La disciplina fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007

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La disciplina fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007 La disciplina fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007. Trust “opachi” e “trasparenti”, presunzioni di residenza e strumenti di gestione del patrimonio alternativi al trust Raul-Angelo Papotti LL.M. Bologna, 4 maggio 2007

Novella di cui alla Finanziaria 2007 Interventi normativi Classificazione dei trust tra i soggetti passivi IRES Presunzione di residenza in Italia con riferimento ad alcune tipologie di trust esteri Tassazione per trasparenza Entrata in vigore: 1 gennaio 2007

Ricomprensione del trust nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 73 TUIR I trust sono espressamente menzionati nell’art. 73, comma 1, TUIR e possono alternativamente qualificarsi come: enti commerciali residenti enti non commerciali residenti soggetti non residenti

Ricomprensione del trust nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 73 TUIR Prassi di derivazione ministeriale (e dottrina) precedente alle modifiche normative - cenni Raccordo necessario con la imputazione dei redditi ai beneficiari (rinvio) Novella legislativa: Non è chiaro se l’identificazione del trust quale soggetto passivo d’imposta operi indipendentemente dalle caratteristiche (soggettive) del trust ovvero: rimangono ferme le precedenti prese di posizione di prassi e dottrina?

Ricomprensione del trust nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 73 TUIR Determinazione del reddito prodotto dal trust Trust residenti Ente commerciale Ente non commerciale Trust non residenti

Commercialità del trust L’art. 73 del TUIR prevede che: “L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto” (comma 4); “In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti” (comma 5). L’Amministrazione finanziaria ha precisato che “La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che consente all’ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata, pertanto, prendendo in esame l’attività effettivamente svolta” (Circolare 12 maggio 1998, n. 124).

Commercialità del trust Per l’individuazione della natura commerciale dell’attività svolta dall’ente occorre fare riferimento all’art. 55 del TUIR ove si dispone che “Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. (…) Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. (…)”. Nel caso di trust che detiene partecipazioni senza effettuare un’effettiva attività di direzione e coordinamento l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello resa in data 26 novembre 2003, ha indirettamente chiarito che tale trust deve qualificarsi alla stregua di un ente non commerciale. Si ricorda, inoltre, che nella risoluzione 18/2003 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un’attività limitata alla mera intestazione di attività finanziarie e al godimento degli eventuali frutti da esse prodotti non originava un reddito riconducibile ad una attività commerciale.

Residenza del trust La residenza del trust deve essere accertata sulla base dei seguenti parametri: Sede legale Sede dell’amministrazione Oggetto sociale Nozione di residenza Maggior parte del periodo d’imposta Territorio dello Stato

Presunzioni di residenza L’art. 73, comma 3, del TUIR ha introdotto due situazioni in cui i trust esteri si presumono residenti in Italia. In particolare, soggiacciono a tale presunzione: i trust istituiti in Paesi non white list (cfr. D.M. 4 settembre 1996, come emendato) in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust sia residente in Italia; i trust, sempre istituiti nei detti Paesi, a favore dei quali, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente in Italia vi abbia apportato un immobile o diritti reali immobiliari, oppure ancora abbia apposto vincoli di destinazione (a favore del trust) su tali beni. Mentre nel primo caso la lettera della norma prevede espressamente la possibilità di fornire la prova contraria, nel secondo caso, non essendo letteralmente richiamato tale inciso, si può porre il dubbio che si tratti di una presunzione assoluta.

Presunzione di residenza (I) “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.”

Presunzione di residenza (I) Le nuove disposizioni introducono una presunzione di residenza per alcune tipologie di trust, che trova applicazione ogniqualvolta: il trust sia istituito in uno Stato non incluso nella white list almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia Applicazione a trust e “istituti aventi analogo contenuto”

Presunzione di residenza (I) “(…) i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (…)” Luogo di istituzione Nessuna indicazione ulteriore Alternative possibili Analisi fattuale?

Presunzione di residenza (I) “(…) i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (…)” Nessuna indicazione circa il momento in cui devono essere verificati i presupposti applicativi della disposizione Alternative possibili

Presunzione di residenza (I) Residenza dei disponenti Residenza dei beneficiari

Presunzione di residenza (II) “Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”

L’imputazione del reddito ai beneficiari Il reddito del trust – residente o non residente – viene imputato “in ogni caso” ai beneficiari se questi sono individuati si prescinde dal luogo di istituzione del trust (white list) I beneficiari devono essere individuati nominativamente o è sufficiente una indicazione per categorie? I beneficiari devono avere diritti particolari (trust non discrezionale)? Imputazione in proporzione alle quote di partecipazione: partecipazione al capitale/utili Presunzione: partecipazione in parti uguali Opera in mancanza di previsioni sulla partecipazione: caso di un trust discrezionale Impossibilità di evitare l’imputazione del reddito mediante la dimostrazione dell’ammontare della distribuzione effettivamente ricevuta

L’imputazione del reddito ai beneficiari Criterio di individuazione dei redditi del trust da imputare per trasparenza ai beneficiari trust residenti: applicabilità delle disposizioni relative al reddito degli enti commerciali e non commerciali residenti in Italia, nonché agli obblighi di tenuta delle scritture contabili previsti dall’art. 13, lett. b) e g), dpR n. 600/73; trust non residenti: applicabilità degli art. 151 e 153 del TUIR, che prevedono che il reddito complessivo degli enti non residenti (commerciali e non commerciali) è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Conseguenze in tema di imputazione del reddito ai benenficiari (es. trust non residente con beneficiari individuati - il reddito da imputare ai beneficiari residenti sarebbe solo quello di fonte italiana? segue….

L’imputazione del reddito ai beneficiari Qualificazione della norma in materia di imputazione: norma in materia di soggettività passiva o norma di mera imputazione del reddito? Es. trust non residente con beneficiario residente Se norma di soggettività: imputazione del reddito worldwide Se norma di imputazione: imputazione dei soli redditi di fonte italiana Es. trust residente con beneficiario non residente Se norma di soggettività: imputazione del solo reddito di fonte italiana Se norma di imputazione: imputazione dei redditi worldwide Obblighi procedurali in capo al trustee e ai beneficiari

L’imputazione del reddito ai beneficiari “imputazione in proporzione alle quote di partecipazione” Quota individuata nell’atto di trust o in documenti successivi Letter of wishes Deed of variation Partecipazione al capitale/reddito Caso dei beneficiari che hanno titolo unicamente sul patrimonio

La qualificazione del reddito per i beneficiari Il reddito imputato ai beneficiari si considera reddito di capitale: art. 44, comma 1, lett. g-sexies) TUIR La qualificazione prescinde dalla natura del reddito percepito da parte del trust Modalità di tassazione Su tale fattispecie di reddito di capitale non è prevista un’imposizione sostitutiva e quindi la tassazione dovrebbe avvenire mediante l’applicazione delle aliquote progressive in dichiarazione dei redditi del beneficiario Non vi è nemmeno l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto prevista dall’art. 26, comma 5, dpR n. 600/73, in quanto non si verifica la materiale corresponsione del reddito dal parte del trustee (che di conseguenza non è tenuto ad agire nella veste di sostituto d’imposta) In caso di imputazione del reddito ai beneficiari, il reddito non dovrebbe essere tassabile ai fini IRES in capo al trust Beneficiari non residenti di un trust residente: punti aperti in materia di territorialità Nel caso invece di trust residente in Italia, e fiscalmente trasparente, il reddito imputato ad un beneficiario individuato non residente non sarebbe soggetto a tassazione in Italia in quanto non è rinvenibile nell’art. 23 del T.U.I.R. una specifica regola di territorialità dei redditi imputati dal trust a soggetti non residenti In particolare, non si potrebbe considerare la lett. a), che considera prodotti in Italia i redditi di capitale “corrisposti” da soggetti residenti nel territorio dello Stato, in quanto non vi è corresponsione del reddito. Piuttosto, sarebbe necessaria una previsione analoga a quella contenuta nella lettera g) ove si prevede la territorialità dei redditi di cui agli art. 5, 115, 116 del TUIR, imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti

Le distribuzioni da parte del trust Nessuna indicazione normativa circa la natura reddituale delle distribuzioni effettive ai beneficiari nel caso di trust trasparenti (e quindi nel caso di previa imputazione ai beneficiari) Nel caso di previa imputazione, la distribuzione può seguire proporzioni diverse dall’imputazione: problemi di raccordo e coordinamento tra disposizioni Problema nel caso di distribuzioni eccedenti i redditi imputati nel caso di trust fiscalmente trasparenti Nessuna disposizione regola le distribuzioni da parte di trust non fiscalmente trasparenti A tal proposito si possono avanzare differenti ipotesi, alcune già oggetto di discussione in dottrina e nella prassi prima dell’emanazione delle nuove norme. In particolare, tenendo conto delle diverse teorie, tali distribuzioni potrebbero rappresentare: utili da partecipazioni in un ente (la norma parla di quote di partecipazioni dei beneficiari tassati per trasparenza); rendita vitalizia o assegno periodico (lett. h, l, art. 50 del T.U.I.R.); provento da gestione collettiva (lett. g, art. 44 del T.U.I.R.); nessuna specifica fattispecie reddituale. Opportuno comunque distinguere tra distribuzioni di redditi generati dal trust fund e distribuzioni del capitale apportato nel trust fund da parte dei disponenti.

Per commenti, osservazioni e critiche: raul.papotti@chiomenti.net