Lavoro al videoterminale
AIDV Dimensioni del problema Il 45% degli Europei usa il computer per lavorare ( circa 72 milioni di persone) Svezia : 74,3% Olanda : 67,5% Danimarca: 67,3% Finlandia : 56,9% ITALIA: 41,9% (Fonte: Commission of the European Communities, 2001)
Videoterminale D.Lgs 626/94 Art. 51 (Definizioni) Ai fini del presente titolo si intende per: videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. La definizione di videoterminale dovrebbe comprendere oltre alle apparecchiature portatili anche sistemi non alfanumerici o grafici (es. sistemi di controllo basati sulla trasmissione di immagini statiche o in movimento, di tipo “televisivo” o “cinematografico”). Sentenza della Corte Europea dell’Aja del 6.7.2000; causa C-11/99
Lavoratore addetto al Videoterminale D.Lgs 626/94 lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’ art. 54 (1). (1) Legge n.422/2000 Modifiche al D.Lgs 626/94
Posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante
Utilizzo di Notebook L’utilizzo del notebook non prevede, nella maggior parte dei casi, una postazione fissa da settare secondo le regole dell’allegato VII del D. L. Vo 626/94, e una permanenza presso l’ufficio della sua sede di appartenenza limitata. Lap-top Letteralmente "sopra le ginocchia". E il termine anglosassone usato per definire i PC, di dimensioni e peso contenuti, chiamati in italiano "portatili". Sono anche definiti “handbook” o “port-it”. Palm-top Letteralmente "nel palmo". E' il termine anglosassone usato per definire PC di dimensioni e peso estremamente contenuti, dotati tuttavia di discreta potenza di calcolo (in italiano il termine generalmente usato è "palmari"). La potenza di questi dispositivi si colloca tra l'agenda elettronica ed il LAP-TOP..
Le pause Gli operatori ai VDT hanno diritto ad una interruzione del lavoro mediante: pausa cambiamento di attività Le modalità sono demandate alla contrattazione (anche aziendale) In assenza di contrattazione ha comunque diritto ad una pausa di 15 min. ogni 120 min.
Definizioni compiti con VDT/PC (II) Documento Offset Publication N° 99 (pag.76-77, 1987) dell‘OMS Word processing - Inserimento di un testo, formattazione di testi, correzioni. La frequenza di battitura è elevata ma intermittente, l'impegno visivo si esplica sia nella lettura del documento cartaceo che nell'osservazione dello schermo. Le interruzioni sono limitate con alcune opportunità di controllo della velocità di lavoro e di presa di decisioni. Esempi: lavori di stesura di una relazione da parte di segretarie o impiegati di studi professionali. Programmazione, progettazione assistita mediante computer, controllo di sistemi produttivi mediante computer - Queste attività lavorative richiedono spesso una qualificazione professionale. Il tempo di utilizzo del PC è variabile. Il ritmo di lavoro è basso e intermittente con un impegno visivo sia nell'osservazione dello schermo che del documento cartaceo. Le interruzioni sono frequenti e vi sono le maggiori opportunità di scelte decisionali e di controllo della velocità di lavoro. Esempi : di programmi CAD, CAM, CAE, CAPP, etc.). I lavori descritti nei punti 1, 2, 3 e 4 sono definibili di tipo classicamente impiegatizio, diversamente da quelli descritti nel punto 5 che sono, invece, assai più comuni in attività industriali o artigianali.
Normativa
Normativa Circolare Ministero del Lavoro 1 settembre 1987, n. 98 “Applicazione norme prevenzione infortuni ed igiene del lavoro” Circolare Ministero della Funzione Pubblica 22 febbraio 1991, n. 71911 “Linee guida per l'uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni” Circolare Ministero dell’Interno 23 settembre 1993, n. 850 “Accertamenti sanitari per gli addetti ai videoterminali” D.Lgs. 626/94 titolo VI “Uso di attrezzature munite di videoterminali” D.M. 2 ottobre 2000 “Linee guida d’uso dei videoterminali” L. 29 dic. 2000, n. 422 “Disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000”
Obblighi dei datori di lavoro 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52; b) le modalità di svolgimento dell'attività; c) la protezione degli occhi e della vista. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
Sopralluoghi Secondo quanto previsto dal D.Lgs 626/94, le visite del MLC agli ambienti di lavoro devono essere condotte due volte l’anno, salvo casi cui al D.M. 16/01/97 (aziende con meno di 200 addetti).
Sopralluoghi D.M.16 gennaio 1997 “Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente” (G.U. n.27 del 3.02.1997) Art.2 Per le aziende di cui ai punti 1,2 e 3 dell’allegato I del D.Lgs 626/94, e successive modifiche, con un numero di addetti oltre i limiti cui all’art.1 e fino a 200, la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico prevista dall’art. 17, comma 1, lettera h), può essere ridotta ad una volta l’anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l’azienda ovvero l’unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a ratificare la precedente dichiarazione.
La sorveglianza sanitaria è dovuta per chi utilizza i videoterminali sistematicamente e abitualmente per almeno 20 ore settimanali è esercitata dal medico competente sono previste visite: preventive (prima dell’avviamento alla mansione) periodiche A richiesta del lavoratore
Posto di lavoro con il VDT
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, art. 33, titolo II, comma 8 I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano una illuminazione artificiale per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori
Benessere termico Il comfort climatico è definibile come uno stato mentale che esprime soddisfazione per l'ambiente Il benessere termico, dunque, esprime una condizione di neutralità, con dispersione integrale del calore prodotto senza aumento della temperatura corporea e senza evidente intervento del sistema termoregolatore
Microclima preferibile impianto di climatizzazione nella stagione calda la temperatura non dovrebbe essere inferiore di oltre 7°C da quella esterna nelle altre stagioni tra i 18 e i 20°C umidità fra il 40 e il 60% ricambio 32 mc per persona all’ora (in assenza di fumatori)
Rumore installare i VDT in locali poco disturbati da fonti di rumore interne o esterne scegliere strumentazione poco rumorosa isolare gli strumenti rumorosi in locali separati o con dispositivi fonoisolanti I livelli di rumore inferiori a 55 dB(A) consentono la perfetta comprensione di una conversazione tenuta a voce normale, mentre con livelli di rumorosità compresi fra 65 e 75 dB(A) sarà invece possibile soltanto una conversazione a voce alta.
Indicazioni orientative per il lavoro all’AIDV negli uffici: il Leq su otto ore non dovrebbe superare i 55 dB(A); il rumore di fondo deve essere inferiore ai 55 dB(A); il contributo dovuto all´impianto di ventilazione dei locali non dovrebbe superare 1 - 4 dB(A) (V. UNI 8199); il rumore disturbante di tipo aleatorio (funzionamento intermittente di stampanti, di macchine da scrivere o di altre apparecchiature) non deve incrementare il livello sonoro, in prossimità del posto di lavoro al VDT, fino a valori superiori ai 65-70 dB(A); Le rilevazioni fonometriche vanno ovviamente eseguite in assenza del parlato o di altre fonti sonore estranee al posto di lavoro.
Caratteristiche dell’arredo della postazione del VDT (II) Il sedile deve - essere di tipo girevole, saldo contro lo slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio - disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente così da assicurare un buon appoggio dei piedi e sostegno della zona lombare - avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e pulibile - essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento - qualora fosse necessario essere dotato di poggiapiedi separato
Caratteristiche dell’arredo della postazione del VDT (I) Il piano di lavoro deve - avere una superficie sufficientemente ampia per disporre materiali necessari e le attrezzature nonché consentire l’appoggio degli avambracci dell’operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione. - avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo - avere il colore della superficie chiaro possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso non riflettente - essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente tra 70 e 80 cm - avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile
Norme UNI EN 1335-1-2-3 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Dimensioni - Requisiti di sicurezza - Metodi di prova per la sicurezza". Il sedile deve avere un'altezza compresa tra 40 e 51 cm, una profondità compresa tra 40 e 42 cm, e una larghezza di 40 cm. Lo schienale che deve avere un'altezza compresa tra 22 e 26 cm e una larghezza di 36 cm. I braccioli, se previsti, devono avere una lunghezza di 20 cm e una larghezza di 4 cm.
Misure per la scelta delle poltrone Altezza lavoratore (cm) Altezza seduta da terra (cm) 150 - 155 41 160 - 165 43 170 - 175 46 180 - 185 49 190 - 200 54
La tastiera Il mouse DEVE ESSERE: inclinabile e separata dal monitor lontana dal bordo del piano di lavoro 15 cm. con superficie opaca e di colore neutro con simboli chiari Il mouse DEVE: garantire una buona impugnatura (ergonomica) essere “manovrato” avendo cura di poggiare l’avambraccio al piano di lavoro
Il porta documenti Il poggiapiedi Deve essere: regolabile: alto/basso destra/sinistra collocato in modo corretto in relazione all’attività da svolgere Il poggiapiedi Dovrà essere di dimensioni adeguate: larghezza 45 cm. profondità 35 cm. Inclinazione 10-20° superficie in materiale anti-scivolo
Il monitor DEVE ESSERE: orientabile e inclinabile con superficie antiriflettente con luminosità e contrasto regolabili con immagine stabile senza “sfarfallamenti” con caratteri leggibili e definiti pulito la parte retrostante lontana da pareti
Altezza ed inclinazione dello schermo FAVOREVOLE SFAVOREVOLE SFAVOREVOLE FAVOREVOLE A = raggio di luce con angolo incidente di 30°; B = raggio di luce con angolo incidente di 15° Un video sistemato troppo in alto o inclinato verso l’alto favorisce i fenomeni di riflessione causati dall’illuminazione
La posizione corretta Tronco: posizione eretta, fra 90 e 110° per evitare dannose compressioni pelvico-addominali, appoggio del tratto lombare Gambe: a circa 90°per ridurre l’affaticamento e facilitare la circolazione. Piedi ben poggiati a terra o sul poggia-piedi 90°- 110° 90°
La posizione corretta Braccia: piegate a circa 90°. Avambracci appoggiati nello spazio fra bordo tavolo e tastiera (15 cm) Occhi: distanza occhi monitor fra i 50 e i 70 cm. Il bordo superiore del monitor deve essere posto all’altezza degli occhi. 90° 50-70 cm
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, art. 33, titolo II, comma 8 I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano una illuminazione artificiale per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori
Caratteristiche della postazione al VDT Illuminazione Al fine di evitare riflessi sullo schermo, abbagliamento dell’operatore ed eccessivi contrasti di luminosità la postazione di lavoro va correttamente orientata rispetto alle finestre presenti nell’ambiente di lavoro. L’illuminazione artificiale dell’ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfalllio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade da soffitto non schermate, la linea tra occhio e lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60. Va in ogni modo evitato l’abbagliamento dell’operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine
Illuminazione del posto di lavoro Abbagliamento Sensazione prodotta da una luminanza all’interno del campo visivo che è sufficientemente maggiore della luminanza per la quale gli occhi si sono adattati e tale da causare fastidio, discomfort, o riduzione della performance visiva e della visibilità. L’abbagliamento può essere diretto o riflesso. Il primo si ha quando la fonte di luce che lo produce è nella stessa direzione di osservazione. Il secondo si ha quando la luce viene riflessa da uno o più oggetto che l’operatore sta guardando
Posizione dello schermo in presenza di finestre poco o male schermate SBAGLIATO: finestra nel campo visivo, elevate differenze di intensità luminosa GIUSTO: differenza equilibrata dell’intensità luminosa, nella zona di riflessione dello schermo video non esistono superfici luminose SBAGLIATO: le finestre si riflettono sullo schermo video
Lavoro all’AIDV e problemi sanitari Disturbi visivi/eye strain - Sindrome da astenopia o da affaticamento visivo - oculare - visiva Disturbi muscoloscheletrici/Muskulo-skeletal disorders Disturbi psicosomatici/Job related stress Altri disturbi da irraggiamento - cataratta - dermatite del volto - epilessia fotogena - rischi per la salute riproduttiva VODS: Video Operator Stress Syndrome - il complesso dei sintomi e dei disturbi lamentati dagli addetti ai videoteminali
Epilessia fotogenica E' un disturbo parossistico ricorrente delle funzioni cerebrali caratterizzato da brevi ed improvvisi episodi di alterazione dello stato di coscienza, attività motoria, fenomeni sensoriali o comportamento inappropriato. Le convulsioni sono la più comune forma di attacco epilettico. La causa scatenante la crisi è uno stimolo luminoso, spesso intermittente, intenso, protratto nel tempo. Per scatenare la crisi lo stimolo luminoso spesso deve essere accompagnato da intensi fenomeni emozionali o intenso impegno neuro-sensoriali. Il videoterminale è il fattore scatenante la crisi ma non è la causa della malattia. Non è mai stato documentato alcun episodio epilettico scatenato dall'uso lavorativo di VDT, tutti i casi riportati erano legati a uso del VDT per videogiochi.
