Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005 INADEMPIMENTO TOUR OPERATOR Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005 Università degli Studi Milano Bicocca Diritto del Turismo 2012/2013 Di Biase Valentina 755315 Godano Elisabetta 754031 Pupillo Alberto 754806
LA MASSIMA Sebbene la struttura alberghiera dove erano stati ospitati gli acquirenti di un pacchetto turistico non fosse completamente funzionante, non si configura l’inadempimento del tour operator che abbia comunque messo i suoi clienti nelle condizioni di fruire della vacanza programmata, offrendo loro anche una somma compensativa adeguata a coprire le maggiori spese effettuate.
Francorosso International S.P.A. I SOGGETTI Francorosso International S.P.A. 8 clienti
IL FATTO I clienti acquistano, presso il T.O. Francorosso, un pacchetto turistico per un soggiorno di una settimana (13 – 20 agosto 2002) in Tunisia. Arrivati a destinazione i turisti sono stati destinati all’hotel Vincci Al Kantara Thalassa invece che all’hotel Vincci Djerba Resort.
IL FATTO/2 INADEMPIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI Al ritorno dal viaggio i clienti lamentano diversi disservizi e sollevano numerose contestazioni INADEMPIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI Sostengono DANNO DA VACANZA ROVINATA Richiedono
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Francorosso compare in giudizio: riconosce il fatto ma nega la presenza del danno da vacanza rovinata offre una ricompensa per le maggiori spese sostenute per pranzo e bevande offre un importo forfetario pari al 10% del soggiorno 3 luglio 2003 Francorosso S.P.A. viene incorporata da Alpitour S.P.A. 17 marzo 2004 Il giudizio viene interrotto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO/2 Riprende il processo in seguito al ricorso presentato dalle parti 25-26 novembre 2004 Il giudice dichiara inammissibili le prove orali fornite dagli attori, dichiarando i capi generici e indeterminati Udienza 13 luglio 2005 Le parti precisano le rispettive richieste conclusive Sentenza 28 novembre 2005 Nessun importo a titolo di danno è dovuto. Vengono rigettate le domande degli attori.
PERCHE’ QUESTA DECISIONE? Il T.O. ha permesso ai suoi clienti di poter comunque fruire della vacanza acquistata, offrendo loro una sistemazione in una struttura di qualità superiore Inoltre il T.O. è disposto a corrispondere un importo forfettario pari al 10% del soggiorno comunque usufruito, nonostante non sia obbligato dalla legge
PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/2 Il T.O. ha offerto ai clienti la ricompensa per le spese di cibo e bevande che la struttura alternativa non era in grado di offrire perché non completamente funzionante Francorosso ha agito correttamente e nel rispetto dell’art. 12 del D. lgs. 111/95
ART. 12 D. LGS 111/95 4° comma “Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.”
PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/3 Gli attori non hanno testimoniato i gravi disagi subiti con prove idonee; esse sono apparse generiche e perciò irrilevanti Gli attori hanno usufruito della maggior parte dei servizi concordati e per la richiesta dei danni patrimoniali non è stata specificata la somma da corrispondere
PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/4 La genericità della richiesta nella sua totalità e delle prove fornite per il risarcimento del danno non patrimoniale, preclude il riconoscimento del danno Non trova riscontro nell’art. 2059 del codice civile: “il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge”
PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/5 Il danno lamentato non si configura come “danno esistenziale” e quindi non è considerabile come danno non patrimoniale Sulla base dell’art. 2043 del codice civile e l’art.2 della Costituzione
ART. 2043 CODICE CIVILE ART. 2 COSTITUZIONE “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” ART. 2 COSTITUZIONE “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
La domanda degli attori viene rigettata CONCLUSIONI Tenuto conto di quanto detto, non si riscontra il danno da vacanza rovinata, pertanto nessun importo a titolo di danno è dovuto. La domanda degli attori viene rigettata