Verità fattuale, verità valoriale e stato di diritto

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Transcript della presentazione:

Verità fattuale, verità valoriale e stato di diritto Trento, 23 marzo 2010 Federico Picinali (f.picinali@email.unitn.it)

Alcune precisazioni terminologiche (1) VERITÀ  Non assolutezza; contestualità; commistione di elementi fattuali e valoriali.   VERITÀ FATTUALE VERITÀ VALORIALE (realtà) (giustizia)

Alcune precisazioni terminologiche (2) STATO DI DIRITTO   Differenziazione Diffusione del del potere potere  PLURALISMO: -tendenziale rifiuto di verità (fattuali e valoriali) assolute; -verità (fattuali e valoriali) come scopo di un’incessante ricerca; -libertà di religione, di arte, di scienza come condizioni imprescindibili della ricerca; -pluralismo come anticorpo contro la menzogna; -ma necessario rifiuto del ‘relativismo sfrenato’ e dunque necessaria tutela delle verità valoriali su cui si fonda lo stato di diritto stesso.

L’efficacia costituente della verità fattuale (1) BREVEMENTE SUL RAPPORTO TRA VALORE E FATTO -il dover essere non può trarsi automaticamente dall’essere (“legge” di Hume); -eppure l’esperienza personale o condivisa può produrre l’emersione e l’affermazione di valori (si pensi ai valori della Resistenza su cui si basa la nostra Costituzione); -il valore, una volta affermatosi, pur restando geneticamente legato all’esperienza specifica che lo ha prodotto, acquista una dignità indipendente.  Negare l’esperienza non significa automaticamente negare il valore.

L’efficacia costituente della verità fattuale (2) L’esperienza sudafricana della Truth and Reconciliation Commission Trc  superamento del passato (apartheid); transizione pacifica. I legami tra la TRC e il processo costituente post-apartheid: -legame temporale; -legame formale; -legame materiale.

L’efficacia costituente della verità fattuale (3) (segue) IL LEGAME MATERIALE -verità fattuale come fine statutario della TRC; -verità fattuale come strumento per la creazione di una memoria collettiva e per l’emersione di una verità valoriale; -l’importanza centrale della confessione: -sua natura ibrida; -omologia come condizione della verità fattuale; -riconoscimento di una costituenda comunità (ispirata ad una determinata verità valoriale) di cui si desidera esser parte.

La tutela della verità fattuale (1) Ricapitolando: -il valore emerge dall’esperienza; -il valore si rende indipendente dall’esperienza; -il valore fonda la forma di stato. Ne deriva che: -lo stato di diritto mira a tutelare la verità valoriale come condizione imprescindibile della sua stessa esistenza; -la verità fattuale può essere oggetto di protezione solo nella misura in cui la sua tutela sia effettivamente strumentale alla tutela della verità valoriale.

La tutela della verità fattuale IL PROBLEMA DELL’INCRIMINAZIONE DEL NEGAZIONISMO 1-Autonoma dignità del valorenegare un fatto non significa negare un valore; 2-Un sistema penale di uno stato di diritto impone un’attenzione all’offesa del valore. Pertanto: -(in generale) la mera negazione della verità fattuale può essere penalmente rilevante solo se comporta una messa in pericolo di qualsivoglia verità valoriale; -(in particolare) atteso che una specifica verità valoriale acquista dignità indipendente dall’esperienza che la produce, è dubbio che la mera negazione di quest’ultima possa mettere in pericolo la prima. 3-Il parametro della rilevanza penale non può essere il mero scostamento dalla verità fattuale, ma deve essere la messa in pericolo della verità valoriale.

Verità fattuale e giudizio Con la propria sentenza il giudice fissa una determinata verità fattuale destinata a passare in giudicato. Tuttavia, in uno stato di diritto questa statuizione è soggetta a due limiti: -limite metodologico nel ricostruire la verità fattuale deve essere rispettata la verità valoriale (dignità umana, integrità personale, contraddittorio etc.); -limite teleologico la verità fattuale è fissata per tutelare e non per ledere la verità valoriale. Il fine di statuire una verità fattuale non può essere l’incriminazione delle affermazioni fattuali che se ne discostano, ma dev’essere la corretta applicazione del diritto nel caso concreto. Altrimenti vengono indebitamente compromesse importanti verità valoriali dello stato di diritto: la libertà di espressione, di ricerca, di arte etc.

La tutela dalla verità fattuale IL SEGRETO DI STATO -Limitazione della libertà di informazione in caso di pericolo di un grave danno ad una verità valoriale fondamentale: all’integrità della Repubblica, alla difesa delle istituzioni costituzionali, all’indipendenza dello Stato (art. 39, comma 1, legge n. 124/2007)criminalizzazione della rivelazione (art. 261 c.p.); obbligo di astensione dal deporre (art 202 c.p.p.). -Dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.) come fondamento costituzionale dell’istituto: -doverosità dell’apposizione del segreto; -controlli sull’apposizione; -divieto di apposizione se l’informazione riguarda fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale (art. 39, comma 11, legge n. 124/2007); -inopponibilità del segreto alla Corte Costituzionale (art. 202, comma 8, c.p.p.).

Alcune riflessioni finali -La verità fattuale ha un’efficacia costituente, ma in rari casi la sua divulgazione può essere nociva allo stato di diritto. -Ad ogni modo un’affermazione fattuale non può essere penalmente rilevante per il semplice fatto di affermare la verità fattuale o di discostarsi dalla stessa, altrimenti si ha un’indebita compressione di importanti verità valoriali (libertà d’espressione etc.). La rilevanza penale può dipendere solo dall’idoneità di questa affermazione a mettere in pericolo uno o più valori su cui si fonda lo stato di diritto.