Matrimonio: rapporto di coniugio e regime patrimoniale primario
Effetti del matrimonio Natura inderogabile degli effetti del matrimonio ex art. 160 c. c. La giurisprudenza intende la disposizione in modo rigoroso (Cass. civ., sez. I, 21.12.2012, n. 23713) e la estende anche agli accordi di separazione e di divorzio (Cass. civ., sez. I, 22.11.2007, n. 2432; Trib. Milano, 11.05.2009).
Segue Sorge lo status di coniuge: un complesso di situazioni soggettive, attive e passive, reciproche. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito (secondo Corte Cost., 16.02.2006, n. 61, la norma ha il fine di garantire il valore superiore dell’unità della compagine familiare; riguardo al cognome del figlio legittimo, v. Cass., civ., sez. I, ord., 22.09.2008, n. 23934; circa il cognome del figlio naturale, v. Cass. civ., sez. I, 15.12.2011, n. 27069, e Cass. civ., sez. I, 03.02.2011, n. 2644).
Segue Il coniuge straniero acquista la cittadinanza italiana. Sorgono effetti di diritto ereditario. Sorge l’obbligo alimentare (art. 433 c. c.). Nasce il rapporto di affinità (rinvio).
Rapporto matrimoniale Il rapporto matrimoniale non è definito dal codice civile. Tuttavia, una definizione si suole mutuare dalla legge 898/1970, c. d. legge divorzio, che definisce l’essenza del matrimonio nel rapporto inteso come comunione materiale e spirituale di vita instauratasi tra i coniugi.
Diritti e doveri nascenti dal matrimonio Diritti e doveri di natura personale (artt. 143 – 148 c. c.). Diritti e doveri di contenuto patrimoniale (art. 143, 3° co., 159 ss., c. c.).
Regola dell’accordo Promuove e realizza l’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Costituisce la massima espressione dell’autonomia privata, la quale avrebbe il ruolo di concretizzare il contenuto dei diritti e dei doveri dei coniugi, nel rispetto delle esigenze di ordine pubblico costituzionale e dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.). In concreto è arduo individuare i limiti dell’autonomia privata dei coniugi.
Natura dell’accordo Quando regolano rapporti non patrimoniali, si tratta di atti di autonomia privata non riconducibili alla figura del contratto. E’ discussa la natura giuridica, certo essendo che essi hanno carattere non vincolante ed incoercibile. Applicazione della disciplina in tema di capacità e vizi del consenso.
Rapporti personali Doveri giuridici, ma non suscettibili di esecuzione forzata. In caso di loro violazione, però, si può avere: pronuncia di addebito della separazione; risarcimento del danno per illecito c. d. endofamiliare.
Obbligo di fedeltà E’ un dovere reciproco. La sua violazione non costituisce più illecito penale, essendo state le disposizioni sui reati di adulterio (art. 559 c. p.) e di concubinato (art. 560 c. p.) dichiarati costituzionalmente illegittimi. Però l’infedeltà che sia legata da nesso di causazione con l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza costituisce causa di addebito della separazione (Cass. civ., sez. I, 14.02.2012, n. 2059; Cass. civ., sez. I, 01.06,2012, n. 8862; per l’infedeltà dopo la separazione, si veda Cass. civ., sez. I, 19.07,2010, n. 16873). Ed inoltre costituisce illecito fonte di danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. I, 01.06,2012, n. 8862, cit.).
Assistenza morale e materiale Espressione del principio di solidarietà familiare. Il suo inadempimento può rilevare in caso di separazione (Cass. civ., sez. I, 02.09,2005, n. 17710).
Dovere di coabitazione Va intesa come comunione di vita tra i coniugi e non come mera coabitazione (Cass. civ., sez. I, 11.04,2000, n. 4558). Presuppone che i coniugi, di comune accordo abbiano fissato la residenza familiare. In caso di sua violazione l’art. 142 c. c. prevede una sanzione diretta. La sua violazione non è causa di addebito se dipesa da giusta causa (Cass. civ., sez. I, 24.02.2011, n. 4540).
Dovere di contribuzione Previsto dall’art. 143, 3° co., c. c., dà vita al c. d. regime patrimoniale primario. In presenza di figli, tale obbligo va letto congiuntamente con quelli previsti dagli art. 147 e 148 c. c., recante il criterio della distribuzione del relativo peso economico in proporzione al reddito ed alla capacità di lavoro, sia professionale, sia casalingo (con equiparazione di quest’ultimo al primo).
Regime patrimoniale primario Si tratta di regole volte ad attuare il c. d. momento contributivo, espressione dei principi di solidarietà ed uguaglianza tra i coniugi, inderogabili e fondati su rigorosi criteri di parità e proporzionalità. E’ complementare alle regole di cui al Capo VI del Titolo VI, intitolato Del regime patrimoniale della famiglia, che danno vita invece al c. d. regime patrimoniale secondario, avente funzione redistributiva, vale a dire di allocazione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio.
Il disaccordo e l’intervento del giudice Possibilità prevista dall’art. 145 c. c.: - intervento del giudice in funzione conciliativa; intervento del giudice in funzione decisionale, in caso di richiesta espressa e congiunta dei coniugi. L’impossibilità di accordo può aprire la via alla separazione ovvero ad altri strumenti di tutela, quali quelli previsti dagli artt. 342 bis e 342 ter c. c.