LUISS GUIDO CARLI – FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI ECONOMIA DEI TRIBUTI

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LUISS GUIDO CARLI – FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI ECONOMIA DEI TRIBUTI I redditi d’impresa LUISS GUIDO CARLI – FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI ECONOMIA DEI TRIBUTI LEZIONE DEL 26 OTTOBRE 2011

oggetto della lezione la fonte dei redditi d’impresa la fonte dei redditi d’impresa e le categorie soggettive la determinazione del reddito d’impresa la previa imputazione a conto economico dei componenti negativi l’inerenza dei componenti negativi l’imputazione temporale dei componenti di reddito i beni relativi all’impresa il costo dei beni relativi all’impresa 1

categorie dei redditi Ai sensi dell’art. 6 del TUIR, i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.  2

la classificazione dei redditi La qualificazione di un determinato reddito come reddito d'impresa avviene in base: • al criterio soggettivo, cioè in funzione della natura del soggetto (artt. 6 co. 3 e 81 del TUIR); • al criterio oggettivo, cioè in funzione dell'attività svolta dall'impresa (art. 55 del TUIR). 3

la classificazione dei redditi In base alle norme di cui al primo punto, è considerato reddito d'impresa, a prescindere dalla sua fonte, il reddito: • delle società di persone commerciali (snc e sas); • delle spa, sapa, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; • degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dei trusts, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; • delle stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti. 4

la classificazione dei redditi Pertanto, ogni qual volta uno di tali soggetti consegua un determinato reddito, ai fini della qualificazione del medesimo, diviene irrilevante il criterio oggettivo, posto che esso costituisce comunque reddito d'impresa in funzione della natura del soggetto passivo d'imposta, indipendentemente dall'attività da esso svolta. 5

la classificazione dei redditi Per gli altri soggetti vale il criterio oggettivo. Diventa determinante il tipo di attività esercitata. (art. 55 TUIR) 6

la fonte dei redditi d’impresa Sono redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, ossia dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. e delle attività indicate nell’art. 32, c.2, lett.b) e c) che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa (art.55, c.1) 7

la fonte dei redditi d’impresa ART. 2195 C.C. un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (c.2135) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (c.1648 ss) un’attività bancaria (c.1837 ss) o assicurativa (c.1882ss) altre attività ausiliarie delle precedenti (c.1754 ss.) 8

la fonte dei redditi d’impresa Sono inoltre considerati d’impresa i redditi derivanti (art. 55, c.2) : da attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art.2195 c.c.; dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni; da attività agricole quando esercitate da soggetti “commerciali”. 9

la fonte dei redditi d’impresa l’attività deve essere abituale, e cioè esercitata con regolarità e stabilità, anche se non in via esclusiva (attività part time) e senza una rigorosa continuità (attività stagionali) – diversamente verrebbero prodotti redditi diversi per le attività di cui all’art.2195 c.c.: è irrilevante l’organizzazione in forma di impresa, e cioè una “etero-organizzazione” dell’attività per le prestazioni di servizi non comprese nell’art.2195 (attività artistiche e professionali a contenuto intellettuale): è rilevante l’organizzazione in forma di impresa (l’artista o professionista si trasforma da prestatore di servizi in combinatore dei fattori di produzione) 10

la fonte dei redditi d’impresa Il reddito d'impresa dei soggetti IRPEF è determinato facendo riferimento (art. 56 co. 1 del TUIR): • alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo II Sezione I del TUIR (artt. da 81 a 116) relativo all'IRES, applicabili alla generalità dei soggetti possessori di tale reddito e, quindi: - sia alle società di capitali e agli enti commerciali; - sia alle persone fisiche e alle società di persone (tramite la tecnica del rinvio); • alle norme speciali presenti nel Titolo I Capo VI del TUIR (artt. da 55 a 66) relativo all'IRPEF, applicabili alle sole persone fisiche e società di persone. (gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi – art. 61 TUIR) 11

la fonte dei redditi d’impresa Sotto il profilo soggettivo (art. 73, TUIR) la disciplina dell’Ires individua 4 categorie di soggetti: omogenee le prime due (sempre reddito d’impresa, indipendentemente dalla fonte), sostanzialmente diverse la terza e la quarta. Il primo insieme contiene le società di capitali, le società società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. Il secondo gruppo contiene gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Nel terzo gruppo sono ricompresi gli enti non commerciali (compresi i trusts) residenti Nel quarto le società e gli enti (compresi i trusts) con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato 12

la fonte dei redditi d’impresa e le categorie soggettive le norme sulla fonte dei redditi d’impresa sono: irrilevanti per le società a “forma commerciale”; rilevanti per le persone fisiche, perché servono a qualificare l’attività; rilevanti per gli enti diversi dalle società e le società di fatto, perché servono a qualificare il soggetto ed eventualmente l’attività per gli enti non commerciali: per tutti, non sono commerciali le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’art.2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali senza specifica organizzazione e verso corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (art.143, c.1); 13

la fonte dei redditi d’impresa e le categorie soggettive per gli enti di tipo associativo, non sono commerciali le attività svolte a beneficio degli associati a meno che non vi sia il versamento di corrispettivi specifici, anche sotto forma di maggiori quote (art.148); per gli enti di tipo associativo a carattere politico, sindacale e di categoria, religioso, sportivo dilettantistico, assistenziale, culturale, ecc.: non sono commerciali le attività svolte (anche verso corrispettivi specifici) a beneficio degli associati, purché effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali (ma deroghe al c.4, e contro deroghe ai commi 4-bis, ter e quater) 14

la fonte dei redditi d’impresa e le categorie soggettive I criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale degli enti residenti sono individuati dai co. 4 e 5 dell’art. 73 (atto costitutivo e statuto, se in forma di atto pubblico o di scrittura autenticata o registrata co. 4, o in mancanza attività effettivamente esercitata, co. 5). La distinzione tra attività principale (oggetto) e accessoria non ha natura quantitativa ma qualitativa. Ciò significa che non è principale l’attività più rilevante sotto il profilo quantitativo, ma quella inerente al raggiungimento degli scopi primari che hanno determinato la costituzione dell’ente. 15

la fonte dei redditi d’impresa e le categorie soggettive per i non residenti: i redditi d’impresa si considerano prodotti nel territorio dello Stato se derivano da attività esercitate nel territorio stesso mediante stabili organizzazioni (art.23, c.1, lett.e) la stabile organizzazione è una sede fissa d’affari mediante la quale un’impresa non residente esercita in tutto o in parte la propria attività nel territorio dello Stato, come: sede di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera o giacimento petrolifero, cantiere di costruzione o di montaggio (se di durata superiore a tre mesi) (art.162, c.1-3) 16

la fonte dei redditi d’impresa e le categorie soggettive costituisce stabile organizzazione anche il soggetto che abitualmente esercita nel territorio dello Stato il potere di concludere contratti a nome di un’impresa non residente, a meno che non goda di uno status indipendente e agisca nell’ambito dell’ordinaria attività (art.162, c.6-7) non costituisce, di per sé, stabile organizzazione la società residente controllata da un’impresa non residente (art.162, c.9) 17

determinazione del reddito d’impresa Regimi contabili: ordinario e semplificato (per imprese minori) Regime ordinario Si applica obbligatoriamente ai seguenti soggetti (indipendentemente dal volume di ricavi conseguito): - spa, srl, sapa, cooperative e mutue assicuratrici; - enti diversi dalle società, trust, associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; - stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello stato. 18

determinazione del reddito d’impresa Per gli altri titolari di reddito d’impresa, il regime di contabilità ordinaria si applica obbligatoriamente soltanto se i ricavi eccedono i limiti quantitativi previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata. Tali soggetti sono: - persone fisiche che esercitano imprese commerciali (art.55 TUIR); - snc, sas e i soggetti ad esse equiparati (ai sensi dell’art. 5 del TUIR); - enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale, esercitano un’attività commerciale in via non prevalente; - i trust, se esercitano un’attività commerciale in via non prevalente. 19

determinazione del reddito d’impresa regime ordinario: il reddito d’impresa si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme tributarie (art.83). per ottenere questo risultato bisogna necessariamente individuare i beni facenti parte del patrimonio dell’impresa, in quanto è dal loro impiego che derivano i ricavi ed i costi rilevanti. 20

determinazione del reddito d’impresa Il legislatore instaura un rapporto di dipendenza parziale. L’utile, o la perdita, emergente dal CE funge da mera base di partenza per il calcolo del reddito d’impresa Il fondamento logico di questa rinuncia è da identificarsi nella circostanza che, avendo il legislatore assegnato al bilancio d’esercizio il compito di rappresentare <<con evidenza e verità>> (art. 2217, co. 2, c.c.) ovvero <<in modo veritiero e corretto>> (art. 2423 c.c.) tanto la situazione patrimoniale quanto quella economica e finanziaria, il risultato economico che scaturisce da questo documento costituisce il dato che più fedelmente dovrebbe rispecchiare l’incremento di ricchezza determinato dall’esercizio dell’attività d’impresa 21

determinazione del reddito d’impresa le variazioni in aumento al risultato del conto economico derivano da: norme tributarie che obbligano ad includere tra i componenti positivi proventi in tutto o in parte non imputati al conto economico; norme tributarie che obbligano ad escludere dai componenti negativi - perché in tutto o in parte indeducibili, o perché in tutto o in parte deducibili in esercizi successivi - oneri imputati al conto economico. 22

determinazione del reddito d’impresa le variazioni in diminuzione al risultato del conto economico derivano da: norme tributarie che obbligano o consentono di escludere dai componenti positivi proventi imputati al conto economico; norme tributarie che obbligano o consentono di includere tra i componenti negativi oneri non imputati al conto economico, perché non imputabili o perché imputati in precedenti esercizi 23

determinazione del reddito d’impresa Criteri di determinazione: competenza economica (generalmente rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello dell’incasso o del pagamento – tuttavia sono previste deroghe); correlazione costi – ricavi (il principio di competenza impone di ricercare al massimo la corrispondenza in ciascun esercizio tra ricavi e proventi da una parte e costi e oneri dall’altra relativi alle medesime operazioni contabilizzate – tale corrispondenza può essere perseguita nella misura in cui ciascuna delle voci attive e passive indicate nel conto economico risultano contemporaneamente certe e determinate o quanto meno determinabili); requisito certezza e obiettiva determinabilità (certo nell’esistenza; per la determinabilità è necessario che i componenti positivi e negativi risultino da atti o documenti probatori che consentano la quantificazione oggettiva); previa imputazione al conto economico (salvo deroghe). 24

determinazione del reddito d’impresa Schematizzando la determinazione del reddito d’impresa ordinario passa attraverso le seguenti fasi: A) quantificazione dell’utile o della perdita sulla base delle regole dettate dal codice civile; B) assumere i singoli fatti di gestione nonché le valutazioni di fine esercizio al fine di verificare quali fatti e quali valutazioni trovano nella norma tributaria una specifica regolamentazione; C) verificare se vi sia o meno coincidenza tra le valutazioni civilistiche e quelle tributarie e, quindi, provvedere a rettificare in sede di dichiarazione dei redditi il risultato di esercizio apportando tante variazioni in aumento quanti sono i componenti di reddito per i quali l’applicazione delle norme tributarie si traduce nella emersione di un maggior reddito; e tante variazioni in diminuzione quanti sono i componenti di reddito per i quali l’applicazione della norma tributaria si risolve nell’accertamento di un minor reddito 25

Determinazione del reddito d’impresa Conto Economico civilistico Materie prime 550 Costi telefonici 100 Compenso amministratore 30 Spese autoveicoli 1.000 Costi per il personale 4.000 I.C.I. 40 Sanzioni 60 Costi generali 20 Perdite di beni/crediti 500 Totale costi 6.300 Utile dell’esercizio 300 Ricavi della produzione 3.000 Contributi in conto esercizio 500 Dividendi 100 Plusvalenze immobiliari 3.000 Totale ricavi 6.600 26

Determinazione del reddito d’impresa Dall’utile civilistico all’utile fiscale Variazioni in aumento Telefonia, deducibile 80% indeducibile 20% ripresa di 20; Compenso dell’amministratore erogato nell’esercizio pari a 20, quota indeducibile 10 ripresa di 10; Spese per gli autoveicoli, quota deducibile 40%, quota indeduci- bile 60% ripresa di 600; I.C.I. integralmente indeducibile ripresa di 40; Sanzioni integralmente indeducibile ripresa di 60; Perdite su beni/crediti, poiché in assenza di elementi certi e pre- cisi ripresa di 500. Totale delle riprese in aumento totale 1.230 27

