ASPI Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2.

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Transcript della presentazione:

ASPI Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2. L'Aspi è un sistema assicurativo finanziato dai datori di lavoro che protegge i lavoratori dal rischio di perdita dell'occupazione. Entrata in vigore dall'1/1/2013, ha sostituito la Disoccupazione Ordinaria, la Requisiti Ridotti, la Mobilità Ordinaria (dall'1/1/2017).

ASPI - Beneficiari Tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori dipendenti a t.indeterminato della PA e i lavoratori agricoli (per i quali rimane in vigore la Disoccupazione Agricola). A differenza della Disoccupazione Ordinaria, possono beneficiare dell'Aspi, anche gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa DPR 602/1970.

ASPI - Requisiti Essere in stato di disoccupazione involontaria*, ossia la condizione nella quale un soggetto privo di lavoro, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa. Avere due anni di assicurazione contro la disoccupazione** e un anno contribuzione da lavoro dipendente nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto lavorativo.

Disoccupazione Involontaria* Lo stato di disoccupazione involontaria viene comprovato dal Centro dell'Impiego competente, tramite rilascio della D.I.D. (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro). Il legislatore, in un'ottica di semplificazione, ha dato facoltà al lavoratore di rilasciare la D.I.D. direttamente all'Inps all'atto di presentazione della domanda Aspi / Mini Aspi (Circolare Inps numero 154/2014).

Due anni di assicurazione contro la disoccupazione** Ossia, devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Tale requisito NON viene soddisfatto, se il lavoratore sino al 31/12/2012 aveva versato esclusivamente come socio lavoratore di cooperativa DPR 602/1970 o come apprendista. Per tali figure, l'assicurazione decorre dall'1/1/2013, giorno di entrata in vigore della normativa Aspi. Pertanto, potranno beneficiare dell'Aspi solamente dal 1/1/2015.

ASPI – in caso di Dimissioni Le dimissioni volontarie sono causa ostativa alla percezione dell'Aspi, eccezion fatta per: Dimissioni per giusta causa; Dimissioni delle lavoratrici in maternità entro l'anno di vita del nascituro; Risoluzione consensuale secondo l'art. 7, legge 604/1966 sostituito dall'art. 1, co. 40, legge 92/2012 (Riforma Monti-Fornero).

La durata dell'ASpI è variabile in base all'età anagrafica posseduta all'atto della perdita del posto di lavoro: 2014 - 8 mesi fino a 49 anni di età. - 12 mesi dai 50 anni ai 54 di età. - 14 mesi dai 55 anni di età. 2015 - 10 mesi fino a 49 anni di età. - 16 mesi dai 55 anni di età. 2016 - 12 mesi fino a 54 anni di età. - 18 mesi dai 55 anni di età. ASPI – Durata

Riduzione del 15% dopo 6 mesi. ASPI – Importo Spetta il 75% della retribuzione mensile media del biennio fino a 1.192,98 €, più il 25% dell'eccedenza, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.165,58 € (anno 2014). Riduzione del 15% dopo 6 mesi. Ulteriore riduzione del 15% dopo un anno. Sugli importi Aspi non c'è nessun prelievo contributivo.

ASPI – Presentazione della domanda La domanda deve essere presentata entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento. Il termine di due mesi decorre dalla data d'inizio del periodo indennizzabile, così individuato: 8°giorno successivo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; Data di definizionde della vertenza sindacale; Data riacquisto capacità lavorativa (in caso di malattia); 8°giorno dalla data di fine del periodo di maternità; 8°giorno dalla data di fine periodo di preavviso; 38°giorno dalla data di licenziamento per giusta causa. ASPI – Presentazione della domanda

ASPI – Contribuzione Figurativa I periodi di percezione dell'Aspi sono coperti da contribuzione figurativa sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell'ultimo biennio. Tale contribuzione è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici. La contribuzione figurativa AspI, costituisce motivo di penalizzazione per tutti coloro che si collocheranno in pensione con meno di 62 anni d'età entro il 31/12/2017 (Riforma Monti-Fornero, legge 214/2011).

