IL RICORSO PER CASSAZIONE

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IL RICORSO PER CASSAZIONE Relazione Avv. Massimiliano D. Parla del 7 dicembre 2013

IL RICORSO PER CASSAZIONE CONCETTI INTRODUTTIVI 1) MEZZO DI IMPUGNAZIONE INDEFETTIBILE (ART. 111, CO 7 COST.) IN QUANTO ESPERIBILE VERSO: TUTTE le sentenze ( di secondo grado e anche quelle di primo grado per le quali non è invece ammesso l’appello Es. sentenza predibattimentale); provvedimenti che incidono sulla libertà personale (es. ordinanza di convalida dell’arresto); Altri provvedimenti previsti da altre disposizioni del codice di rito o frutto di elaborazione giurisprudenziale (es. ordinanza di archiviazione provvedimento abnorme).

2) FUNZIONE «NOMOFILATTICA» DELLA CORTE DI CASSAZIONE ART. 65 ord. giud. (R.D. 30-1-1941 N.12) finalità di garantire l’esatta osservazione e interpretazione della legge (cd. giurisprudenza di legittimità); l’unità del diritto oggettivo nazionale ed il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni

3) FUNZIONE DI LEGITTIMITA’: Il r.c. è un mezzo di impugnazione ammesso solo per MOTIVI DI LEGITTIMITA’ la Corte può sindacare la fattispecie oggetto della propria cognizione solo per violazioni di legge e NON ANCHE sotto il profilo del merito ( N.B. a differenza del Giudizio d’appello che è un giudizio di merito)

COMPRENDERE LA DISTINZIONE TRA FUNZIONE DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO ES COMPRENDERE LA DISTINZIONE TRA FUNZIONE DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO ES. Art. 606 lett. e) MOTIVO DI R.C. «mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento» La Corte non potrà affermare che un testimone (la cui deposizione è riportata) dica il falso, ma potrà invece affermare che la MOTIVAZIONE ADDOTTA dal giudice di merito per ritenere il teste attendibile o meno NON SIA BEN ESPLICATA (difetto della motivazione)

ECCEZIONE ALLA REGOLA: IN CASO DI VIZIO DI NATURA PROCEDURALE (cd error in procedendo) Cass. Sez. Un. 42792/2001: «…In tema di ricorso relativo ad un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame degli atti processuali»

4) COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE (art.609 c.p.p.): - cognizione del procedimento LIMITATAMENTE AI MOTIVI PROPOSTI (art. 609 c.p.p.) EFFETTO PARZIALMENTE DEVOLUTIVO - la cognizione si estende altresì alle QUESTIONI RILEVABILI D’UFFICIO in ogni stato e grado del processo ( Es. incompetenza per materia o nullità assolute insanabili); questioni che NON SAREBBE STATO POSSIBILE DEDURRE IN APPELLO (es. modifica normativa intervenuta nelle more del processo) N.B. LE QUESTIONI CHE INVECE ERANO DEDUCIBILI IN APPELLO MA CHE NON SONO STATE DEDOTTE DIVENTANO INDEDUCIBILI ANCHE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

SOGGETTI LEGITTIMATI AD IMPUGNARE ART. 607 e 608 C.P.P. I soggetti legittimati sono di regola le parti del grado precedente: IMPUTATO : può proporre ricorso anche personalmente, senza l’assistenza tecnica del difensore (art. 607 c.p.p.); può ricorrere avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza di non luogo a procedere ; può ricorrere anche verso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’ Appello: può ricorrere contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in secondo grado o inappellabile; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA: può ricorrere contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte d’Assise, dal Tribunale o dal G.I.P.; N.B. Quanto alla legittimazione del DIFENSORE, questo DEVE ESSERE ISCRITTO NELL’ APPOSITO ALBO DEI PATROCINATI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE ( cd. Ricorso per saltum) ART. 569 C.P.P. LA PARTE LEGITTIMATA A PROPORRE APPELLO PUO’ PROPORRE DIRETTAMENTE IL RICORSO IN CASSAZIONE «SALTANDO» il secondo grado; Se vi è consenso da parte di tutti i legittimati a saltare l’appello NULLA QUESTIO; Se invece i soggetti legittimasti scelgono strade diverse l’art. 569 c.p.p. dispone che: nel caso di concorso con l’appello di altre parti, il ricorso per cassazione SI CONVERTE in appello ( cd. principio della conversione ex art. 580 c.p.p.); nel caso in cui invece, le parti che hanno proposto appello vi rinunciano per proporre ricorso, sarà l’appello a convertirsi in ricorso con la facoltà per le parti di aggiungere motivi nuovi;

