IMPIEGHI IN USI NON TASSATI. Ing. Giuseppe Velleca

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IMPIEGHI IN USI NON TASSATI. Ing. Giuseppe Velleca IMPIEGO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN USI PER I QUALI SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA: USI ESENTI ED USI SOGGETTI AD ALIQUOTE RIDOTTE. IMPIEGHI IN USI NON TASSATI. Ing. Giuseppe Velleca Responsabile Ambito Contabilità e Riscossione AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche Area Procedure e Controlli Settore Accise CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA Ancona, 29 maggio 2014

Parleremo di…… impieghi agevolati e modalità di accesso alle agevolazioni dei prodotti energetici e dell’energia elettrica usi esclusi dalla tassazione (cd. fuori campo) dei prodotti energetici e dell’energia elettrica e procedure per ottenere l’esclusione dalla tassazione impieghi agevolati degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio impieghi agevolati dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche altre agevolazioni

REGIME DELLE ACCISE USI SOTTOPOSTI USI NON SOTTOPOSTI PAGAMENTO ACCISA USI AGEVOLATI ALIQUOTA RIDOTTA ESENTE

Benzina: 730,80 euro per mille litri Petrolio lampante o cherosene Prodotti energetici per i quali sono fissate specifiche aliquote di accisa (valori attualmente vigenti) - Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA Benzina: 730,80 euro per mille litri Petrolio lampante o cherosene usato come carburante: 337,49064 euro per mille litri usato come combustibile per riscaldamento: 337,49064 euro per mille litri Oli da gas o gasolio usato come carburante: 619,80 euro per mille litri usato come combustibile per riscaldamento: 403,21391 euro per mille litri

Prodotti energetici per i quali sono fissate specifiche aliquote di accisa (valori attualmente vigenti) - Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA Olio combustibile denso usato per riscaldamento (*): ad alto tenore di zolfo (ATZ): 128,26775 euro per mille kg a basso tenore di zolfo (BTZ): 64,2421 euro per mille kg Olio combustibile denso per uso industriale (*): ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille kg a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille kg Gas di petrolio liquefatti usati come carburante: 267,77 euro per mille kg usati come combustibile per riscaldamento: 189,94458 euro per mille kg (*) sono stabilite ulteriori aliquote per gli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi in base a percentuali fissate di O.C. densi e di gasolio impiegati nelle miscele

Prodotti energetici per i quali sono fissate specifiche aliquote di accisa (valori attualmente vigenti) - Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA Gas naturale per autotrazione: 0,00331 euro per metro cubo per combustione per usi industriali: 0,012498 euro per metro cubo (*) per combustione per usi civili: -per consumi fino a 120 metri cubi annui 0,044 euro per metro cubo -per consumi superiori a 120 e fino a 480 metri cubi annui 0,175 euro per metro cubo -per consumi superiori a 480 e fino a 1560 metri cubi annui 0,170 euro per metro cubo -per consumi superiori a 1560 metri cubi annui 0,186 euro per metro cubo (*) E’ ridotta del 40% per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (art. 24, c. 5, legge n. 388/2000 e successive proroghe; riduzione resa strutturale dal 1/1/2009 con art. 2, c. 11, legge n. 203/2008)

Carbone, lignite e coke impiegati per uso riscaldamento: Prodotti energetici per i quali sono fissate specifiche aliquote di accisa (valori attualmente vigenti) - Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA Carbone, lignite e coke impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille kg da parte di soggetti diversi da imprese: 9,20 euro per mille kg

“Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici “Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte”

“Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici Agevolazione 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento Esenzione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti

“Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici Agevolazione 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci 30% aliquota normale 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica - gasolio: 22% aliquota normale - oli vegetali non modificati chimicamente: Esenzione - Benzina: 49% aliquota normale 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione Esenzione

“Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici Agevolazione 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati Esenzione 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall’Amministrazione finanziaria 30% aliquota normale 9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale)

“Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici Agevolazione 10. Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi € 11,73/1.000 mc 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica: -oli vegetali non modificati chimicamente - gas naturale - gas di petrolio liquefatti - gasolio -olio combustibile e oli minerali greggi, naturali - carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) Esenzione € 0,0004493/mc € 0,6817/1.000 kg € 12,72601/1.000 litri € 15,33154/1.000 kg € 2,60/1.000 kg

“Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici Agevolazione 11. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato: oli vegetali non modificati chimicamente -gasolio -olio combustibile e oli minerali greggi, naturali -gas naturale -gas di petrolio liquefatti -carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) Esenzione € 3,817803 /1000 litri € 4,599462/1000 kg € 0,0001348/mc € 0,20451/1.000 kg € 0,78/1.000 kg

L’agevolazione è accordata: “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici Impieghi 11. L’agevolazione è accordata: ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni

“Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici 11. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di e.e. rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del MISE……I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell’anno precedente al quinquennio di riferimento. (dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, alla produzione combinata di e.e. e calore, per l’individuazione delle quantità di combustibile soggette alle aliquote sulla produzione di e.e., continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’AEEG con delibera n. 16/98, ridotti nella misura del 12 per cento-art. 3 bis, c.2, d.l. n. 16/2012)

Impieghi Agevolazione 12. 13. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici Impieghi Agevolazione 12. Azionamento autovetture da noleggio da piazza benzina gasolio g.p.l. gas naturale € 359,00/1.000 litri € 330,00/1.000 litri 40% aliq. norm. 13. Azionamento delle autoambulanze

“Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici Agevolazione 14. Produzione di magnesio da acqua di mare Esenzione 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico 10% aliquota normale 16. Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi

“Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici Agevolazione 16-bis Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti Aliquote ridotte/Esenzione per benzina, gasolio, gpl e gas naturale usati come carburanti per motori/combustibili per riscaldamento

Come si accede alle principali agevolazioni – prodotti energetici Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento D.M. 15 maggio 1995, n. 322 (Regolamento recante norme per l’impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l’esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa)

Come si accede alle principali agevolazioni-prodotti energetici - D. M Come si accede alle principali agevolazioni-prodotti energetici - D.M. n. 322/1995 Ai prodotti per i quali è stabilita una specifica aliquota di accisa -con le eccezioni del gas naturale e del carbone, lignite e coke- si applicano le disposizioni del Capo I del decreto: art. 2, c.10, impiego di prodotti denaturati (non sono previsti particolari adempimenti a carico dell’utilizzatore, non già titolare di un deposito di prodotti energetici, se non la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione preventiva, all’Ufficio delle Dogane competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari) art. 3, impiego di prodotti non denaturati (è prevista la denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di “destinatario registrato”, la licenza, la tenuta di un registro di carico e scarico); con la stessa procedura è anche previsto l’impiego di prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso in contanti o mediante accredito d’imposta

Come si accede alle principali agevolazioni – prodotti energetici - D Come si accede alle principali agevolazioni – prodotti energetici - D.M. n. 322/1995 Ai prodotti energetici per i quali non è stabilita una specifica aliquota di accisa si applica il Capo II del decreto; Ai prodotti che sono energetici solo quando destinati all’uso di carburazione o di combustione (metilico di origine non sintetica, oli vegetali, biodiesel) si applica ancora il Capo II solo quando sono avviati a tali usi. Lo stesso regime di vigilanza si applica quando questi ultimi prodotti sono impiegati negli usi cosiddetti “fuori campo” (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici) art. 9, comma 8, impiego prodotti denaturati o condizionati in recipienti sigillati (non sono previsti particolari adempimenti a carico dell’utilizzatore se non la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione, “una tantum”, all’Ufficio delle Dogane competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari) art. 10, impiego di prodotti non denaturati né condizionati (è prevista la denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di “utilizzatore di prodotti energetici non soggetti ad accisa”, la tenuta di un registro di carico e scarico).

Come si accede alle principali agevolazioni - prodotti energetici Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica Le modalità per accedere alle due agevolazioni sono contenute nelle circolari dell’Agenzia delle Dogane n. 33/D del 15.09.2006 e n. 5/D del 12.03.2010 (in ogni caso è prevista la presentazione di documentata istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, la possibilità di utilizzare prodotti in sospensione d’imposta con l’assunzione della qualifica di “destinatario registrato”, ovvero prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso della differenza d’imposta dovuta……..). DIRE QUESTO E QUELLO

Come si accede alle principali agevolazioni - prodotti energetici Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali L’agevolazione è disciplinata dal Decreto del MEF 6 agosto 2008, n. 165, e le modalità di accesso al beneficio da parte del titolare dell’impianto centralizzato sono descritte nell’art. 3 del decreto (presentazione di documentata istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, verifica dell’impianto, rilascio autorizzazione ad utilizzare gpl agevolato)

ALIQUOTE VIGENTI DELL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA ART. 52 TUA Per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,0227 per ogni kWh (*) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: per i consumi mensili fino a 200.000 kWh: euro 0,0125 per kWh per i consumi mensili tra 200.000 e 1.200.000 kWh: euro 0,0075 per kWh per i consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh: euro 0,0125 per kWh per i primi 200.000 kWh ed euro 4.820,00 mensili per gli ulteriori consumi (*) così aumentata dal 1/1/2012 con Decreto MEF 30/12/2011 a seguito della soppressione, con la stessa decorrenza, dell’addizionale comunale all’accisa sull’e.e. nelle regioni a statuto ordinario ex art. 2, c. 6 D.Lgs. 14/3/2011, n. 23. Le addizionali comunali e provinciali sono state soppresse nelle regioni a statuto ordinario dal 1/1/2012 e nelle regioni a statuto speciale dal 1/4/2012 (art. 6 D.L. n. 511/88 abrogato dall’art. 4, c. 10, D.L. n. 16/2012)

ALIQUOTE VIGENTI DELL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA ART. 52 TUA Per poter applicare l’aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell’imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo dei soggetti che producono e.e. per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente (art. 3 bis, c. 4, D.L. n. 16/2012)

ENERGIA ELETTRICA - USI ESENTI DALL’ ACCISA – ART. 52 TUA Utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh……….;

prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; ENERGIA ELETTRICA NON SOTTOPOSTA AD ACCISA (cd. usi fuori dal campo di applicazione della tassazione) – ART. 52 TUA Prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; (segue)

impiegata nei processi mineralogici; ENERGIA ELETTRICA NON SOTTOPOSTA AD ACCISA (cd. usi fuori dal campo di applicazione della tassazione) - Art. 52 del TUA utilizzata principalmente per la riduzione chimica (*) e nei processi elettrolitici e metallurgici; impiegata nei processi mineralogici; impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% (**). (*) Energia elettrica impiegata, in misura superiore al 50% di quella complessivamente impiegata nel processo di ossidoriduzione, come riscaldamento (per effetto Joule) per fornire l’energia di attivazione necessaria affinché una reazione di ossidoriduzione, non elettrolitica, abbia luogo (Circ. 37/D/2007). (**)Per “costo di un prodotto” s’intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa (costo calcolato in media per unità); per “costo dell’elettricità” s’intende l’effettivo valore d’acquisto dell’elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell’impresa.

PRODOTTI ENERGETICI UTILIZZATI IN IMPIEGHI COSIDDETTI FUORI CAMPO E QUINDI NON TASSATI - Art. 21, comma 13, del TUA Le disposizioni relative alla tassazione, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 21 del TUA, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati: per la riduzione chimica nei processi elettrolitici nei processi metallurgici nei processi mineralogici (classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” di cui al Reg. (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea e successive modificazioni)

processi metallurgici Per l’individuazione (non esaustiva) dei processi metallurgici si fa riferimento alla Sottosezione DJ 27 (Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo) del Reg. (CEE) n. 3037/90 siderurgia fabbricazione di tubi (di ghisa e di acciaio) altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio (stiratura a freddo, laminazione a freddo di nastri, profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, trafilatura) produzione di metalli di base non ferrosi (di metalli preziosi e semilavorati, di alluminio e semilavorati, di zinco, piombo e stagno e semilavorati, di rame e semilavorati, di altri metalli non ferrosi e semilavorati) fonderie (fusione di ghisa, di acciaio, di metalli leggeri e di altri metalli non ferrosi)