Variazioni in diminuzione Determinazione del reddito d’impresa Dall’utile civilistico all’utile fiscale Variazioni in diminuzione Dividendi pari a 100, imponibili al 5%, quindi determinano un variazione in diminuzione pari a 95. Contributi in conto esercizio percepiti solo per 200, quindi determinano una variazione in diminuzione pari a 300. 28

Risultato civilistico +300 Variazioni in aumento +1.230 Determinazione del reddito d’impresa Dall’utile civilistico all’utile fiscale Quindi: Risultato civilistico +300 Variazioni in aumento +1.230 Variazioni in diminuzione (395) Totale reddito imponibile +1.135 Imposta 27,5% (312) Risultato civ. dopo le imposte (12) 29

determinazione del reddito d’impresa Regime speciale per le imprese minori (semplificato): Il reddito d’impresa si determina sommando algebricamente i seguenti componenti positivi e componenti negativi, specificatamente indicati dalla legge (art. 66 TUIR): + componenti positivi (ricavi, dividendi, int.attivi, proventi immobiliari) - spese deducibili documentate (spese lavoro, interessi passivi, spese relative a più esercizi, oneri contributivi, spese generali); + rimanenze finali; - rimanenze iniziali: + plusvalenze e sopravvenienze attive; - minusvalenze e sopravvenienze passive; perdite di beni strumentali; perdite su crediti; - quote di ammortamento di beni materiali e immateriali. 30

determinazione del reddito d’impresa sono minori le imprese in regime di contabilità semplificata (art.18, dpr 600/1973), ossia quelle con ricavi (corrispettivi derivanti dalle cessione di beni o dalle prestazione di servizi oggetto dell’attività propria dell’impresa) non superiori: a euro 400.000, se hanno per oggetto prestazioni di servizi; a euro 700.000, se hanno per oggetto altre attività; e che non abbiano optato per la contabilità ordinaria 31

la previa imputazione a conto economico dei componenti negativi i componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza (art.109, c.4) si considerano imputati al conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali (art.109, c.4) 32

la previa imputazione a conto economico dei componenti negativi i componenti negativi non imputati al conto economico dell’esercizio di competenza sono deducibili: se imputati a quello di un esercizio precedente, quando la loro deduzione è stata rinviata in conformità ad una delle norme tributarie che consentono o obbligano il rinvio di determinati oneri 33

la previa imputazione a conto economico dei componenti negativi se per loro natura non sono imputabili al conto economico, quando la loro deduzione è prevista dalle norme tributarie (deve trattarsi di oneri che, pur non essendo imputabili al conto economico, riducono la capacità contributiva del soggetto oppure realizzano interessi extrafiscali) 34

la previa imputazione a conto economico dei componenti negativi se si riferiscono a ricavi che, pur non essendo stati imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, quando risultano da elementi certi e precisi; è il caso, ad esempio, dei costi correlati ai maggiori ricavi emersi a seguito di accertamento analitico (ex art. 39 co. 1 del DPR 600/73), sulla base di scritture contabili che il contribuente ha esibito e che vengono rettificate; nella determinazione del reddito occorre considerare le spese che direttamente o indirettamente riguardano la sua produzione sono “inerenti all’attività imprenditoriale” le spese dipendenti dall’attività imprenditoriale e quelle sostenute nell’interesse dell’attività medesima 35

l’inerenza dei componenti negativi i componenti negativi “inerenti all’attività imprenditoriale” si suddividono in: componenti negativi ricollegabili ad attività o beni generatori di proventi computabili nel reddito d’impresa, i quali sono deducibili; componenti negativi ricollegabili ad attività o beni generatori di proventi non computabili nel reddito d’impresa, i quali non sono deducibili; 36

l’inerenza dei componenti negativi componenti negativi ricollegabili indistintamente ad attività o beni generatori di proventi computabili nel reddito d’impresa e ad attività o beni generatori di proventi non computabili nel reddito, i quali sono deducibili nella parte riferibile ai primi, determinata in base al rapporto tra l’ammontare dei medesimi e l’ammontare complessivo dei proventi conseguiti dall’impresa 37

l’imputazione temporale dei componenti di reddito criterio di “cassa”: imputazione con riferimento al momento dell’incasso o del pagamento criterio di “competenza economica”: imputazione con riferimento al momento in cui sorge il credito o il debito correlazione costi-ricavi: i componenti negativi vanno imputati al periodo o ai periodi (se hanno utilità pluriennale) in cui i fattori della produzione acquisiti per il loro tramite concorrono alla produzione dei componenti positivi 38

