L.R. 20/ Gestione delle acque meteoriche: criteri generali

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L.R. 20/2006 - Gestione delle acque meteoriche: criteri generali Il D.Lgs 152/99 aspetti concettuali e tecnico amministrativi L.R. 20/2006 - Gestione delle acque meteoriche: criteri generali dott. Roberto Calzolai Regione Toscana D. G. delle Politiche Territoriali ed Ambientali Settore Tutela Acque Interne e del Mare – Servizi Idrici Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Gestione acque meteoriche: criteri generali. 1 1

113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia. 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, disciplinano e attuano: le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione. 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 2

ACQUE SPAZI ACQUE REFLUE URBANE AGGLOMERATO ACQUE REFLUE DOMESTICHE INSEDIAMENTO: ACQUE REFLUE INDUSTRIALI STABILIMENTO ACQUE DI LAVAGGIO AREE PUBBLICHE ACQUE DI RESTITUZIONE AMD : AMPP - AMC - AMDNC Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 3

AGGLOMERATO: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale AREE PUBBLICHE: le strade, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le relative pertinenze anche destinate alla sosta o movimentazione dei veicoli, che non siano parte di insediamenti o stabilimenti STABILIMENTO INDUSTRIALE, STABILIMENTO: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico ACQUE DI LAVAGGIO: le acque reflue da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle intrinsecamente costitutive il ciclo produttivo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, nel tempo e nello spazio, e che si realizzano negli insediamenti o cantieri. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure, o se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all' art. 13 della presente legge, ad acque reflue domestiche Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 4

STABILIMENTO AGGLOMERATO AGGLOMERATO INSEDIAMENTO STABILIMENTO Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 5

AMD AMC AMPP AMDNC ACQUE METEORICHE DILAVANTI (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall’articolo 8, comma 8; Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 6

ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari: ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di 48 ore; Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 7

diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ACQUE METEORICHE DILAVANTI CONTAMINATE (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all’articolo 13; ACQUE METEORICHE DILAVANTI NON CONTAMINATE (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell’articolo 8, comma 8; Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 8

AMD AMC AMPP AMDNC 8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino: a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all’articolo 13, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e); b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all’articolo 13, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e). Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 9

art. 38 - Norme generali del trasporto di sostanze solide sospese La gestione delle AMD deve perseguire: del trasporto di sostanze solide sospese la prevenzione del trasporto della contaminazione di inquinanti, all. 1, tab. 1/A quanto nella massima misura tecnicamente possibile il riutilizzo come le opere e gli impianti degli stabilimenti predisposte e gestite dove altri - distribuzione tramite condotta minimizzare il dilavamento di superfici potenzialmente inquinanti stesso stabilimento od insediamento Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 10

art. 38 - Norme generali SONO VIETATI 3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori. trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data di entrata in vigore del presente regolamento SONO VIETATI ai sensi dell’articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l’immissione diretta in acque sotterranee Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 11

V) SCARICATORI DI PIENA: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari; X) TERMINALI DI SCARICO DELLA FOGNATURA BIANCA: i manufatti terminali delle condotte di collettamento delle acque meteoriche nei sistemi fognari di tipo separato recapitanti direttamente nel ricettore finale. Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 12

1. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche viene effettuata, per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite. 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, i dispositivi di collettamento e recapito delle acque meteoriche dei sistemi fognari sono classificabili nelle seguenti categorie: classe A1: terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate; b) classe A2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate; c) classe B1: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo; d) classe B2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 13

Ricognizione e classificazione art. 10 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI SCARICATORI DI PIENA 1. L’autorizzazione allo scarico degli scaricatori di è rilasciata dalla provincia competente contestualmente all’autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, a seguito di una valutazione complessiva del sistema di raccolta e trattamento da questi elementi costituito, secondo le indicazioni del regolamento di cui all’articolo 13 e quelle di cui agli articoli 15, 16, 17 e 21. 2. Gli scaricatori di classe A1, A2, B1 si intendono autorizzati, fatto salvo l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16, i cui esiti devono essere comunicati alla provincia competente nelle forme definite dal regolamento di cui all’articolo 13. Art. 21 – limiti di emissione 5. Per i terminali di scarico delle fognature bianche e per le portate di supero degli scaricatori di piena, il conseguimento dei limiti di emissione è garantito dal rispetto da parte degli stessi delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16. Ricognizione e classificazione A1 Qn condotta bianca A2 Qn x 3 B1 Qn x 3 B2 Qn x 5 e comunque gli obiettivi di qualità Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 14

art. 44 - Indirizzi per l’autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena 1. L’adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall’articolo 25 della legge regionale. 2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell’insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all’articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII. 3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l’utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie semprechè, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato. 4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l’integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all’impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi. 5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all’ultimo evento piovoso. 6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all’articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori. 7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso. Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo 2009 - Calzolai Roberto - Il D. Lgs 152/2006 e deleghe alla regione: la LR 20/2006 15