PROCESSI MINERALOGICI Per l’individuazione dei processi mineralogici si fa riferimento alla Sottosezione DI 26 (Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) del Reg. (CEE) n. 3037/90 fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro (fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro piano, fabbricazione e lavorazione di vetro cavo e di altro vetro, fabbricazione di fibre di vetro); fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia e la fabbricazione di prodotti ceramici refrattari (fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed ornamentali, articoli sanitari, isolatori e pezzi isolanti, prodotti per uso tecnico e industriale, altri prodotti ceramici,fabbricazione di prodotti ceramici refrattari); fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;

PROCESSI MINERALOGICI fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta produzione di cemento, calce, gesso fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso (fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e in gesso per l’edilizia, produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, produzione di malta, fabbricazione di prodotti in fibrocemento, fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento) taglio, la modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi (fabbricazione di prodotti, fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi)

Nell’ambito dei suddetti processi quali sono i consumi esclusi dalla tassazione? Sono quelli dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo ed i consumi connessi al processo, quali quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio (ad es. è fuori campo il combustibile impiegato per il riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a caldo)

Nell’ambito dei suddetti processi quali sono i consumi tassati? ………. sono viceversa tassati : i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica necessaria al processo e quelli utilizzati per le attività collaterali dello stabilimento e, in generale, i consumi relativi alla climatizzazione ed all’illuminazione degli ambienti, quelli relativi ai servizi di impianto -bagni, mensa, spogliatoi, uffici- ai magazzini delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti e alle attività relative alla commercializzazione del prodotto i consumi di energia elettrica relativi all’illuminazione ed al riscaldamento degli ambienti o, in generale, i consumi relativi ai servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATA NEGLI USI FUORI CAMPO Presentazione di apposita istanza da parte del soggetto obbligato d’imposta all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, corredata di documentazione tecnica opportunamente redatta al fine di individuare il processo produttivo, eventuali contatori per la discriminazione dei consumi diversamente tassati (impieghi fuori campo e non), nonché ogni utile elemento atto a comprovare la sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio richiesto Verifica sopralluogo da parte dell’Ufficio delle Dogane per appurare la spettanza e l’entità del beneficio distinguendo i consumi fuori campo rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale nel quale il processo in questione viene realizzato Riconoscimento del beneficio da parte dell’Ufficio delle Dogane (esclusione dalla tassazione degli usi fuori campo)

PROCEDURA RICONOSCIMENTO ESCLUSIONE TASSAZIONE PRODOTTI ENERGETICI-DIVERSI DAL GAS NATURALE- IMPIEGATI NEGLI USI FUORI CAMPO Si applicano le disposizioni del Capo II, art. 10, del D.M. 17.05.1995, n. 322, pertanto, l’utilizzatore deve presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente: la denuncia di attività contenente i dati per l’identificazione della ditta e dell’ubicazione dell’impianto una relazione tecnica, a corredo della denuncia, con allegate la planimetria dell’impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti, riportante, tra l’altro, le modalità di impiego dei prodotti, i processi di lavorazione e i prodotti ottenuti dalle lavorazioni un registro di carico e scarico per la contabilizzazione dei prodotti ricevuti ed utilizzati nel particolare impiego

PROCEDURA PER RICONOSCIMENTO ESCLUSIONE TASSAZIONE PRODOTTI ENERGETICI -DIVERSI DAL GAS NATURALE- IMPIEGATI NEGLI USI FUORI CAMPO L’ufficio, ricevuta la denuncia: identifica il richiedente come “utilizzatore di prodotti energetici negli impieghi di cui all’art. 21, comma 13, del Testo unico delle accise” effettua la ricognizione dell’opificio identifica, anche con esperimenti di lavorazione, i parametri per il riscontro della regolarità dell’impiego e prescrive le misure necessarie per il controllo dell’utilizzazione dei prodotti consegna alla ditta un esemplare del verbale di ricognizione insieme ad un esemplare della denuncia. La ditta può così iniziare l’attività e per l’approvvigionamento dei prodotti energetici presenta al fornitore una dichiarazione attestante l’avvenuto espletamento della procedura di cui all’art. 10 del D.M. n. 322/1995.

