Testo Unico sulla Rappresentanza CGIL CISL UIL- Confindustria

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RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO Dott.ssa Chiara Fantinato Consulente del Lavoro.
Transcript della presentazione:

Testo Unico sulla Rappresentanza CGIL CISL UIL- Confindustria ACCORDO DEL 10 GENNAIO 2014

Premessa Le relazioni industriali sono un fattore strategico per la tutela del lavoro e la difesa e lo sviluppo di un sistema economico e industriale. Questo spiega perché il tema è considerato importante e centrale soprattutto in una fase come quella che stiamo vivendo. Buone ed efficaci relazioni industriali presuppongo sistemi di regolazione efficaci, atteggiamenti cooperativi dei diversi attori sociali, capacità di adattamento/reazione al mutare del contesto esterno. 2

Le relazioni industriali hanno a che fare, quindi, con il tema della efficacia e validità dei contratti, della rappresentanza e della sua misurazione: Non è un tema nuovo, anche se nel corso della storia democratica dell’Italia ha avuto rilevanza e soluzioni diverse. Soprattutto negli ultimi 10-15 anni sono entrati in crisi i sistemi di regolazione. Per questo la Cisl si è battuta per regole che le rendano efficace e al contempo per la loro evoluzione in senso partecipativo verso una vera democrazia industriale. L’accordo è importante affinché renda più attenta la riflessione della politica sul ricorso alla legge che a nostro avviso avrebbe potuto ledere l’efficacia dell’azione e l’autonomia delle parti sociali, come avvenuto nella storia dei paesi dove la legge ha sostituito l’autonomia collettiva di parti che si auto-riconoscono e si legittimano reciprocamente come soggetti di rappresentanza. 3

DAL 2009 INIZIANO A MANIFESTARSI I PROBLEMI PIU’ RILEVANTI IL CONTESTO DAL 2009 INIZIANO A MANIFESTARSI I PROBLEMI PIU’ RILEVANTI Nei metalmeccanici, ad es., dal CCNL 2001 la Fiom utilizza l’argomento della democrazia per giustificare fuga dalle responsabilità CCSL FIAT (2010): Referendum, Cause Fiom per RSA… UTILIZZO DEI TRIBUNALI per regolare rapporti nei luoghi di lavoro: assemblee, quota 1/3 RSU… raccogliendo insuccessi

In conclusione: La riforma del modello contrattuale, anche in categorie come i metalmeccanici dove si sono avuti i contratti separati, ha fatto evolvere il sistema delle relazioni sindacali ingessato da tempo: ha consentito uno sviluppo in positivo di nuovi modelli e una risposta alle nuove questioni aperte dalla crisi e dalla globalizzazione Ha evitato che l’immobilismo sindacale (derivato da un pluralismo di modelli e di strategie e dalla sostanziale assenza di regole cogenti) accentuasse ulteriormente la crisi di rappresentanza del sindacalismo. Ha fatto però emergere anche la necessità di arrivare ad una regolamentazione per evitare che comportamenti e modelli fortemente divergenti tra le parti mettano in crisi le relazioni industriali. il sindacalismo confederale deve continuare ad anticipare le necessità di cambiamento. Questo accordo può agevolare questa fase di rinnovamento e riorganizzazione già avviata in Cisl. 5

CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI Testo Unico sulla Rappresentanza – Confindustria CGIL CISL UIL , 10 gennaio 2014 Il TESTO UNICO: COMPOSTO DA 4 PARTI e CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI PARTE 1: misura e certificazioni della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria; PARTE 2: regolamentazione della rappresentanze; PARTE 3: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale; PARTE 4: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento;

Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL Organizzazioni firmatarie Accordo Interconfederali: 28 giugno 2011; Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013; Accordo 10 gennaio 2014. INDICATORE basato : 50% DATI ASSOCIATIVI (tessere) + 50% voti rinnovi RSU. LO STESSO SISTEMA USATO NEL PUBBLICO IMPIEGO.

Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL DELEGA(tessera): contenere nome OO.SS. e cc bancario. QUOTA ASSOCIATIVA: definita da percentuale sui minimi di gennaio di ogni anno individuato da OGNI CCNL. «non potrà essere inferiore» …  Quindi valore iscrizione uguale per TUTTI. (no dumping tessere low-cost) ISCRIZIONE: come oggi. REVOCA DELEGA: per iscritto con effetto al termine del mese di notifica all’azienda. >>Saranno accettate deleghe anche di altre OO.SS. SOLO SE ADERISCONO E SI IMPEGNANO a rispettare e accettare A.I. 28/6/12, Protocollo 31/5/13.<<

Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL ISCRITTI:  INPS: riceverà dalle aziende mensilmente (UNIEMENS) il numero degli iscritti per singola OOSS e per singolo CCNL attraverso specifici codici attribuiti. Elaborerà annualmente (gennaio-dicembre) e aggregherà i dati per singola Organizzazione. La rappresentanza sarà quindi data da: somma rilevazioni mensili / 12. (Per il 2014 la rilevazione sarà del 2° semestre). L’ Azienda comunicherà la forma di rappresentanza presente (RSU, RSA, nessuna…) per le aziende superiori ai 15 dipendenti.

Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL VOTI RSU:  COMITATO DEI GARANTI Provinciale ( o organismo analogo) Riceve i dati dei rinnovi RSU: Commissioni Elettorali dovranno inviare copia verbali. VERIFICA RSU: in carica a luglio di ogni anno e  invio DATI (voti per singola organizzazione, numero RSU…) al CNEL entro gennaio successivo.

Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL CNEL*: Riceve i dati degli iscritti dall’INPS. Riceve i dati dei rinnovi RSU da Comitati prov.li dei Garanti. Elabora la media semplice tra % iscritti totale/iscritti e %voti ottenuti rinnovi RSU/ totale votanti. Ognuno dei due dati pesa per il 50%. Comunicazione del peso della singola rappresentatività entro il mese di maggio dell’anno successivo. * Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (organo dello Stato)

Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL Le medie costruite dal CNEL serviranno a: Verificare il raggiungimento della soglia del 5%.  soglia d’accesso minima Verificare le maggioranze del 50%+1 per validità rinnovi CCNL. Verificare le maggioranze per presentazione piattaforma (dato disponibile 6 mesi prima presentazione)

Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA Cgil Cisl Uil, per aziende con + 15 dipendenti, si impegnano a dotarsi di UNA SOLA FORMA DI RAPPRESENTANZA Per aziende +15 dipendenti, oggi senza rappresentanza, si possono costituire anche RSA ma ad invarianza di costi. Alla scadenza RSA, si può passare alla RSU se deciso da OO.SS. che rappresentano 50%+1 a livello nazionale.

Parte 2:REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA IMPORTANTE NOVITA’: In caso di cessione d’azienda o comunque dove si applica l’art.2012 Codice Civile, la RSU in carica vi rimane sino a TRE MESI DOPO il trasferimento, termine entro il quale si dovrà provvedere a nuove elezioni.

Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA – modalità di costituzione e funzionamento RSU Vengono riprese le regole dell’A.I. 20 dicembre 1993 con gli adattamenti RSU eleggibili nelle aziende >15 dipendenti Iniziativa dei firmatari (e rispettive federazioni) A.I. 28/6/2012, Protocollo 31/5/2013 e A.I. 10/1/2014. Anche firmatari CCNL che aderiscano agli accordi precedenti. Anche le organizzazioni sindacali che accettino i regolamenti e raccolgono il 5% delle firme

Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA modalità di costituzione e funzionamento RSU Cgil Cisl Uil, per aziende con + 15 dipendenti, si impegnano a dotarsi di UNA SOLA FORMA DI RAPPRESENTANZA Per aziende +15 dipendenti, oggi senza rappresentanza, si possono costituire anche RSA ma ad invarianza di costi. Alla scadenza RSA, si può passare alla RSU se deciso da OOSS che rappresentano 50%+1 a livello nazionale.

Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA modalità di costituzione e funzionamento RSU Spettano ai soli firmatari del CCNL: le 3 ore di assemblea di «organizzazione» I permessi non retribuiti art.24 l. 300/70 Il diritto di affissione art.25 .l300/70

modalità di costituzione e funzionamento RSU Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA – modalità di costituzione e funzionamento RSU Il CAMBIO DI APPARTENENZA SINDACALE di un componente RSU, ne comporta la sua DECADENZA e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista originaria di appartenenza del sostituto*. Le decisioni delle RSU sono assunte a maggioranza. In caso di imprese plurilocalizzate si potrà definire un «coordinamento» del quale servirà definirne poteri e competenze.

modalità di costituzione e funzionamento RSU Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA modalità di costituzione e funzionamento RSU Alle elezioni RSU potranno partecipare: Organizzazioni di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie oppure organizzazioni firmatarie del CCNL. Altre organizzazioni che accettino i contenuti degli A.I. 28/6/11, del Protocollo 31/5/13 e A.I. 10/1/14. Per questi ultimi servono firme pari al 5% aventi diritto o almeno 3 firme nelle aziende da 16 a 59 dipendenti. Ciascuna lista può essere maggiorata di 2/3 per collegio.

Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA modalità di costituzione e funzionamento RSU L’attribuzione dei seggi avverrà in modo PROPORZIONALE. Per l’attribuzione dei posti non assegnati, si applicherà il criterio dei RESTI PIU’ ALTI. Scompare ogni forma di Patto di Solidarietà. Per eleggere 3 RSU la soglia minima per accedere ad un seggio è pari al 16,5%+1

Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE Hanno diritto a contrattare il CCNL le federazioni delle OO.SS. firmatarie (o aderenti) del A.I. 28/6/11, Protocollo 31/5/13 e A.I. 10/1/14 che hanno rappresentatività pari almeno al 5% (CNEL). Modalità di definizione della Piattaforma, delegazione trattante e relative attribuzioni da decidere nelle singole FEDERAZIONI di categoria.

Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE Diritti sindacali previsti dalla L.300, art.19 e successivi, a chi ha 5% rappresentanza E che abbia partecipato alla trattativa. Se non si arriva a piattaforma unitaria, vale quella presentata dal 50%+1 di rappresentatività del settore.

Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE Il CCNL sarà sottoposto a CONSULTAZIONE CERTIFICATA* a MAGGIORANZA SEMPLICE, le cui regole vanno definite tra CATEGORIE NAZIONALI. Il CCNL firmato anche dalla maggioranza che ha il 50%+1 di rappresentatività, dopo la consultazione certificata, VALE PER TUTTI. Il CCNL sarà efficace ed esigibile per tutti i lavoratori e per tutte le OO.SS. firmatarie e/o aderenti. * vanno definite le modalità!!!

Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE I CONTRATTI AZIENDALI approvati dalla maggioranza delle RSU VALGONO E VINCOLANO tutte le OO.SS. firmatarie o aderenti agli A.I. 28/6/11, del Protocollo 31/5/13 e A.I. 10/1/14. Il CCNL sarà efficace ed esigibile per tutti i lavoratori e per tutte le OO.SS. firmatarie e/o aderenti.

Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE Il REFERENDUM è valido se partecipa al voto 50%+1 aventi diritto e vale la decisione della MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI in presenza di RSA.

Parte Terza: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE I CONTRATTI AZIENDALI possono definire INTESE MODIFICATIVE con le regole e nei limiti previsti dai CCNL VIGENTI (deroghe). Queste VALGONO e VINCOLANO tutte le OO.SS. e hanno efficacia generale.

Parte Quarta: CLAUSOLE E PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO I CONTRATTI NAZIONALI dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento per l’ESIGIBILITA’ degli impegni e la prevenzione del conflitto. I CONTRATTI NAZIONALI dovranno definire le SANZIONI relative all’inesigibilità dei CCNL. Le SANZIONI saranno per le OO.SS. (temporanea sospensione dei diritti sindacali ed agibilità) e per le AZIENDE (pecuniaria). NESSUNA SANZIONE AI SINGOLI LAVORATORI.

CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI Le Parti firmatarie si impegnano a far rispettare le regole ad OGNI LIVELLO. In attesa del recepimento nei CCNL, le violazioni saranno oggetto di PROCEDURA ARBITRALE a livello CONFEDERALE. COLLEGIO ARBITRALE composto in modo paritetico + un presidente. Il Collegio definirà, entro 10 giorni dalla sua composizione, le misure da applicare in caso di inadempimento

SONO IMMEDIATAMENTE APPLICATIVI: EFFETTI DELL’ACCORDO SONO IMMEDIATAMENTE APPLICATIVI: Rinnovi RSU elette tutte su base PROPORZIONALE; Sparisce la quota 1/3; Ogni organizzazione può presentare liste nelle aziende dov’è già presente con RSU e concorre al totale dei delegati da eleggere; Nelle aziende di nuova sindacalizzazione o che non hanno mai avuto RSU, si possono nominare le RSA;

SONO IMMEDIATAMENTE APPLICATIVI: EFFETTI DELL’ACCORDO SONO IMMEDIATAMENTE APPLICATIVI: Piattaforme CCNL presentabili in modo unitario o da chi ha 50%+1 di RAPPRESENTATIVITA’ Nazionale; CCNL: Validità, esigibilità, CCNL erga omnes;

EFFETTI DELL’ACCORDO I CCNL DEVONO DEFINIRE: Recepimento dell’Accordo Interconfederale; Le modalità di definizione delle Piattaforme, la delegazione trattante e le relative attribuzioni; Le modalità di consultazione certificata a maggioranza semplice; Le clausole e procedure di raffreddamento ed esigibilità; Le conseguenze sanzionatorie per entrambe le parti.

Questo accordo rappresenta un risultato di straordinaria importanza e costituisce un riferimento normativo completo ed omogeneo per l’esercizio dell’attività sindacale e lo svolgimento della contrattazione. IMPORTANTE ADESSO DARE MASSIMA DIFFUSIONE IN TUTTI I POSTI DI LAVORO E TRA TUTTI I NOSTRI DELEGATI, RSU, RSA, SAS BUON LAVORO!