Patologia del matrimonio. Separazione personale dei coniugi

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Patologia del matrimonio. Separazione personale dei coniugi

Separazione Rimedio transitorio nell’attesa o della riconciliazione o dello scioglimento del vincolo. Rimedio dinanzi alla crisi del rapporto matrimoniale. Non assolve ad una funzione sanzionatoria, giacché trova ragione nei seguenti presupposti (anche alternativi): intollerabilità della prosecuzione della comunione di vita tra i coniugi; rischio di grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151, 1° co., c. c.).

Effetti della separazione Sospensione dei diritti e degli obblighi dei coniugi incompatibili con la cessazione della convivenza. Non si sospendono i doveri di assistenza e reciproco rispetto, il cui contenuto tuttavia muta (Cass. civ., sez. I, 17.07.1999, n. 7566; contra Cass. civ., sez. I, 18.09.1997, n. 9287). In presenza di particolari circostanze, il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito (art. 156 bis c. c.).

Separazione consensuale Ha titolo nell’accordo dei coniugi omologato dal tribunale. L’atto di separazione è un negozio giuridico bilaterale che può contenere disposizioni sia di contenuto patrimoniale, sia riguardanti i rapporti con i figli. L’omologazione è condizione legale necessaria di efficacia dell’atto (Cass. civ., sez. I, 22.11.2007, n. 24321).

Separazione giudiziale Ha titolo nel provvedimento del giudice. Il procedimento ha natura contenziosa e si instaura su domanda di uno dei coniugi (legittimato è anche colui che abbi dato causa alla crisi del matrimonio). Il procedimento di separazione e quello di divorzio sono entrambi regolati dalla medesima disciplina (art. 4 l. divorzio).

Addebito La dichiarazione di addebito può essere pronunciata, su richiesta di uno dei coniugi, qualora l’intollerabilità della convivenza sia dipesa dall’inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 151 c. c.). Ai fini della pronuncia di addebito, deve sussistere la prova del nesso di causalità tra violazione ed intollerabilità della convivenza. Può riguardare anche entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. I, 20.04.2011, n. 9074).

Addebito e responsabilità civile Questione dibattuta è se l’addebito possa essere fonte di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c. c. Ingresso della responsabilità civile nel diritto di famiglia (Cass. civ., sez. I, 15.09.2011, n. 18853; Cass. civ., sez. I, 01.06.2012, n.8862).

Mutamento del titolo della separazione La giurisprudenza ritiene che la dichiarazione di addebitabilità debba essere contestuale alla pronuncia di separazione. Nega altresì che la domanda di addebitabilità possa essere proposta successivamente alla sentenza di separazione. Vedi Cass. civ., sez. I, 23.07.2010, n. 17349.

Riconciliazione Estingue gli effetti della separazione che può nuovamente essere richiesta solo per fatti sopravvenuti. Libertà di modi e forme (art. 157 c. c.). Si discute se il comportamento non equivoco sia un comportamento concludente ovvero se sia sufficiente la presenza di fatti obiettivi, a prescindere dall’intento delle parti (Cass. civ., sez. I, 01.10.2012, n. 16661).

Separazione di fatto Situazione determinata dai coniugi, nella loro autonomia, a prescindere dal provvedimento del giudice. Fattispecie produttiva di taluni effetti giuridici: vedi art. 235, n. 1, c. c., e art. 6 l. adozione. Va distinta dall’allontanamento ingiustificato ex art. 146 c. c.

Effetti della separazione legale sui rapporti patrimoniali Scioglie la comunione legale. Non è causa di cessazione del fondo patrimoniale. Non è causa di cessazione dell’impresa familiare. Permane il dovere di assistenza materiale sotto forma di corresponsione di un assegno di mantenimento.

Segue Il coniuge separato conserva il diritto all’assistenza previdenziale. Il coniuge separato conserva i medesimi diritti successori del coniuge non separato (salvo il caso in cui la separazione gli sia addebitata; v. infra).

Assegno di mantenimento: presupposti Non addebitabilità della separazione. Mancanza di adeguati redditi propri. Condizioni economiche dell’obbligato. Modalità di accertamento, applicazione analogica della disciplina di cui all’art. 5 l. divorzio. Si veda Cass. civ., sez. I. 20.02.2012, n. 4178; Cass. civ., sez. I. 24.04.2007, n. 9915.

Assegno alimentare Diritto fondamentale della persona. Il coniuge cui è addebitata la separazione ha diritto solo agli alimenti, se versa in stato di bisogno.

Vicende del diritto all’assegno di mantenimento L’assegno è attribuito rebus sic stantibus. La revisione si attua per mezzo di un provvedimento del giudice. E ‘ possibile applicare l’art. 5 l. divorzio, dove si prevede un meccanismo automatico di indicizzazione alle variazioni del costo della vita. Il diritto all’assegno è soggetto a vicende costitutive ed estintive.

Modalità di adempimento Il provvedimento che lo riconosce costituisce titolo esecutivo per l’esercizio del diritto in via coattiva (art. 414 c.p.c.). L’obbligo è solitamente adempiuto mediante corresponsione periodica. Si ammette, sia pure in modo non unanime, la corresponsione una tantum (prevista dalla l. divorzio).

Garanzie del diritto all’assegno Al coniuge obbligato può essere chiesto di prestare idonea garanzia reale o personale (art. 156, 5° co., c. c.). Se l’obbligato non adempie, il tribunale può disporre, su domanda del coniuge avente diritto, la distrazione dei suoi redditi o proventi da lavoro; è possibile disporre il sequestro di parte dei suoi beni (art. 156, 6° co., c. c.). Il coniuge inadempiente è punibile ai sensi dell’art. 570 c. p.

La posizione del coniuge separato rispetto alla successione Il coniuge separato, conservando lo status di coniuge, ha gli stessi diritti del coniuge non separato (art. 548, 1° co., c. c.). Il coniuge separato con addebito ha diritto ad un assegno vitalizio (legato ex lege) se, al tempo dell’apertura della successione, percepiva l’assegno alimentare ; viene parificato al coniuge divorziato per il diritto alla pensione di reversibilità e ad altre indennità.