Preoccupazioni ingiustificate per la salute Radiazioni ionizzanti: pari al fondo naturale Campi elettromagnetici:pari al fondo ambientale a 5 cm dallo schermo ed a 15 cm dal retro Radiazioni ultraviolette: pari al fondo naturale a 5 cm dallo schermo Non vi è rischio di cancro Non vi è rischio di aborto
Visione occupazionale La visione occupazionale ravvicinata (meno di un metro), protratta (molte ore al giorno per molti anni), statica (minime alternanze con visione per lontano) può causare condizioni di disagio a breve-medio termine, mentre non è stato finora chiarito se possa causare anche effetti a più lungo termine (Bergqvist, 1984; WHO/OCH/90.3, 1990; Piccoli, 1996; Piccoli, 2002).
Definizione di astenopia Una sindrome causata da noxae occupazionali in grado di concorrere a determinare, anche in rapporto alle caratteristiche oftalmologiche del lavoratore, un disagio nella visione, che si manifesta con un insieme di sintomi e segni in prevalenza oculari e visivi, ma anche generali”. Cause di astenopia Fattori legati alle caratteristiche intrinseche del compito visivo: -intensità/difficoltà del compito -durata/distribuzione temporale del compito Fattori ambientali; Fattori legati alla funzionalità dell’organo visivo; Fattori organizzativi e individuali.
Manifestazioni dell’astenopia Sintomi generali: - Ansia - Cefalea - Nausea - Prurito - Rigidità tratto cervicale - Dispepsia - Vertigine Sintomi oculo-visivi: Bruciore oculare Senso di peso oculare Secchezza oculare Lacrimazione Ammiccamento frequente Fotofobia Visione sfocata Visione sdoppiata Diminuzione acuità visiva Percezione di aloni NEL COMPLESSO SONO DISTURBI REVERSIBILI
Disturbi oculo visivi Principali cause: illuminazione inadatta riflessi da superfici lucide luce diretta (artificiale o naturale) su monitor o occhi presenza di superfici di colore estremo (bianco o nero) difettosità del monitor impegno visivo statico, ravvicinato, protratto nel tempo
Segni della sindrome da affaticamento visivo I) SEGNI DI FATICA ACCOMODATIVA Annebbiamento della vista durante il lavoro visione sfuocata da lontano dopo il lavoro tendenza a socchiudere gli occhi cefalea durante e dopo il lavoro II) SEGNI DI FATICA MUSCOLARE Diplopia occasionale durante il lavoro III) SEGNI DI FATICA PERCETTIVA Percezione di aloni colorati (effetto Mc Collough) Abbagliamento Sensazione di sfarfallio dell’immagine IV) SEGNI DI IRRITAZIONE OCULARE Iperemia congiuntivale Desquamazione bordo palpebrale Ammiccamento frequente Lacrimazione Sensazione di corpo estraneo Bruciore Fotofobia
Disturbi oculo visivi Come prevenirli: ai primi sintomi di affaticamento fare piccole pause socchiudere le palpebre per 1/2 minuti distogliere lo sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso quelli lontani verificare l’illuminazione e le tende eliminare riflessi e/o abbagliamenti seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto
Disturbi muscolo scheletrici Sensazioni: senso di peso, di fastidio intorpidimento dolore rigidità di: collo schiena spalle braccia mani Cause: posizione di lavoro scorretta errata scelta degli arredi posizione di lavoro fissa e mantenuta per lungo tempo movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (uso di tastiera e mouse)
Possibili cause di disturbi muscoloscheletrici di collo, spalle e schiena Postazione non ergonomica Errata disposizione e regolazione di arredi e computer Postura fissa e/o scorretta per lunghi periodi Capo e tronco protesi in avanti Spalle contratte nella digitazione o nelle pause Ricevitore del telefono tenuto a lungo tra testa e spalla Attività extra-lavorative, hobbies (sport pesanti, ecc...) Prevenzione Scegliere attrezzature ergonomiche cioè adattabili alle proprie esigenze Adottare una postura rilassata: il tronco sullo schienale tra 90 e 110° Variare spesso la posizione del corpo Effettuare delle pause brevi ma frequenti Variare le attività nel corso della giornata Regolare con cura la posizione, l'altezza e la distanza del monitor
Possibili cause di disturbi muscoloscheletrici braccia, polsi e mani Movimenti rapidi, ripetitivi e prolungati su tastiera e mouse Forza eccessiva nel digitare e nello stringere il mouse Polsi piegati verso l'alto e non allineati agli avambracci Polsi piegati verso l'esterno Avambracci e polsi poggiati su spigoli durante la digitazione e le pause Assenza di pause per allentare le tensioni muscolari Prevenzione Ridurre i movimenti rapidi e ripetitivi prolungati Avambracci paralleli al pavimento e bene appoggiati sul tavolo Mantenere polsi distesi e dritti nella digitazione
