IL “CEDOLINO UNICO” Legge 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), art. 2, comma 197: a decorrere dall’ anno 2011 il pagamento delle competenze.

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Transcript della presentazione:

IL “CEDOLINO UNICO” Legge 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), art. 2, comma 197: a decorrere dall’ anno 2011 il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale statale è disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal NoiPA (ex SPT).

Principali novità per le scuole: - a decorrere dal 1/1/2011 le competenze accessorie ( fondo dell’ istituzione scolastica, funzioni strumentali, ecc.) al personale sono pagate con le modalità previste dal cedolino unico e non più direttamente dalle scuole; - a decorrere dal 1/1/2013 anche il pagamento degli stipendi del personale supplente breve viene effettuato secondo le modalità previste dal cedolino unico e non più direttamente dalle scuole;

Come funziona Le istituzioni scolastiche non ricevono più direttamente i fondi ma la comunicazione di una “disponibilità di fondi” al sistema NoiPA, che non deve essere prevista in bilancio.

Le competenze fisse ed accessorie sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti. Le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo (DL 78/2010 art. 4 c. 4-ter)

La dotazione finanziaria complessiva a disposizione di ciascuna Istituzione scolastica e' individuata con il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del presente articolo, emanato per l'anno finanziario in corso, e dalle somme determinate per gli anni precedenti e non ancora utilizzate. (Decreto MEF 1/12/2010 art. 7 c. 2)

Restano iscritte nei bilanci delle Istituzioni scolastiche le somme accreditate dal MIUR a tutto il 31 dicembre 2010 per compensi accessori… Le competenze accessorie dovute per l'a.s. 2010/11 dovranno essere pagate da ciascuna Istituzione utilizzando le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le nuove modalità (Decreto MEF 1/12/2010 art. 16)

Le scuole inseriscono sul SIDI i contratti di supplenza la DG bilancio ripartisce i fondi disponibili tra i POS Le scuole inseriscono su SIDI - Funzioni NoiPA gli importi dei compensi

Le scuole, in quanto POS, inseriscono attraverso il SIDI gli elenchi di liquidazione specificanti il beneficiario, la tipologia contrattuale del compenso e l'importo lordo dipendente. NoiPA provvede: al calcolo del netto e degli oneri fiscali e contributivi; alle comunicazioni mensili agli enti di previdenza; alla presentazione del 770.

Continuano ad essere pagati secondo le modalità previgenti: I compensi erogati con disponibilità assegnate da enti terzi; Rimborsi di spese di missione o similari e l'erogazione di somme a titolo risarcitorio

I controlli Rimangono fermi i controlli, in capo ai revisori dei conti, sulla contrattazione di istituto e sulle dichiarazioni dei POS, circa le competenze accessorie spettanti, sulla base delle quali SPT in qualità di mero intermediario provvede ai relativi pagamenti (nota MIUR prot. 3980 del 16/5/2011)

La comunicazione a NoiPA dei compensi deve essere convalidata sia dal DS che dal DSGA.

Il personale per il quale gli uffici possono ordinare il pagamento delle competenze accessorie può essere solo il personale dipendente. Per i contratti di supplenza NoiPA verifica che quanto comunicato non superi il valore tabellare previsto per la qualifica, rapportato al periodo di servizio.

Le scuole possono chiedere stampe riepilogative dei pagamenti effettuati, in funzione ad es. del periodo di emissione e della fattispecie di accessorio.

Scuole in sofferenza finanziaria: gli interventi del MIUR Invita le scuole ad essere flessibili nella gestione della cassa Assegna direttamente a Comuni e Regioni le spese per TARSU, visite fiscali, mensa

Chiarisce che la scuola non può accertare entrate a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione Risparmia sui contratti di pulizia, i compensi ai revisori, i finanziamenti tramite gli USR Taglia le indennità di funzioni superiori

Chiede alle scuole di attingere all’avanzo di amministrazione “per far fronte ad eventuali deficienze di competenza” Contributo straordinario a fine esercizio finanziario “sulla base del raffronto delle passività con il fondo cassa e le altre attività al netto dei residui attivi dello Stato”

Punti critici Sperequazioni Compatibilità con l’autonomia scolastica Il MIUR non tiene conto che di solito i finanziamenti da terzi sono vincolati Il MIUR non tiene conto dei debiti fuori bilancio

“Si rammenta la necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa. In particolare, ai finanziamenti vincolati deve corrispondere, successivamente all’accertamento della somma, un impegno di spesa... I finanziamenti non vincolati dovranno essere impegnati al perfezionamento dell’obbligazione giuridica (es. contratti di supplenza breve).” (istruzioni PA 2010)

Cosa fanno le scuole ? Contenimento delle spese ? Anticipi di cassa Economie sul fondo d'istituto Ricorso ai contributi delle famiglie

Comunicano a SIDI impegni per supplenze superiori a quelli effettivi Debiti fuori bilancio o accertamenti “inventati” Mancato pagamento oneri fiscali e contributivi Mancato pagamento compensi accessori (in particolare: ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti; indennità di funzioni superiori al collaboratore vicario)

Il superamento del budget delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti cosituisce danno all’erario ? E il conferimento di incarico di collaboratore vicario ?

Debiti fuori bilancio Circolare RGS n. 7 del 5/2/2008: spese continuative e ricorrenti indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, per le quali non è stato possibile assumere l’impegno unicamente per carenza dello stanziamento  Sono assimilabili a sopravvenienze passive

Qualora nel corso dell’esercizio l’andamento della spesa sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, il Ministro dispone variazioni compensative (L. 266/2005 art. 1 c. 21) La mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell’andamento della spesa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle previsioni è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare (DL 112/2008 art. 60 comma 14).

Obbligo di denuncia per danno all’erario Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi e' tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente (DPR 3/1957 art. 20 c. 2)

“. la terminologia usata (ad es “...la terminologia usata (ad es. l'uso dei termini … ispettore generale di cui all'art. 20 del DPR 3/57) va interpretata alla luce dell'evoluzione della legislazione, della contrattazione collettiva... circa la denominazione delle qualifiche e le funzioni esercitate... Ovviamente, anche gli organi di controllo sono tenuti alla denuncia di fatti dannosi per la finanza pubblica” (nota Procuratore Generale CdC 9434 del 2/8/2007)

“Il dipendente... fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza” (DPR 62/2013 art. 8)