Inquinamento atmosferico: normative

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Inquinamento atmosferico: normative Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria Corso di Impatto Ambientale Modulo A: Pianificazione Energetica Ing. Giorgio Baldinelli a.a. 2011-12 Inquinamento atmosferico: normative

IL QUADRO NORMATIVO SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO Uno dei più importanti provvedimenti in tema di inquinamento atmosferico è rappresentato dal cosiddetto Clean Air Act statunitense introdotto per la prima volta nel 1963. Tra i vari emendamenti di tale provvedimento assume particolare importanza quello del 1970 in cui l’EPA (l’ente nazionale per la protezione ambientale statunitense) stabilì i cosiddetti: NAAQS (National Ambient Air Quality Standards) ovvero le norme sulla qualità dell’aria che definiscono le massime concentrazioni ammissibili in atmosfera per i vari inquinanti regolamentati; NSPS (New Source Performance Standards) ovvero le norme sui limiti di emissione per gli impianti e per gli autoveicoli che definiscono la massima concentrazione di inquinante presente negli effluenti immessi in atmosfera dalle sorgenti.

L’ATTUALE NORMATIVA ITALIANA Le normative emanate in Italia ai fini della prevenzione dell’inquinamento atmosferico sono articolate secondo differenti linee d’azione: La legislazione italiana si basa essenzialmente sul DPR n. 203 del 24 maggio 1988 il quale recepisce alcune direttive CEE e disciplina: tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni inquinanti in atmosfera; le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro campo di applicazione; i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.

Una rappresentazione schematica delle più importanti normative nazionali sulla tutela dell’aria è la seguente:

I LIMITI DI QUALITA’ DELL’ARIA ITALIANI I limiti di qualità dell’aria attualmente in vigore in Italia, stabiliti a seguito del DPR 203/88 (praticamente identici a quelli introdotti negli USA dalle NAAQS). La tabella riporta i valori limite di concentrazione di alcuni specifici inquinanti nell’aria, misurati al livello del suolo, che non devono essere superati in un determinato periodo di tempo per la salvaguardia della salute.

Sono fissati anche i valori guida di qualità dell’aria che sono più restrittivi e rappresentano i limiti delle concentrazioni e i limiti di esposizione relativi ad inquinanti presenti nell’ambiente esterno volti alla protezione a lungo termine in materia di salute e di protezione dell’ambiente.

Successivamente al DPR 203/88 sono stati emanati numerosi altri provvedimenti con particolare riferimento alla qualità dell’aria nei centri urbani. Il principale di tali provvedimenti è il DMA del 15 aprile 1994, il quale definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone ad alto rischio individuate dalle Regioni. Stato di attenzione: rappresenta una situazione di inquinamento atmosferico determinata dal superamento del livello di attenzione degli inquinanti e che se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme; Stato di allarme: rappresenta una situazione di inquinamento atmosferico determinata dal superamento del livello di allarme e suscettibile di determinare il rischio ambientale e sanitario.

I LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI La vecchia legge 615/66 prevedeva la procedura di autorizzazione solamente per i sistemi di abbattimento degli inquinanti inseriti all’interno degli impianti industriali localizzati nell’ambito di specifiche aree geografiche del paese. Il DPR 203/88 sottopone invece a regime autorizzativo l’intero impianto e in maniera indipendente dalla sua localizzazione all’interno del territorio nazionale. Ai fini del contenimento delle emissioni inquinanti entro opportuni valori limite, l’autorizzazione viene rilasciata solo dietro adozione della migliore tecnologia disponibile per il controllo delle emissioni inquinanti.

Sono esclusi dall’applicazione del regime autorizzativo: gli impianti termici; gli impianti destinati alla difesa nazionale; gli impianti di emergenza e di sicurezza; gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, quelli di lavorazione e deposito di olii minerali sottoposti a concessione; gli impianti pilota, i laboratori di analisi e di ricerca; gli impianti di produzione di energia elettrica eolici, fotovoltaici e solari. Ai fini dell’applicazione del DPR 203/88 si considera un impianto da sottoporre a procedura autorizzativa ciascuna linea produttiva finalizzata ad una specifica produzione e suscettibile di determinare emissioni inquinanti convogliate, o suscettibili di essere convogliate. Quindi all’interno di uno stabilimento possono pertanto essere presenti più impianti da autorizzare.

Nel DPR 203/88 si distingue in: impianti esistenti: l’autorizzazione alla emissione degli inquinanti in atmosfera è concessa dalla Regione, o dalla Provincia autonoma competente, dietro presentazione di una specifica domanda corredata da un progetto dell’impianto e da una relazione tecnica nella quale sia indicato: il ciclo produttivo; le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento; la qualità e la quantità delle emissioni; il termine per la messa a regime degli impianti. L’autorizzazione viene concessa solo dopo la verifica della conformità alle linee guida emanate con DM 12 luglio 1990 (Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori minimi e massimi di emissione).

impianti nuovi: la realizzazione di un nuovo impianto richiede la preventiva presentazione di una domanda di autorizzazione alla Regione che deve contenere una relazione tecnica come già visto per gli impianti esistenti. Per la concessione dell’autorizzazione, in mancanza di linee guida per gli impianti nuovi, ci si basa sul parere del Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico (CRIA, legge 615/66). Il rispetto delle condizioni di autorizzazione viene verificato durante la fase di avvio dell’impianto ed una volta avviato con regolarità devono essere effettuati con la periodicità prevista i controlli sulle emissioni. Per quanto riguarda i grandi impianti di combustione è stato emanato il DM 8 maggio del 1989 (Limitazioni delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione). Tali limiti di emissione si applicano su tutto il territorio nazionale agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia (fatta eccezione per quelli che utilizzano i prodotti di combustione in processi produttivi) aventi potenza termica nominale superiore a 50 MW.