Disturbi muscolo scheletrici Come prevenirli: verificare che la parte alta del monitor sia al livello degli occhi verificare la distanza del monitor e della tastiera stare seduti ben eretti con i piedi ben poggiati regolare bene l’altezza e l’inclinazione della sedia ai primi sintomi di dolore al collo o alle estremità concedersi una pausa alzandosi e muovendosi
Stress Cause: carico di lavoro superiore o inferiore alle capacità della persona mancanza di riconoscimento lavoro monotono e/o ripetitivo isolamento da colleghi software o hardware inadeguati fattori ambientali: spazio microclima Disturbi di tipo psicologico o psicosomatico: mal di testa, stanchezza irritabilità, tensione nervosa ansia, depressione insonnia problemi digestivi
Stress Come prevenirlo: svolgendo attività fisica sfruttando al meglio le pause adottando comportamenti corretti conformemente alla formazione e all’informazione ricevuta
Valutazione del rischio
Contenuti essenziali (irrinunciabili) della valutazione del rischio (I) Il MLC deve verificare che la valutazione dei rischi, cui concorre per la sua parte, contenga le informazioni di seguito riportate. Verificare se le apparecchiature per i cui addetti si richiede la sorveglianza sanitaria rientrino nel campo di applicazione fissato dalla normativa. Verificare l’ uso di apparecchiature portatili
Contenuti essenziali (irrinunciabili) della valutazione del rischio (II) L’elenco nominativo dei dipendenti classificati come “lavoratori a VDT”, con notizia se hanno o no più di 50 anni, e con precisazioni sull’attività svolta ed il tipo di compito eseguito Verificare la presenza di postazioni di lavoro nelle quali operano più addetti alternativamente. (postazioni condivise o postazioni “shared”)
Contenuti essenziali (irrinunciabili) della valutazione del rischio (III) Raccogliere ed elaborare informazioni su: rischi per la vista rischi per gli occhi problemi legati alla postura problemi legati all’affaticamento fisico problemi legati all’affaticamento mentale condizioni ergonomiche condizioni di igiene ambientale monotonia e ripetitività (art 53 D.Lgs 626/94), numero ed organizzazione delle pause (art 54 D.Lgs 626/94) Caratteristiche della postazione e dell’ambiente
Definizione/censimento di “lavoratore addetto ad AIDV” Al fine del computo dell’effettivo utilizzo dell’"attrezzatura munita di videoterminali", quest' ultima, deve essere intesa come insieme di schermo-video, tastiera e/o mouse, con esclusione, pertanto, di altro mezzo o strumento presente nel "posto di lavoro": per espresso disposto di legge, infatti, l' "attrezzatura munita di videoterminali" è solo una parte del più ampio "posto di lavoro" . (v. art. 51, lett. b, D.lgs. n. 626/1994).
Definizione/censimento di “lavoratore addetto ad AIDV” A tal proposito si è espresso anche il Ministero del Lavoro che ha indicato che: “ il computo delle venti ore settimanali deve avere ad oggetto l' attrezzatura munita di videoterminali e, dunque, l' utilizzo dello schermo-video, della tastiera e del mouse“ (Nota Ministero del lavoro del 17 febbraio 2003 - Allegato n. 1 alla circolare ABI serie Lavoro n. 44 anno 2003)
Definizione/censimento di “lavoratore addetto ad AIDV” Indagine conoscitiva attraverso questionari compilati direttamente dai lavoratori, i cui risultati sono accettati dal Datore di Lavoro I preposti/dirigenti redigono l’elenco degli addetti e lo propongono al Datore di Lavoro Istruttoria per la definizione degli elenchi condotta da una Commissione comprendente: Datore di Lavoro, Dirigenti/Preposti, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Metodo Work Sampling (“Tecnica delle osservazioni istantanee”)
Nella circolare, la n. 47 del 23 aprile 2001, venivano illustrate le metodiche riguardanti le modalità di calcolo dell’effettivo tempo di adibizione al videoterminale, giustificando il ricorso a sistemi di indagine statistica considerata l’impossibilità materiale, per la maggior parte delle aziende, di un esame analitico e puntuale presso ciascun lavoratore.
