Seminario di formazione per RLS Il medico competente e la informazione sui risultati anonimi e collettivi degli accertamenti sanitari Davide Ferrari Medico del Lavoro SPSAL Azienda USL Modena Modena, 20 novembre 2006
COSA SI INTENDE PER SORVEGLIANZA SANITARIA? IL D.Lgs.626/94 DEFINISCE SORVEGLIANZA SANITARIA GLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI ESEGUITI DAL MEDICO COMPETENTE AI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PROFESSIONALI. TALI ACCERTAMENTI COMPRENDONO: VISITE MEDICHE ESAMI CLINICI E BIOLOGICI INDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATI AI RISCHI
Articolo 17 D.Lgs. 626/94 Il medico competente: Comma 1 e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati.
Il programma di sorveglianza sanitaria deve essere mirato e deve comprendere: · accertamenti mirati necessari a escludere controindicazioni allo svolgimento delle mansioni specifiche, a esprimere un corretto giudizio di idoneità specifica, a rilevare segni precoci di alterazione o di danno, ad accertare eventuali patologie professionali · esami indicatori di esposizione da associare e correlare a indagini ambientali per valutare adeguatamente rischi e misure di tutela ·esami integrativi specifici, semplici, sensibili, affidabili, scientificamente corretti, "validati" e predittivi, non nocivi, non invasivi Particolare rilevanza assume la cosiddetta visita “a richiesta”
COS’È LA RELAZIONE SANITARIA? LA RELAZIONE SANITARIA E’ UNO STRUMENTO INFORMATIVO CON CUI IL MEDICO COMPETENTE PUÒ ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI INFORMARE DATORE DI LAVORO E R.L.S. SUI RISULTATI ANONIMI E COLLETTIVI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI. È REDATTA GENERALMENTENTE A CADENZA ANNUALE, SPESSO UTILIZZANDO SCHEMI STANDARD.
CONTENUTI INFORMATIVI CHE LA RELAZIONE SANITARIA DEVE POSSEDERE PER RISPONDERE A STANDARD MINIMI DI QUALITA’ 1. RAGIONE SOCIALE AZIENDA, INDIRIZZO, COMPARTO 2. SINTESI CICLO PRODUTTIVO 3. NUMERO OCCUPATI SOGGETTI AD ACCERTAMENTI SANITARI 4. PER OGNI MANSIONE NUMERO LAVORATORI VISITATI, NUMERO IDONEI, NUMERO INIDONEI PARZIALI O TOTALI 5. ALLONTANAMENTI DALLA MANSIONE PER CAUSE PROFESSIONALI O PER ALTRE CONDIZIONI O PATOLOGIE O PER GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 6. NUMERO LAVORATORI NON VISITATI E MOTIVAZIONE 7. PROTOCOLLO SANITARIO PER MANSIONE CON INDICAZIONE DEI RISCHI IDENTIFICATI, DELLA PERIODICITA’ DELLE VISITE MEDICHE, DEGLI ESAMI INTEGRATIVI (TIPO E PERIODICITA’) 8. ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI DI ANAMNESI ED ACCERTAMENTI: PREVALENZA DI DISTURBI EVENTUALMENTE COMPATIBILI - O CORRELABILI - CON RISCHI LAVORATIVI PREVALENZA DI SEGNI CLINICI EVENTUALMENTE COMPATIBILI - O CORRELABILI - CON RISCHI LAVORATIVI · NUMERO DI ESAMI STRUMENTALI, LABORATORISTICI O SPECIALISTICI ALTERATI SUDDIVISI PER MANSIONE, CON DESCRIZIONE CHIARA E COMPRENSIBILE DEL TIPO DI ALTERAZIONE · PATOLOGIE PROFESSIONALI RISCONTRATE PER CUI SI E’ PROCEDUTO ALLA DENUNCIA · PATOLOGIE CORRELABILI CON IL LAVORO PER CUI NON SI E’ RITENUTO DI INOLTRARE DENUNCIA DI M.P.