Gli inquinanti regolamentati dal DM 8/5/89 sono gli ossidi di zolfo (SO) gli ossidi di azoto (NO2) e le polveri così come riportato in tabella: Infine per quanto concerne gli impianti con emissioni ridotte e poco significative è stato emanato il DPR 25 luglio 1991.

LA NORMATIVA PER GLI IMPIANTI DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI La combustione dei rifiuti è regolamentata in Italia da 3 provvedimenti, tutti emanati in recepimento di specifiche direttive comunitarie: il DM 503 del 19 novembre 1997 che riguarda tutti gli impianti di incenerimento dei rifiuti e stabilisce prescrizioni e valori limite di emissione per gli impianti esistenti, impone la misurazione e registrazione in continuo della concentrazione presente negli effluenti gassosi relativamente a CO, polveri totali, sostanze organiche, componenti del cloro e del fluoro, SOx, NOx, nonché ossigeno e vapor d’acqua. Impone anche che gli impianti siano progettati ed eserciti ai fini della migliore efficienza energetica e che la percentuale di incombusti nelle scorie non deve superare il 3% in peso; il DM 5 febbraio 1998 per quanto concerne i rifiuti non pericolosi, individua 14 tipologie di rifiuti non pericolosi che possono essere utilizzati in regime semplificato rispettando specifiche norme tecniche e limiti di emissione; il DM 124 del 25 febbraio 2000 per quanto riguarda i rifiuti pericolosi.

Valori limite di emissione per gli impianti di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani (DMA 19/11/97) e di combustione del CDR (DMA 5/2/1998).

I LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE La normativa che regola l’installazione e l’esercizio degli impianti termici ad uso civile è basata sostanzialmente sulla legge 615/66 e sul DPR 1391/70. Tale normativa stabilisce l’obbligo per impianti con potenza termica superiore a 3.000 kcal/h ricadenti nella aree A e B del territorio nazionale di presentare domanda al comando provinciale dei VV.FF. per l’approvazione del progetto e per il successivo collaudo. Per gli impianti con potenza termica maggiore di 200.000 kcal/h, la conduzione è affidata ad apposito personale in possesso di apposito patentino. Quale indice di buona combustione , si indica una concentrazione di CO2 compresa tra il 10% ed il 13% nel caso di combustibili liquidi e comunque superiore al 10% nel caso di combustibili solidi.

I LIMITI DI EMISSIONE PER GLI AUTOVEICOLI La direttiva europea di riferimento è la 91/441/CE, meglio nota come EURO 1, alla quale sono succedute nel tempo la direttiva 94/12/CE (EURO 2) e la 98/69/CE (EURO 3 ed EURO 4). Le direttive EURO rappresentano normative progressivamente sempre più severe, tanto che con la EURO 4 si dovrebbe conseguire una riduzione delle emissioni pari a circa il 95% rispetto a quelle medie dei veicoli immatricolati alla fine degli anni ’80. Si fa distinzione fra motori ad accensione comandata e motori ad accensione per compressione. Le tabelle seguenti riassumono i limiti di emissione per le varie tipologie di veicoli così come riportato dalle direttive EURO 1, 2, 3 e 4. - Limiti di emissione per gli autoveicoli commercializzati a partire dalla data indicata entro parentesi. - Limiti di emissione per veicoli commerciali leggeri

LA NORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI Per il controllo dei combustibili utilizzati nei processi di combustione è stato emanato il DPCM 2/10/95 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione) che stabilisce le caratteristiche dei combustibili che possono essere utilizzati nei processi di combustione. Si fa distinzione tra combustibili: per uso industriale: quelli utilizzati negli impianti soggetti alla procedura autorizzativa di cui al DPR 203/88; per uso civile: quelli impiegati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale.

Per questi combustibili il tenore di zolfo, residui carboniosi, materie volatili, nichel e vanadio non deve superare prefissati valori limite riportati di seguito: - Combustibili consentiti per uso industriale. - Combustibili consentiti per uso civile.

LA NUOVA NORMATIVA ITALIANA Nel 1999 con il DPR 372 del 4 agosto (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) è stata recepita in Italia la direttiva 96/61/CE la quale è destinata nei prossimi anni a cambiare in maniera significativa il quadro normativo italiano fino ad oggi basato sul DPR 203/88. Tale decreto prevede le misure tese ad evitare, oppure a ridurre, le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente.

Viene introdotto il concetto di autorizzazione integrata ambientale cioè il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di una parte di esso secondo i seguenti principi: devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecnologie del settore; non si devono verificare significativi fenomeni di inquinamento; deve essere evitata la produzione di rifiuti o se inevitabile vanno recuperati o eliminati riducendone l’impatto ambientale; l’energia deve essere utilizzata in modo efficace e razionale; devono essere prese le misure atte a prevenire gli incidenti; deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

La domanda per ottenere l’autorizzazione integrata ambientale deve descrivere: l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività; le materie prime ausiliarie, le sostanze e l’energia usata o prodotto dall’impianto; le fonti di emissione dell’impianto; lo stato del sito di ubicazione dell’impianto; il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto; la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso; le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto; le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente; le altre misure previste per ottemperare ai principi precedentemente indicati per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

Inoltre, il 27 novembre 2001 sono state pubblicate due importanti direttive europee la 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e la 2001/81/CE sempre del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. Con la 2001/80/CE viene abrogata la 88/609/CE e vengono stabiliti nuovi limiti di emissione per gli inquinanti prodotti dai grandi impianti di combustione. Con la 2001/81/CE vengono stabiliti i limiti massimi delle emissioni annue di SO2, NO2, COV e NH3 che dovranno essere rispettate entro il 2010.