Metodi di approccio statistico osservazioni istantanee (work sampling) osservazioni continuative media dei tempi delle osservazioni.
Metodologia Work Sampling per l’individuazione dei lavoratori ad AIDV La tecnica delle “osservazioni istantanee” (Work Sampling)consente di ricavare la percentuale di tempo che i lavoratori trascorrono effettivamente utilizzando il videoterminale rispetto all’orario complessivo di lavoro settimanale, l’impiego medio settimanale al videoterminale. “Un campione estratto a caso da un grande gruppo tende ad avere una struttura simile a quella del gruppo da cui proviene” “La percentuale delle osservazioni registranti l’Operatore in un determinato stato, tenderà ad eguagliare la percentuale di tempo cui l’opertore si strova in quello stato” La tecnica consiste in una serie di osservazioni fatte, su un determinato lavoro, ad intervalli irregolari scelti a caso durante i quali si osserva il lavoro per annotare lo stato. Il numero di volte che si è riscontrato essere presente un determinato stati in quel lavoro è, rispetto al totale delle osservazioni eseguite, proporzionale al tempo impiegato per eseguirle.
Metodo delle osservazioni istantanee (work sampling) Questo procedimento è proposto con riferimento alle norme UNI 5309-66, 4836-66, 4724-66 ed UNI ISO 2854; esso si fonda su un principio statistico, secondo cui “un campione estratto a caso da un grande gruppo tende ( “ a comportarsi” ) ad avere una struttura equivalente a quella del gruppo da cui proviene”. E’ chiaramente di fondamentale importanza definire in maniera corretta e preventiva : Ø la significatività numerica del campione preso in esame Ø l’unità minima temporale all’interno della quale effettuare le rilevazioni ”istantanee” discontinue ed irregolari (cioè casuali) Ø il periodo di tempo complessivo di osservazione.
Valutazione dell’impegno visivo in operatore VDT/PC, finalizzato all’applicazione dell’art. 21 della legge 422/2000 Misure a campione o delle osservazioni istantanee (norme UNI 5309-66; UNI 4843-66; UNI 4724-66): metodi statistici per il controllo qualità (norma UNI ISO 2854): interpretazione statistica dei dati Strumenti per la raccolta delle informazioni Scelta del campione Calendario osservazioni
Valutazione dell’impegno visivo in operatore VDT/PC, finalizzato all’applicazione dell’art. 21 della legge 422/2000 Misure a campione o delle osservazioni continuative Rilievi prolungati per tutto l’orario di lavoro Metodo della media dei tempi di osservazione Si basa sull’entità numerica delle osservazioni svolte al VDT, giorno per giorno e nell’ambito di una settimana di lavoro * Doc ABI (pos. LL/9030.F del 2001)
Metodo delle osservazioni continuative L’osservazione del campione di lavoratori viene effettuata per affiancamento e senza soluzione di continuità durante il periodo di rilevamento. Esso, pur offrendo maggiori garanzie di precisione, comporta un notevole impegno di risorse e il rischio d’influire sulla realtà da osservare, in termini sia positivi che negativi, a causa del lungo periodo di affiancamento.
Metodo della media dei tempi delle operazioni Il metodo si basa sull’esame dei dati relativi al numero ed alla durata delle operazioni compiute a terminale, ricavabili dai resoconti forniti dal servizio Sistemi Informativi dell’azienda. E’ il metodo più economico, ma non tiene conto, nella determinazione dei risultati, della realtà operativa, in cui i tempi di adibizione del dipendente, soggetto a sollecitazioni dovute ad altre attività che si svolgono nell’ambiente in cui lavora, sono determinati anche da fattori che non possono essere rilevati dalle procedure informatiche. Ciò imporrebbe una verifica-affinamento sul campo dei dati raccolti, che ridurrebbe il margine di errore, ma anche la convenienza del metodo.
