Termini processuali computo e scadenze

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Termini processuali computo e scadenze Avv. Massimo Pappalardo

Termini processuali

Definizione e disciplina Disciplina generale artt. 152-155 c.p.c. Per termine processuale si intende un periodo di tempo entro il quale o dopo il quale deve o può compiersi una determinata attività processuale.

Classificazione Art. 152 c.p.c. Legale: stabilito dalla legge (comma 1) I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori Giudiziale: stabilito dal giudice solo se la legge lo consente (comma 1) Iniziale: momento a partire dal quale un atto può essere compiuto (dies a quo) Finale: momento oltre il quale l’atto non può essere compiuto (dies ad quem)

Perentorio: dichiarato tale, espressamente dalla legge o dal giudice, nei casi previsti dalla legge; può anche essere desunto dalla funzione che esso è destinato ad assolvere (cfr. Corte Cost. Ord. 107/2003). Non può essere abbreviato né prorogato per accordo delle parti (art. 153 c.p.c.) (Es. Termine per l’impugnazione, termine per l’integrazione del contradditorio) Dilatorio: termine che deve trascorrere prima che sia compiuto l’atto processuale. Si limita a paralizzare temporaneamente l’effetto di un atto completo nei suoi elementi essenziali. (Es. Termini di comparizione) Ordinatorio: categoria che raccoglie tutti i termini che non sono né perentori né dilatori. Prorogabilità: il giudice può, anche d’ufficio, abbreviare o prorogare il termine (art. 154 c.p.c.) (Es. Termine per il deposito della sentenza)

Comminatorio: alla cui inosservanza la legge ricollega conseguenze minori (Es. Maggior carico di spesa) Sanzionatorio: alla cui inosservanza non è legata alcuna sanzione

Funzione Acceleratoria Ordinatoria Dilatoria Mantenere le attività Rivolta a regolare l’attività Consente ai soggetti processuali sufficientemente processuale in vista del processuali di beneficiare concentrate (entro un determinato normale andamento del processo di uno spatium temporis momento) sufficiente per poter compiere gli atti di loro pertinenza (dopo un determinato momento)

Computo dei termini

Mesi o anni: si osserva il calendario comune Art. 155 c.p.c. Giorni o ore: nel computo si escludono il giorno o l’ora iniziale Mesi o anni: si osserva il calendario comune Termine libero: non si tiene conto né del giorno iniziale né di quello finale I giorni festivi si computano nel termine

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c. comma IV) [Comma introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f) della L.n. 263/05] Sabato Giorni festivi Art. 155 c.p.c. comma V: la proroga prevista dal IV comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato Termini che si computano a ritroso: non opera la proroga di cui al IV comma dell’art. 155 c.p.c. Se operasse la proroga prevista per i termini a decorrenza successivi, verrebbe assegnato un intervallo di tempo ridotto in pregiudizio con le esigenze garantite dal termine medesimo (cfr. Cass. Sez. Lav. 19/08/2013 n. 19175; Cass. 13/08/2012 n. 14449; Cass. ord. 04/01/2011 n. 182; Cass. 07/05/2008, n. 11163) Termini a decorrenza successiva: opera la proroga di cui al IV comma dell’art. 155 c.p.c.

Potere di proroga ministeriale: il Ministero della Giustizia ha il potere di prorogare di 15 gg i termini di decadenza per il compimento degli atti presso gli uffici giudiziari, qualora essi non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale

Sospensione feriale dei termini (Legge 742/1969): opera di diritto dal 1° Agosto al 15 Settembre; i termini riprendono al decorrere del periodo di sospensione; se un termine cade nel periodo di sospensione devono essere contati 46 gg in più Processi non soggetti alla sospensione feriale dei termini (Art. 92 Ordinamento Giudiziario): particolare urgenza; cause alimentari; controversie previdenziali e di lavoro; procedimenti cautelari e di opposizione all’esecuzione; giudizi di sfratto; revoca di fallimento; Termini per l’esercizio di poteri sostanziali: sono esclusi dal campo di operatività della L. 742/1969 (Es. Termini per la denuncia dei vizi del bene oggetto di vendita). Non opera la sospensione feriale dei termini.

Inosservanza dei termini

Termine perentorio Decadenza dal potere di compiere l’atto o più in generale da un diritto o da una facoltà Si verifica automaticamente; rilevabile d’ufficio (la remissione in termini è regola di carattere speciale e trova applicazione solo nelle ipotesi previste dalla legge)

Termine ordinatorio Art. 154 c.p.c. non produce decadenza dal potere di proporre l’atto se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice. (Rilevabile su eccezione di parte) L’inosservanza di un termine ordinatorio non tempestivamente prorogato determina le stesse conseguenze dell’inosservanza di un termine perentorio

Termine dilatorio Comporta la nullità dell’atto a quo (Es. Atto di citazione: termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge) oppure la nullità dell’atto successivo (Es. Art 477 c.p.c. il precetto può essere notificato agli eredi solo dopo 10 gg dalla notifica del titolo esecutivo)

Rimedi e rimessione in termini Se dimostra di essere decaduta dal potere di compiere una determinata attività difensiva per cause alla stessa non imputabili, è prevista la possibilità di chiedere al giudice la rimessione in termini Appello: la rimessione in termini è limitata alla possibilità di dedurre nuovi mezzi di prova, sempre che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (art. 345 c.p.c.) Parte costituita Il contumace Se si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione in giudizio è stata impedita da causa a lui non imputabile ( art. 294 c.p.c.) Appello: rimasto soccombente nel giudizio di primo grado può impugnare la sentenza anche oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. se dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione