I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.

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Transcript della presentazione:

I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.

L'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE, DISPONE CHE TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.

gli enti pubblici territoriali, al pari dello Stato, devono reperire le somme necessarie per sostenere le spese dirette all'erogazione di servizi a tutti i cittadini.

Le spese sono infatti coperte in parte direttamente dai contribuenti ed in parte attraverso i trasferimenti erariali

SIA SSISTE AD UNA MAGGIORE RESPONSABILIZZAZIONE NELLE SCELTE INCIDENTI SULLA SPESA PUBBLICA IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI TERRITORIALI OSSIA, LO STRUMENTO ATTRAVERSO IL QUALE LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA, AI FINI DELLA TUTELA DELL'UNITÀ ECONOMICA DELLA REPUBBLICA. CON LA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI DA PARTE DELLO STATO DIVENUTA UN ELEMENTO INDEFETTIBILE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI RISPETTARE

I LIMITI DELL'IMPOSIZIONE LOCALE

L'ART. 23 COST. NESSUNA PRESTAZIONE PERSONALE O PATRIMONIALE PUÒ ESSERE IMPOSTA SE NON IN BASE ALLA LEGGE.

È LA LEGGE A DOVER STABILIRE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - VALE A DIRE LE FATTISPECIE ASSOGGETTABILI A TRIBUTO, I SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO E LA MISURA MASSIMA DEGLI IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI TRIBUTO, CHE COSTITUISCONO QUINDI UN CAMPO CHE È DEL TUTTO SOTTRATTO ALLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEGLI ENTI LOCALI

l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n Detta norma stabilisce infatti che le province ed i comuni hanno il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, che come si è precisato, devono essere invece stabilite espressamente dalla legge statale. L'art. 52 continua sostenendo che devono essere comunque rispettate le esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. Questa norma riconosce, in realtà, agli enti locali un ampio potere di disciplinare i tributi di loro competenza, pur nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

la disciplina sostanziale dei tributi istituiti da legge statale, pur se i destinatari del tributo siano le regioni o i comuni, non è oggetto di legislazione concorrente o ripartita ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, ma rientra tuttora nella competenza esclusiva che l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di "sistema tributario e contabile dello Stato" riserva, appunto, allo Stato. I tributi "sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soli aspetti espressamente rimessi all'autonomia degli enti territoriali", di cui l'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997 ne rappresenta un significativo esempio.

DISTINZIONI SPESE PUBBLICHE Le spese pubbliche possono essere distinte in base a vari criteri: la destinazione della spesa, la sua incidenza economica, le sue caratteristiche giuridico-amministrative

Spese a seconda della loro destinazione Spese per beni e servizi: sono costituite dai compensi pagati dalla Pubblica Amministrazione per l’acquisto di beni materiali o di prestazioni da impiegare nel settore pubblico (spese prezzo). Spese di trasferimento: sono le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a favore di determinate categorie di soggetti, senza alcuna controprestazione (spese sussidio).

Spese basate sull’incidenza economica Spese correnti: esauriscono la loro funzione nel breve periodo in quanto sono destinate a soddisfare bisogni attuali. Rappresentano, pertanto, impiego di risorse per consumi. Spese in conto capitale: svolgono la loro funzione nel periodo medio-lungo, perché sono destinate a incrementare risorse produttive.

Spese in base all’ente che l’effettua SPESE STATALI SPESE LOCALI Questa è una distinzione molto importante ai fini del decentramento dello Stato. Il decentramento da un lato è positivo perché: 1. favorisce una maggiore partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e li avvicina alle scelte sui servizi da soddisfare. 2. fa corrispondere il beneficio (servizio) al sacrificio (tributi). 3. fa in modo che gli amministratori locali portino la responsabilità delle loro scelte di spesa rispetto al proprio elettorato. Il decentramento dall’altro lato è negativo perché genera problemi di coordinamento fra finanza locale e finanza statale

Spese in base alla loro ripetitività nel tempo: spese ordinarie: si rinnovano con regolarità e costanza ad ogni esercizio e sono perciò prevedibili nel loro ammontare. Spese straordinarie: si verificano una sola volta o ad intervalli di tempo irregolari. Possono essere impreviste o prevedibili

Spese in base al loro scopo Spese di governo: sono quelle sostenute per la soddisfazione dei bisogni pubblici Spese d’esercizio: sono quelle relative al conseguimento e gestione delle entrate

Spese in base al profilo giuridico ed economico: Spese obbligatorie: sono quelle predeterminate da norme di legge circa l’oggetto e l’ammontare Spese facoltative: sono quelle che, esercizio per esercizio, vengono decise in base alle esigenze che si presentano e alle risorse disponibili.