PROCEDURA RICONOSCIMENTO ESCLUSIONE TASSAZIONE GAS NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI FUORI CAMPO Nel caso di impiego esclusivo del gas naturale in usi fuori campo, l’utilizzatore presenta apposita istanza al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale (soggetto obbligato d’imposta), fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) e 48 del DPR n. 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione Nel caso di impiego promiscuo del gas naturale (quindi in usi tassati ed in usi fuori campo), alle dichiarazioni di cui sopra il richiedente deve allegare una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, dalla quale deve risultare la percentuale di gas naturale da impiegare negli usi fuori campo (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali)

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEL GAS NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI FUORI CAMPO Il soggetto obbligato d’imposta: accorda l’agevolazione richiesta, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza documentata, sulla base del solo controllo formale dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate (dalle quali deve risultare che il richiedente si trova nelle condizioni previste per poter fruire del particolare trattamento) trasmette copia di tale documentazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul luogo di fornitura per i successivi controlli di competenza

Bitumi di petrolio: euro 30,99 per mille kg OLI LUBRIFICANTI, BITUMI DI PETROLIO ED ALTRI PRODOTTI ALIQUOTE DI IMPOSTA VIGENTI – ART. 62 TUA Oli lubrificanti (quando destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione): euro 787,81 per mille kg Oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di alchilbenzoli sintetici, polimeri poliolefinici sintetici (quando destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica): come gli oli lubrificanti Bitumi di petrolio: euro 30,99 per mille kg

OLI LUBRIFICANTI ESENZIONI – ART. 62 TUA – D.M. 17/9/1996, N. 557 Gli oli lubrificanti sono esenti da imposta quando sono impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive produzione degli antiparassitari per le piante da frutta nei consumi interni degli stabilimenti di produzione di prodotti energetici

BITUMI DI PETROLIO AGEVOLAZIONI – ART. 62 TUA – D.M. 17/9/1996, N. 557 I bitumi di petrolio sono esenti da imposta quando sono impiegati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia come combustibili nei cementifici. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote ridotte stabilite per l’olio combustibile destinato a tali impieghi

Alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro ALCOLE ETILICO E BEVANDE ALCOLICHE ALIQUOTE DI ACCISA VIGENTI – ART. 27 TUA Alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro Birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado Plato Vino: euro 0 Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: euro 0 Prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per ettolitro

ALCOLE ETILICO E BEVANDE ALCOLICHE – ESENZIONI - Art. 27 TUA – D. M ALCOLE ETILICO E BEVANDE ALCOLICHE – ESENZIONI - Art. 27 TUA – D.M. 9/7/1996, n. 524 I prodotti alcolici sono esenti dall’accisa quando sono: denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita denaturati con denaturanti speciali approvati dall’Amministrazione finanziaria e impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare impiegati per la produzione dell’aceto impiegati nella fabbricazione di medicinali impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole impiegati nella fabbricazione di aromi per prodotti alimentari e per bevande analcoliche aventi un grado alcolico effettivo non superiore all’1,2% in volume impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari (contenuto alcole non superiore a 8,5 l.a./100 kg per il cioccolato ed a 5 l.a./100 kg per gli altri prodotti) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione, per fini scientifici utilizzati per la produzione di un bene non soggetto ad accisa

ALTRE AGEVOLAZIONI Agevolazione sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore dell’autotrasporto – Rimborso agli esercenti dei maggiori oneri derivanti dalle variazioni dell’aliquota di accisa sul gasolio consumato – D.P.R. 9/6/2000, n. 277 Riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche conseguente ai maggiori oneri derivanti dall’aumento dell’accisa – D.P.R. 30/9/1999, n. 361

(Area Dogane-Articolazione degli Uffici) FINE PRESENTAZIONE Per ogni informazione contattare gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti per provincia Indirizzi reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli http://www.agenziadogane.gov.it (Area Dogane-Articolazione degli Uffici) ******* Le principali disposizioni citate e le relative circolari applicative sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (http://www.agenziadogane.gov.it) (Area Dogane-Accise)