SPESA PER PENSIONI IN PERCENTUALE DEL PIL 1960 >>>>>> 8,7 % 1965 >>>>>>>> 10,7 % 1975 >>>>>>>>>>>> 12,9 % 1985 >>>>>>>>>>>>>>>> 14,4 % 1990 >>>>>>>>>>>>>>>>>>14,9 % 1992 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>16,1 %
SVILUPPO DEMOGRAFICO ANNO >65 ANNI 15-65 ANNI 1901 6,48% 61,23% 1931 7,33% 65,13% 1961 9,60% 67,57% 1991 14,65% 68,87% 2011 20,40% 66,83% 2021 23,55% 65,69% 2031 28,70% 61,18% 2035 31,28 % 58,72%
1992: 1° DECRETO-LEGGE 384 > BLOCCO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ FINO AL 31 DICEMBRE 1993 > INTRODUZIONE “FINESTRE” PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’ PRIVATI: 1° GIU. E 1° NOV. PUBBLICI: 1° SETTEMBRE SOSPENSIONE SCALA MOBILE
1992: 2° DECRETO LEGISLATIVO 503 >AUMENTO ETA’ E ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA >OMOGENEIZZAZIONE REQUISITO CONTRIBUTIVO PUBBL/PRIVATI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ >AUMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
La spesa sociale in Europa 1994
1994 PRIMO GOVERNO BERLUSCONI DdL FINANZIARIA 1995: DELEGA IN BIANCO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OPPOSIZIONE DEL SINDACATO: DOPO LA GRANDE MANIFESTAZIONE IN ROMA ACCORDO CON IL GOVERNO E STRALCIO DELLA DELEGA DAL DdL 1995: CONCRETIZZATA LA RIFORMA CON IL NUOVO GOVERNO - DINI
ULTERIORI RIFORME: 1995 – LEGGE N. 335 1997 – LEGGE 449 (ART. 59) Introdotto il sistema di calcolo contributivo: - importo pensione rapportato alla contribuzione e all’età - età pensione di vecchiaia tra 57 e 65 anni Nel regime retributivo: - unificato a 35 anni il requisito minimo per la pensione di anzianità
REGIME RETRIBUTIVO PENSIONE DI VECCHIAIA ETÀ Uomini 65 anni Donne 60 anni ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA Anni 20 con eccezioni PENSIONE DI VECCHIAIA (art. 1 e 2 DLgs 503) Eccezioni: restano i limiti maggiori mentre sono sufficienti 15 anni Per chi li aveva maturati entro il 31 dicembre 1992 Per chi, alla data del 31.12.1992, era stato autorizzato alla prosecuzione volontaria Per chi può far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa con almeno 10 anni non completi di 52 sett.
REGIME RETRIBUTIVO PENSIONE DI ANZIANITÀ OPERAI E PRECOCI 2003 37 2003 (art. 59, commi 6 e 7, L. 449) GENERALITÀ LAVORATORI Età: 57 anni Anzianità contributiva: 35 anni MAGGIORE ANZIANITÀ OPERAI E PRECOCI 2003 37 2003 35 e 55 2004-2005 38 2004 e 2005 35 e 56 2006-2007 39 2006 35 e 57 2008 40
REGIME CONTRIBUTIVO (art. 1, comma 19, 20 e 7, legge n. 335/1995) UNICA PRESTAZIONE “PENSIONE DI VECCHIAIA” PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA PENSIONE DI ANZIANITÀ ETÀ: TRA 57 E 65 ANNI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ALMENO CINQUE ANNI OPPURE 40 ANNI MA ..…(comma 7) Importo non inferiore a quello dell’assegno sociale maggiorato del 20% (se prima del 65° anno)
ASSEGNO DI INVALIDITÀ (escluso i dipendenti pubblici) PENSIONE DI INABILITÀ Si considera INVALIDO l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (art. 1 legge n. 222/1984) Si considera INABILE l’assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 legge n. 222/1984)
ASSEGNO DI INVALIDITÀ PENSIONE DI INABILITÀ ETÀ Non influente ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA Almeno cinque anni di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda Se l’invalidità dipende da cause connesse con l’attività lavorativa si prescinde dal requisito contributivo
La “gobba” di Tremonti la guerra 2 punti il boom
La legge delega AS 2058 in Parlamento dal 2001 delega al Governo (art. 1) per: liberalizzare età pensionabile eliminare divieto di cumulo sostenere e favorire lo sviluppo della previdenza complementare rivedere totalizzazione certificazione del diritto a pensione (art. 1 bis) nuovi requisiti anzianità e contributivo (art. 1 ter) incentivi al posticipo del pensionamento (art. 1 quater)
La legge delega AS 2058 segue riduzione del costo del lavoro (art. 2) associati in partecipazione (art. 3: vedi anche l’art. 43 DL 269) casellario centrale posizioni previdenziali (art. 4) riordino Enti di previdenza pubblica obbligatoria (art. 5) Enti di previdenza privatizzati (art. 6) procedure (art. 7) Testo unico delle pensioni (art. 8)
La legge delega AS 2058 segue sostenere e favorire lo sviluppo della previdenza complementare trasferimento obbligatorio dei futuri accantonamenti TFR equiparazione fondi aperti – fondi negoziali riduzione dell’aliquota contributiva generale (fino a 5 punti: da 32,7 a 27,7%) è qui la sostanza politica dell’intera manovra Pensioni di anzianità Regime contributivo
la pensione complementare Obbligo devoluzione TFR Conseguenze: nessuna libertà di scelta Alternativa: silenzio - assenso
la decontribuzione Dal 32,7% al 27,7% Conseguenze: Alternativa: un “buco” di € 7,2 miliardi (nel 2012) in un sistema a ripartizione, soffrono anche le pensioni in pagamento Alternativa: abolire aliquota CUAF
il cumulo pensione - lavoro Abolizione di qualsiasi divieto di cumulo Conseguenze: annullamento efficacia incentivi riduzione indebita costo del lavoro imprese Alternativa: utilizzo cumulo come incentivo
i nuovi requisiti dal 2008 per l’anzianità: esclusivamente 40 anni di contributi per il regime contributivo: 60 o 65 anni di età Conseguenze: scompare ogni flessibilità nel pensionamento si distrugge la riforma Dini nessuna salvaguardia operai e precoci nessuna gradualità Alternative: ritiro del provvedimento
Oggi si va in pensione a…..
Oggi si va in pensione a…..
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dal 2008, invece…..
dal 2008, invece…..
dal 2008, invece…..
l’incentivo
l’incentivo
l’incentivo
l’incentivo
l’incentivo
l’incentivo
l’incentivo Trasferimento in busta paga della quota contributiva e congelamento della pensione Conseguenze: perdita sulla pensione futura violazione obbligo contributivo Alternativa: maggiorazione del rendimento Sotto i tre anni di rinvio l’incentivo è sempre un danno (specie a basse retribuz.)