L'indennità Mini AspI ha assorbito dall'1/1/2013, l'indennità di Disoccupazione con Requisiti Ridotti. La Mini AspI spetta ai lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione involontaria che, non avendo i requisiti per l'ASpI, possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente nell'anno antecedente la cessazione del rapporto lavorativo. Non è pertanto necessario il biennio di assicurazione. Mini ASPI

Per quanto concerne i beneficiari, l'importo, le cessazioni per dimissioni, il termine di presentazione della domanda e la penalizzazione economica ai fini pensionistici sono valide le stesse regole dell'Aspi. La durata, invece, differisce dall'ASpI: l'indennità Mini AspI viene concessa in relazione alla metà delle settimane di contribuzione da lavoro dipendente nell'ultimo anno antecedente la data di perdita del posto di lavoro. Mini ASPI

ASPI e Mini ASPI – Liquidazione in un'unica soluzione In via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, è prevista la possibilità di ottenere, tramite domanda all'Inps, l'indennità Aspi in un'unica soluzione per i lavoratori che intendono: Intraprendere un'attività in forma autonoma; Associarsi in cooperativa; Intraprendere un'attività di collaborazione a progetto con committente diverso dal datore di lavoro con il quale è cessato il rapporto di lavoro subordinato.

ASPI e Mini ASPI – Compatibilità/Cumulo con redditi da lavoro Le indennità Aspi e Mini Aspi, sono compatibili e cumulabili con: Redditi di lavoro autonomo e collaborazioni a progetto, sino a un massimo di 4.800 lordi per anno solare. L'Inps ridurrà il trattamento Aspi sino all'80% del reddito da lavoro autonomo/ parasubordinato. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato: L'Aspi viene sospesa d'ufficio e riattivata automaticamente dall'Istituto se il contratto di lavoro è inferiore a 6 mesi; La Mini Aspi viene sospesa d'ufficio e riattivata automaticamente dall'Istituto se il contratto di lavoro è inferiore a 5 giorni. ASPI e Mini ASPI – Compatibilità/Cumulo con redditi da lavoro

ASPI e Mini ASPI – il Modello ASPI/Com Nonostante le sospensioni/riattivazioni debbano avvenire d'ufficio, è consigliabile utilizzare questo modello per inoltrare le comunicazioni all'Inps. Oltre ai casi sopracitati, il modello deve essere utilizzato per comunicare: Inizio attività in forma autonoma; Inizio/fine del congedo di maternità; Espatrio del percettore del sussidio Aspi/Mini Aspi; Periodi di ricoveri ospedalieri.

La durata della Mobilità subirà delle variazioni, introdotte dalla legge 92/2012, sino a scomparire definitivamente dall'1/1/2017: 2014 - 12 mesi fino a 39 anni di età. - 24 mesi dai 40 anni ai 49 di età. - 36 mesi dai 50 anni di età. 2015 - 12 mesi fino a 39 anni di età. - 18 mesi dai 40 anni ai 49 di età. - 24 mesi dai 50 anni di età. 2016 - 12 mesi fino a 49 anni di età. - 18 mesi dai 50 anni di età. Mobilità – Durata

Mobilità – Precisazioni La durata della Mobilità è legata all'età anagrafica posseduta all'atto del licenziamento. Per esempio, un lavoratore con 52 anni d'età, licenziato il 31/12/2014, con un preavviso di 60 giorni, otterrà l'indennizzo per 36 mesi (e non di 24 mesi).

Mobilità – Precisazioni 2 La durata della Mobilità è legata all'anzianità aziendale posseduta all'atto del licenziamto. Per esempio, un lavoratore di 52 anni, con un'anzianità aziendale di 1 anno, otterrà l'indennità di mobilità per un solo anno.

Mobilità – Compatibilità/Cumulo con redditi da lavoro In caso di contratto da lavoro dipendente a t.determinato, l'indennità di Mobilità è sospesa e può essere riattivata al termine del contratto, se quest'ultimo è di durata pari o inferiore a 12 mesi. In caso di contratto a t.indeterminato, l'indennità di Mobilità può essere riattivata solo se non viene superato il periodo di prova. La Circolare Inps n.67/2011, chiarisce che l'indennità di Mobilità è compatibile e cumulabile con i redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 € lordi per anno solare. I redditi da co.co.pro nel limite di 8.000 € lordi per anno solare.

Mobilità – Contribuzione Figurativa I periodi di percezione della Mobilitài sono coperti da contribuzione figurativa sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Tale contribuzione è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici. La contribuzione figurativa di Mobilità, costituisce motivo di penalizzazione per tutti coloro che si collocheranno in pensione con meno di 62 anni d'età entro il 31/12/2017 (Riforma Monti-Fornero, legge 214/2011). Mobilità – Contribuzione Figurativa

Mobilità – Liquidazione in un'unica soluzione In caso di lavoro autonomo, per avviare la propria attività o associarsi in cooperativa, può essere richiesta, con apposita domanda all'Inps, la liquidazione in un'unica soluzione della Mobilità non ancora fruita. La domanda può essere ugualmente presentata anche nel caso in cui il lavoratore era già titolare di p.iva prima della messa in Mobilità.