORTUNITA MANCATO RIPOSO, RELAX E GODIMENTO PREVISTI (LUOGHI RARI E IRRIPETIBILI) MANCATO RIPOSO, RELAX E GODIMENTO PREVISTI (LUOGHI RARI E IRRIPETIBILI) INADEMPIMENTO: OPPORTUNITA SVANISCE E DEVE ESSERE RISARCITA INADEMPIMENTO: OPPORTUNITA SVANISCE E DEVE ESSERE RISARCITA IL DANNO DA VACANZA ROVINATA DERIVA DALLART. 651 f, Abs. 2 DEL BGB TEDESCO IL DANNO DA VACANZA ROVINATA DERIVA DALLART. 651 f, Abs. 2 DEL BGB TEDESCO AGLI INIZI, I TRIBUNALI NON RICONOSCEVANO QUESTO TIPO DI DANNI. SOLO RECENTEMENTE INVERSIONE DI ROTTA AGLI INIZI, I TRIBUNALI NON RICONOSCEVANO QUESTO TIPO DI DANNI. SOLO RECENTEMENTE INVERSIONE DI ROTTA

DANNO DA VACANZA ROVINATA (2) LINTERESSE AL GODIMENTO DI UN PERIODO DI VACANZA DIVENTA MERITEVOLE DI TUTELA IN QUANTO CONTRATTUALIZZATO, TRASFUSO CIOÈ IN UN CONTRATTO DI VIAGGIO, TANTO PIÙ NEL CASO SI TRATTI DI UN CONTRATTO DI VIAGGIO TUTTO COMPRESO IN CUI IL TOUR OPERATOR È TENUTO A FORNIRE IL RISULTATO DELLA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO

FONTI NORMATIVE ARTT. 13 E 15 CCV DEL 1970 ARTT. 13 E 15 CCV DEL 1970 ART. 95 CODICE DEL CONSUMO: RISARCIBILE QUALSIASI O QUALUNQUE ALTRO PREGIUDIZIO CHE DISCENDA DA TOTALE O PARZIALE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL TOUR OPERATOR ART. 95 CODICE DEL CONSUMO: RISARCIBILE QUALSIASI O QUALUNQUE ALTRO PREGIUDIZIO CHE DISCENDA DA TOTALE O PARZIALE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL TOUR OPERATOR QUINDI ANCHE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA QUINDI ANCHE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA: CASO LEITNER (2002) La sig.na Leitner, la cui famiglia aveva acquistato un viaggio con soggiorno tutto compreso, aveva contratto una intossicazione da salmonella per aver ingerito vivande infette nellalbergo in cui era ospite, ove aveva trascorso inferma lintero periodo delle vacanze. Il problema della risarcibilità del danno da vacanza rovinata si pose perché lordinamento austriaco, applicabile alla fattispecie e cui apparteneva il giudice remittente, non contemplava questo tipo di danno.

LA DECISIONE LA CORTE DI GIUSTIZIA HA RISOLTO LA QUESTIONE SOLLEVATA AFFERMANDO CHE IL CONSUMATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE DERIVANTE DALLINADEMPIMENTO O DALLA CATTIVA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI FORNITE IN OCCASIONE DI UN VIAGGIO TUTTO COMPRESO SPECIES DEL DANNO NON PATRIMONIALE: AMBITO = MERA SOFFERENZA PSCICHICA

SI PUÒ RAGIONEVOLMENTE RITENERE CHE NEL CASO CHE IL VIAGGIATORE ACQUISTI UN VIAGGIO COMBINATO, UN PACCHETTO TUTTO COMPRESO, DATA LA NATURA E LE FINALITÀ DEL CONTRATTO LINTERESSE AL PIENO GODIMENTO DELLA VACANZA ENTRI NELLA CAUSA DELLO STESSO

DETERMINAZIONE DEL DANNO LA GIURISPRUDENZA È UNANIME NEL FARE RIFERIMENTO ALLARTICOLO 1226 C.C. LA GIURISPRUDENZA È UNANIME NEL FARE RIFERIMENTO ALLARTICOLO 1226 C.C. TRATTANDOSI DI DANNO CHE NON PUÒ ESSERE PROVATO NEL SUO PRECISO AMMONTARE È INFATTI LIQUIDATO DAI GIUDICI CON VALUTAZIONE EQUITATIVA GERMANIA: FRANKFURTER TABELLE PER OGNI DISSERVIZIO = DETERMINATA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO GERMANIA: FRANKFURTER TABELLE PER OGNI DISSERVIZIO = DETERMINATA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO

GIURISPRUDENZA IN TEMA DI DANNO DA VACANZA ROVINATA E VARIABILE DALLA BULIMIA RISARCITORIA A POSIZIONI PIU PRUDENTI

RIMEDI EXTRAGIUDIZIALI ARBITRATO E CONCILIAZIONE CONCILIAZIONE

RUOLO C.C.I.A.A. SINGOLARMENTE O IN FORMA ASSOCIATA, COSTITUISCONO LE COMMISSIONI ARBITRALI E CONCILIATIVE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA IMPRESE E TRA IMPRESE E CONSUMATORI ED UTENTI INERENTI LA FORNITURA DI SERVIZI TURISTICI. SINGOLARMENTE O IN FORMA ASSOCIATA, COSTITUISCONO LE COMMISSIONI ARBITRALI E CONCILIATIVE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA IMPRESE E TRA IMPRESE E CONSUMATORI ED UTENTI INERENTI LA FORNITURA DI SERVIZI TURISTICI. GLI UTENTI, IN CASO DI CONCILIAZIONE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE CON LE IMPRESE TURISTICHE, DI AVVALERSI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI. GLI UTENTI, IN CASO DI CONCILIAZIONE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE CON LE IMPRESE TURISTICHE, DI AVVALERSI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI.