Associazione Crescere

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Transcript della presentazione:

Associazione Crescere I congedi parentali Legge 8 Marzo 2000 n° 53 DPCM 27 Luglio 2000 n° 278 Legge 5 Febbraio 1992 n° 104

I congedi parentali 1) Astensione obbligatoria per maternità : Flessibilità (art. 12 L53/2000) Parto prematuro (art. 11 L53/2000) Astensione obbligatoria del padre single o vedovo (art. 13 L53/2000) Durata complessiva 5 mesi

I congedi parentali 2) Astensione facoltativa (art. 3 L53/2000) entro i primi 8 anni di vita del bambino Cumulativamente tra i due coniugi Singolarmente nel caso di un solo genitore Durata complessiva 10 mesi

I congedi parentali Alternativamente ad entrambi i genitori 3) Astensione facoltativa per malattia (art. 3 L53/2000) Alternativamente ad entrambi i genitori Fino al terzo anno di età del bambino per tutta la sua durata Fino all’ottavo anno di età del bambino 10 giorni l’anno

I congedi parentali Alternativamente ad entrambi i genitori 3) Astensione facoltativa per malattia (art. 3 L53/2000) Alternativamente ad entrambi i genitori Fino al terzo anno di età del bambino per tutta la sua durata Fino all’ottavo anno di età del bambino 10 giorni l’anno

I congedi parentali Alternativamente ad entrambi i genitori 3) Astensione facoltativa per malattia (art. 3 L53/2000) Alternativamente ad entrambi i genitori Fino al terzo anno di età del bambino per tutta la sua durata Fino all’ottavo anno di età del bambino 10 giorni l’anno

I congedi parentali Genitori adottivi (art. 3 c. 5 L53/2000) Astensione obbligatoria: tre mesi dall’ingresso in famiglia per bambini inferiori ai 6 anni Astensione facoltativa: identica a quella prevista per i genitori naturali

I congedi parentali Riposi giornalieri, cd. allattamento, (artt. 3 e 13 L53/2000) Due ore giornaliere: raddoppiate in caso di parto plurimo o dimezzate per orario di lavoro giornaliero inferiore alle 6 ore Il padre ne ha diritto in ipotesi di: parto plurimo, situazione di single o vedovo, rinuncia della madre.

I congedi parentali Congedi per eventi e cause particolari (Art. 4 L53/200 - DPCM 278/2000) Tre giorni in ipotesi di grave infermità o decesso del coniuge Due anni, la c.d. aspettativa, per gravi motivi familiari

I congedi parentali Assistenza a persona disabile (art. 33 L104/92 mod. da artt. 19 e 20 L53/2000) In ipotesi di disabilità accertata ex art. 4 L104/92: Fino al terzo anno di età del bambino: astensione facoltativa o permessi di due ore giornaliere. Dopo il terzo anno di età del bambino: tre giorni di permesso mensile

I congedi parentali Assistenza a persona disabile (art. 33 L104/92 mod. da artt. 19 e 20 L53/2000) In ipotesi di disabilità accertata ex art. 4 L104/92: Fino al terzo anno di età del bambino: astensione facoltativa o permessi di due ore giornaliere. Dopo il terzo anno di età del bambino: tre giorni di permesso mensile

I congedi parentali Assistenza a persona disabile (art. 33 L104/92 mod. da artt. 19 e 20 L53/2000) In ipotesi di disabilità accertata ex art. 4 L104/92: Fino al terzo anno di età del bambino: astensione facoltativa o permessi di due ore giornaliere. Dopo il terzo anno di età del bambino: tre giorni di permesso mensile