Valutazione dell’impegno visivo in operatore VDT/PC, finalizzato all’applicazione dell’art. 21 della legge 422/2000 Misure oggettive di distanza e tempo di osservazione del VDT/PC (metodo Piccoli, 2001) Personale di Banca “sportellista”: 3 ore + 15 min. al VDT 5 ore e 20 min. + 30 min. alla postazione “gestore” 2 ore e 15 min. + 30 min. al VDT 4 ore e 15 min. + 40 min. alla postazione “back office” 1 ore e 40 min. + 1 ora al VDT 3 ore e 20 min. + 1 ora e 25 min. alla postazione
Valutazione dell’impegno visivo in operatore VDT/PC, finalizzato all’applicazione dell’art. 21 della legge 422/2000 Metodo derivato dalle conoscenze del M. L. C., verificate ed integrate con Dirigenti / Preposti e RLS Autonoma determinazione del Datore di Lavoro (condivisione del M. L. C.)
Disturbi muscolo scheletrici Stress Fattori psicosociali Questionario INRS- Università del Winsconsin per lo studio dei sintomi articolari, fattori stressanti e psicosociali (riportato nel metodo “OREGE”) E’ articolato in : Parte generale (con domande su sesso, età. Mansione, anzianità lavorativa, ecc.) Disturbi muscolo scheletrici Stress Fattori psicosociali Domande per il lavoro ai VDT
Checklist OSHA per l’individuazione delle condizioni di pericolo per l’apparato muscolo-scheletrico. Concepita come strumento preliminare della valutazione del rischio da parte del personale anche non particolarmente specializzato nel campo dell’analisi ergonomica. Consente di identificare alcuni importanti fattori di rischio che contribuiscono a determinare i disturbi muscolo scheletrici e di identificare i lavori che richiedono una rapida modifica o una più approfondita analisi del lavoro. La rilevazione di fattori di rischio segnale deve essere intesa come una rapida valutazione effettuata da personale che conosce il ciclo lavorativo e non richiede analisi precisa di tempi e metodi.
Checklist OSHA Checklist A (arto superiore) Metodo qualitativo/semiquantitativo L’impiego della Checklist è subordinato alla presenza di segnalatori di rischio per un definito tempo nell’arco del turno: Movimenti ripetitivi Posture di lavoro fisse non supportate o incongrue Uso di strumenti vibranti Uso di forza delle mani Fattori di rischio: Ripetitività, Forza, Postura, Deformazione da contatto, Vibrazioni, Ambiente, Ritmo di lavoro In base a presenza e durata dell’esposizione a ciascun fattore viene attribuito un punteggio Se il punteggio totale è superiore a 5, il lavoro è giudicato a rischio
Analisi del posto di lavoro
Organizzazione del lavoro Numerosi e con complesse interazioni sono i fattori che influiscono sull’attività all’AIDV Organizzazione del lavoro Esigenze della mansione • Controlli, autonomia Carico di lavoro • Durata, pause Posto di lavoro Mobili Componenti Ambiente fisico Illuminazione Temperatura Umidità Ventilazione Rumore Terminale Schermo Tastiera Operatore Stato funzionale • Abilità (Età, visione, attenzione) • Motivazione Risorse • Aspirazione RENDIMENTO SODDISFAZIONE AFFATICAMENTO
FLUSSO LUMINOSO (lumen) ILLUMINAMENTO (lux) LUMINANZA PRIMARIA (cd/m2) SECONDARIA FLUSSO LUMINOSO (lumen) INTENSITA’ (cd) B.P. - Dip. Med. Lavoro- Mi
B.P. - Dip. Med. Lavoro - Mi
2450 40 750 540 160 620 210 320 B.P. - Dip. Med. Lavoro- Mi
METODO (Scomposizione in fasi) Analisi dei compiti e individuazione delle “mire professionali” Delineazione del “campo visivo professionale” (c.v.p.) Ripresa fotografica del posto di lavoro Rilevazione delle luminanze Calcolo dei rapporti di luminanze B.P. - Dip. Med. Lavoro- Mi 2
la misurazione dei lux è appropriata se necessario quantificare la quantità di luce che raggiunge le superfici di lavoro (efficacia del sistema) e per valutazioni dei rapporti costi - efficienza la misurazione delle luminanze è più adeguata rispetto ai fini della “fotometria occupazionale”
Dispositivi Speciali di Correzione di cui all’art. 55, comma 5, del D Dispositivi Speciali di Correzione di cui all’art.55, comma 5, del D.Lgs n.626/94 … particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.30 del 05.03.1998 “il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1,3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione”’ art.55, comma 5, del D.Lgs n.626/94 come modificato dall’articolo 7 della legge 3 febbraio 2003, n.14 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2002” .
Percorso valutativo finalizzato alla eventuale fornitura di dispositivi speciali di correzione.