I beni oggetto di un diritto I beni sono “le cose che possono formare oggetti di diritti” (art. 810 c.c.). I beni, per essere considerati tali dal punto di vista giuridico, devono presentare tre caratteri essenziali: esistere in natura in quantità limitata; essere utili, idonei cioè a soddisfare un bisogno; essere accessibili, nel senso che sia possibile appropriarsene.
Non si possono pertanto considerare beni in senso giuridico: 1. le cose inaccessibili (ad es. il sole) 2. le cose che esistono in quantità illimitata (ad es. l’aria)
I beni si distinguono in privati e pubblici, in base alla loro appartenenza a un soggetto privato o a un ente pubblico. I BENI PRIVATI sono quelli che appartengono a soggetti privati I BENI PUBBLICI sono quelli che, per legge, sono di proprietà dello Stato oppure di altri beni pubblici.
Nell’ambito dei beni pubblici ci sono alcuni beni che sono definiti BENI DEMANIALI. Essi si caratterizzano per il fatto che sono inalienabili, nel senso che non possono essere venduti a privati, perché il loro utilizzo è destinato a vantaggio di tutta la collettività.
I beni demaniali si possono classificare in: Beni del demanio necessario Beni del demanio accidentale
opere destinate alla difesa nazionale I beni del demanio necessario appartengono in via esclusiva allo Stato e sono: lido del mare spiaggia porti fiumi laghi opere destinate alla difesa nazionale
I beni del demanio accidentale possono appartenere anche a privati, ma qualora appartengano a un ente pubblico sono soggetti al regime dell’inalienabilità. Strade Autostrade Strade ferrate Acquedotti Immobili di interesse artistico,storico,archeologico Raccolte dei musei e biblioteche.
I BENI Alunno: Di Campli Alessio Classe: 3^A A.F.M./S.I.A. Data: 9 maggio 2013