IL DEPOSITO IN ALBERGO
IL DEPOSITO IN ALBERGO È un contratto tipico regolato nel codice civile (art.1783 al 1786). DEFINIZIONE: con il contratto di deposito in albergo l’albergatore ha responsabilità per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente. E’ UN CONTRATTO ACCESSORIO, non autonomo; Il presupposto necessario per l’insorgere del deposito in albergo è l’esistenza del contratto di albergo.
CARATTERISTICHE Il contratto di deposito è: reale: si perfeziona con la consegna della cosa a titolo oneroso: il corrispettivo non è individuabile autonomamente ma concorre a formare il prezzo complessivo dell’alloggio; La CAUSA del contratto di deposito è la custodia della cosa, dietro corrispettivo di un prezzo.
RESPONSABILITA DELL’ALBERGATORE La responsabilità dell’albergatore può essere LIMITATA ILLIMITATA
RESPONSABILITA’ LIMITATA Riguarda le cose PORTATE in albergo: Le cose che si trovano in albergo per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell’alloggio; Le cose di cui l’albergatore si assume la custodia fuori dall’albergo, per il periodo di soggiorno del cliente; Le cose di cui l’albergatore si assume la custodia, sia fuori sia dentro l’albergo per un periodo ragionevolmente precedente o successivo a quello del soggiorno del cliente.
Responsabilità limitata In questi casi il limite alla responsabilità è quantitativo: la responsabilità è limitata al valore di quanto sia stato deteriorato, distrutto o sottratto fino all’equivalente di 100 volte il prezzo di una notte di alloggio. Il limite indicato indica il limite massimo risarcibile; Spetta al cliente provare l’introduzione della cosa in albergo il valore della stessa e l’entità del danno subito.
RESPONSABILITA’ ILLIMITATA Riguarda le cose CONSEGNATE all’albergatore, intendendo con queste: Le cose consegnate all’albergatore o ai suoi preposti/rappresentanti; le cose che l’albergatore s’è rifiutato di ricevere in custodia, nonostante abbia l’obbligo di accettarle: denaro contante o oggetti di valore; le cose non consegnate ma distrutte, sottratte o deteriorate per colpa dell’albergatore.
Responsabilità illimitata L’onere della prova a carico del cliente consiste nel: provare l’esistenza del rapporto alberghiero provare l’avvenuta consegna della cosa provare l’entità del danno subito In generale la prova è facilitata dalla prassi di consegnare all’atto del deposito una ricevuta che dia una sommaria descrizione dei beni Nei suddetti casi l’albergatore risponde nel pieno della responsabilità; il risarcimento si compone del danno emergente (1233 c.c.) e lucro cessante (1225 c.c.) e deve essere risarcito per il valore integrale della cosa.
Limiti alla responsabilità L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: al fatto del cliente a forza maggiore alla natura della cosa autoveicoli, beni in questi contenuti e animali non rientrano nelle responsabilità dell’albergatore L’onere della prova grava sull’albergatore.