l’imputazione temporale dei componenti di reddito art.109, c.1, parte prima: i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi per i quali non è disposto diversamente concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza dispongono diversamente (principio di cassa), ad esempio: art.88, c.3, lett.b), per i contributi e le liberalità costituenti sopravvenienze attive; art.89, c.2, per i dividendi; art.95, c.5, per i compensi agli amministratori, ai promotori o ai soci fondatori; art.99, c.1, per gli oneri fiscali; art.99, c.3, per i contributi ad associazioni sindacali e di categoria; interessi di mora, attivi e passivi. 39

l’imputazione temporale dei componenti di reddito nelle cessioni di beni mobili i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute: alla data della consegna (come passaggio del possesso, ossia del potere di fatto sul bene), o a quella della spedizione (come mezzo per realizzare la consegna), ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale 40

l’imputazione temporale dei componenti di reddito nelle cessioni di beni immobili (e aziende) i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute: alla data della stipulazione dell’atto cui si ricollega il passaggio del diritto reale ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale nelle prestazioni di servizi i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute: alla data di “ultimazione” dei servizi 41

l’imputazione temporale dei componenti di reddito ma nei contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, mutuo, assicurazione) i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute: alla data della“maturazione” (riferimento all’art.820 c.c. per il quale i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto) art.109, c.1, parte seconda: i ricavi, le spese, e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano queste condizioni 42

l’imputazione temporale dei componenti di reddito certezza della esistenza: presenza di un vincolo giuridico, da cui deriva un credito o un debito, avente origine in un contratto, in un fatto illecito, in un atto della Pubblica Autorità, ovvero direttamente nella legge obiettiva determinabilità: presenza dei dati necessari ad identificare l’ammontare dei componenti di reddito (non rilevano i componenti quantificati sulla base di congetture o calcoli probabilistici, a meno che non diano luogo ad accantonamenti a fondi rischi ed oneri stimati fiscalmente riconosciuti) 43

i beni relativi all’impresa per le società di persone “commerciali”, le società di capitali e gli enti commerciali sono qualificabili come beni “relativi all’impresa”: tutti i beni appartenenti alle stesse per le persone fisiche e gli enti non commerciali sono qualificabili come beni “relativi all’impresa”: in base ad un criterio “sostanziale”, i beni merce, i beni strumentali e i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa; in base ad un criterio “formale” (unico rilevante per gli immobili), i beni che nell’inventario (art.2217 c.c.) sono inclusi tra le attività relative all’impresa 44

i beni relativi all’impresa sono beni-merce (in senso stretto) quelli di cui all’art.85, c.1, lett.a) e b), e cioè: i beni alla cui produzione o vendita è diretta l’attività caratteristica dell’impresa; le materie prime, i semilavorati e i beni mobili, diversi da quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (materiali di consumo) 45

i beni relativi all’impresa sono altresì beni-merce, se non costituenti immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni-merce in senso stretto, quelli di cui all’art.85, c.1, lett.c), d) ed e), e cioè: le partecipazioni in società di capitali e in enti commerciali (anche se non rappresentate da titoli); gli strumenti finanziari assimilati alle azioni; le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa 46

i beni relativi all’impresa sono strumentali: i beni destinati ad essere impiegati nel ciclo produttivo in maniera durevole per gli immobili: strumentalità per destinazione (utilizzati per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore); strumentalità per natura, dipendente dalle caratteristiche oggettive del bene (art.43, c.2) – categorie catastali B, C, D, E ed A10: stabilimenti, capannoni, negozi, ecc; i beni-merce concorrono alla formazione del reddito con il metodo “costi-ricavi-rimanenze” tutti gli altri beni, non strumentali (beni meramente patrimoniali) o diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, concorrono alla formazione del reddito con il metodo “patrimoniale” 47

il costo dei beni relativi all’impresa nucleo centrale: per i beni provenienti dall’esterno: valore del corrispettivo per i beni autoprodotti: costi direttamente imputabili alla loro fabbricazione per i beni provenienti dalla sfera privata dell’imprenditore: per alcuni valore del corrispettivo, per altri valore normale al momento della destinazione all’impresa 48