Il r.c. può essere proposto TASSATIVAMENTE per tali motivi: MOTIVI DI RICORSO ART. 606 C.P.P. Il r.c. può essere proposto TASSATIVAMENTE per tali motivi: (CD. MEZZO DI IMPUGNAZIONE A CRITICA VINCOLATA): esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad altri poteri dello Stato e non riconosciuta ai pubblici poteri ( es. Giudice che ha emanato un provvedimento di competenza di organi legislativi cd. eccesso di potere); Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale (es. Quando ad un fatto di reato è stata data un errata qualificazione giuridica N.B. DEVE TRATTARSI DI NORME SOSTANZIALI E NON PROCESSUALI!!!

c) Inosservanza delle norme processuali stabilite A PENA DI NULLITÀ, DI INUTILIZZABILITÀ, DI INAMMISSIBILITÀ O DI DECADENZA (es. l’uso per la motivazione di prove inutilizzabili come le intercettazioni non autorizzate; oppure la celebrazione del dibattimento senza rituale citazione dell’imputato od avviso del difensore;) N.B. La disposizione richiama solo la violazione di norme che determina le specifiche patologie degli atti sopra indicate e NON MERE IRREGOLARITA’.

Mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’art. 495, co 2 ( Es. mancata acquisizione di un documento in grado di dare un alibi all’imputato); N.B. SI DEVE TRATTARE SOLO DI UN «PROVA CONTRARIA», dato il richiamo all’art. 495; LA PROVA NON ASSUNTA DEVE AVERE IL CARATTERE DELLA DECISIVITA’ : CASS. PEN. N. 37173/2008: «…è tale quell’elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione completamente diversa da quella adottata»

IL vizio di motivazione può assumere tre forme: e) MANCANZA, CONTRADDITORIETÀ O MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame IL vizio di motivazione può assumere tre forme: 1) MANCANZA DI MOTIVAZIONE: NON si deve intendere come mancanza grafica, MA UNA MANCANZA SOSTANZIALE, cioè assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l’ITER LOGICO SEGUITO, COMPRENSIBILE AL GIUDICE SOVRAORDINATO;

Cass. Pen. n. 18163/2008: ESEMPIO DI MANCANZA DI MOTIVAZIONE: «…la mancanza di motivazione può essere costituita anche dalla MANCATA RISPOSTA ad una decisiva osservazione di una parte, cioè quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» N.B. La Corte specifica però che «non possono giustificare l’annullamento della sentenza MINIME INCONGRUENZE ARGOMENTATIVE;

2) CONTRADDITTORIETÀ: ricorre quando vi è incompatibilità tra una pluralità di premesse di una decisione; quando vi è contrasto tra le premesse e la decisione adottata. N.B. TRAVISAMENTO DELLA PROVA: è una particolare forma di contraddittorietà che ricorre quando la contraddizione non è interna alla motivazione ma attiene ad UNA DISCRASIA tra gli atti processuali e la motivazione della sentenza impugnata ( ES. quando il giudice di merito ha utilizzato una prova inesistente).

Cass. Pen. n. 30440/2006 TRAVISAMENTO DELLA PROVA « …fermo restando il divieto per la Corte di ricostruire il fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito, dovrà verificare se vi è mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione anche in relazione a specifici atti indicati nel ricorso al fine di verificare l’eventuale TRAVISAMENTO DELLA PROVA, sia perché il giudice di merito ha utilizzato per la decisione una prova inesistente sia perché ha presupposto come esistente una prova mai assunta»

3) MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE: Attiene al piano argomentativo della sentenza, e ricorre quando essa E’ BASATA SU PREMESSE IMPROBABILI; su una ricostruzione dei fatti incoerente L’ILLOGICITA’ DEVE ESSERE: EVIDENTE: cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi restando ininfluenti le minime incongruenze, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (Cass. Pen. n. 12329/2010)

CASI DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO ART. ( artt. 591; 606, co ; 615 c.p.p.) I casi più frequenti di inammissibilità del ricorso per Cassazione sono: La decadenza del termine per impugnare, ovvero l’impugnazione proposta senza le formalità prescritte dalla legge ( es. mancata indicazione dei motivi); Il difetto di legittimazione ad impugnare; La non ricorribilità del provvedimento; La rinuncia al ricorso;

La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso o la loro genericità; Motivi diversi da quelli consentiti dalla legge; In caso di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (fatta eccezione per i casi dui agli art. 569 c.p.p. e 609,comma 2); Difetto di autosufficienza del ricorso (mancata indicazione degli atti da cui possa derivare un vizio di motivazione dedotto