D. G. R. 74 – 5911 del 3 giugno 2013 LR 34/08 artt e

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D. G. R. 74 – 5911 del 3 giugno 2013 LR 34/08 artt. 38-41. e Disposizioni operative

DISPOSIZIONI OPERATIVE TIROCINI STRUMENTI A DISPOSIZIONE D. G. R. 74 – 5911 del 03 giugno DISPOSIZIONI OPERATIVE FAQ PORTALE TIROCINI MANUALE UTENTE

fornisce un efficace supporto informatico alle attività propedeutiche all’avvio dei tirocini agevola le operazioni di monitoraggio e controllo è mutuato dal portale Apprendistato PORTALE TIROCINI

FASI PER L’ATTIVAZIONE DISPOSIZIONI OPERATIVE Stipula della convenzione FASI PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO Trasmissione della comunicazione obbligatoria Definizione del progetto formativo Aggiornamento del progetto formativo GESTIONE DEL TIROCINIO Termine del periodo di tirocinio Proroga

COMPITI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORE OSPITANTE TIROCINANTE supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nelle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; individuare un referente o tutor; promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso l’accompagnamento e il monitoraggio in itinere; rilasciare, in collaborazione con il soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, specificando competenze, abilità e conoscenze acquisite; predisporre un rapporto annuale di analisi dei tirocini realizzati, evidenziando i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore; designare un tutor che affianchi il tirocinante sul luogo di lavoro. (Per imprese con meno di 15 dipendenti e per imprese artigiane, il tutor può essere: il titolare, un amministratore dell’impresa, un socio o un famigliare coadiuvante); assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio in coerenza con il progetto formativo; valutare l’esperienza del tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite svolgere le attività previste dal progetto formativo; rispettare le disposizioni di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio

STIPULA DELLA CONVENZIONE I soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati devono stipulare una convenzione sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali La convenzione deve essere sottoscritta da entrambe le parti, datata e registrata con protocollo del soggetto promotore prima di accedere alla successive fasi. Il soggetto promotore è tenuto a conservare la copia originale della convenzione. La convenzione è un documento che disciplina i rapporti di collaborazione e reciproci impegni tra i due soggetti (promotore e ospitante) per l’attivazione di uno o più tirocini. Il progetto formativo è il documento che formalizza, in un momento successivo, il percorso di tirocinio previsto nell’ambito della suddetta convenzione e coinvolge il terzo soggetto necessario per la realizzazione del tirocinio stesso, ossia il tirocinante.

Deve essere indicata la DATA DI EFFETTIVO AVVIO del tirocinio. TRASMISSIONE DELLA COB - ATTIVAZIONE Dovrà essere effettuata a cura del soggetto ospitante (o di un suo delegato), utilizzando gli usuali canali amministrativi (GECO). Deve essere indicata la DATA DI EFFETTIVO AVVIO del tirocinio. Nella necessità di dover anticipare o ritardare l’avvio effettivo del tirocinio rispetto alla data dichiarata nella comunicazione obbligatoria, è possibile: entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione obbligatoria provvedere ad una comunicazione obbligatoria di RETTIFICA, modificando la data di effettivo avvio del tirocinio. Si ricorda che in caso di anticipo dell'avvio del tirocinio rispetto alla data di comunicazione (che deve essere antecedente almeno di un giorno) si incorre nella sanzione amministrativa. dal 6° giorno e fino alla data di avvio indicata nella comunicazione obbligatoria la comunicazione deve essere ANNULLATA e si deve provvedere ad una nuova comunicazione obbligatoria, con la nuova data di inizio del rapporto di tirocinio. In casi eccezionali per cui la COB diventi efficace senza che il tirocinio venga effettivamente avviato, si rende necessaria una verifica della situazione presso il CpI di competenza.

comunicazione obbligatoria di cessazione comunicazione obbligatoria di TRASMISSIONE DELLA COB - TERMINE Se il termine del tirocinio non corrisponde alla data di scadenza naturale del tirocinio, e cioè alla data di fine rapporto dichiarata, si procede nel seguente modo: CONCLUSIONE ANTICIPATA CONCLUSIONE POSTICIPATA CONCLUSIONE NEI TEMPI PREVISTI comunicazione obbligatoria di cessazione comunicazione obbligatoria di proroga non occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di cessazione

TASTO STAMPA PORTALE TIROCINI SI CHIUDE FORMALMENTE DEFINIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO - 1 Soggetto PROMOTORE Entrambi intervengono nella sua stesura Avviene su PORTALE TIROCINI a cui possono accedere Soggetto OSPITANTE Una volta compilato il progetto formativo SI CHIUDE FORMALMENTE la fase di definizione della struttura del tirocinio TASTO STAMPA Rilascio del DOCUMENTO CARTACEO Firma del soggetto promotore, ospitante e del tirocinante

Si procede quindi alla figura professionale DEFINIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO - 2 Si procede quindi alla individuazione della figura professionale REPERTORIO REGIONALE Il documento dovrà essere stampato, sottoscritto e allegato al progetto formativo in quanto parte integrante dello stesso L’originale del progetto formativo e l’allegato dovranno essere conservati a cura del soggetto promotore

comunicazione obbligatoria DISPOSIZIONI OPERATIVE Queste fasi devono essere CONCLUSE entro l’avvio effettivo del tirocinio (ossia della data indicata nella comunicazione obbligatoria). Stipula della convenzione Trasmissione della comunicazione obbligatoria Definizione del progetto formativo

GESTIONE DEL TIROCINIO Il progetto formativo può essere aggiornato anche dopo l’avvio del percorso di tirocinio. Non è richiesta una specifica comunicazione obbligatoria. Non possono essere variati gli elementi fondamentali del tirocinio: i tre soggetti coinvolti e il periodo di tirocinio, salvo la possibilità di proroga. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO CONCLUSIONE DEL PERIODO DI TIROCINIO Si provvede alla chiusura del progetto formativo con conseguente valutazione delle competenze acquisite e rilascio dell’attestato E’ possibile effettuare proroghe del tirocinio purché non si superi la durata complessiva prevista dalla normativa. In caso di proroga occorre effettuare una comunicazione obbligatoria ed accedere nuovamente al Portale dove è possibile modificare o confermare il progetto formativo. Il progetto confermato o modificato dovrà essere nuovamente stampato e sottoscritto. PROROGA

DISPOSIZIONI OPERATIVE A partire dalla data in cui sarà operativo il Portale dei Tirocini, tutte le nuove attivazioni dovranno essere effettuate con la procedura informatizzata sopra descritta. Sia la funzionalità su SILP di creazione di un nuovo progetto formativo sia la casella di posta elettronica progettiformativi@ruparpiemonte.it saranno disattivate. I tirocini già avviati alla data di attivazione del Portale non devono essere inseriti nella procedura I tirocini caricati su SILP continueranno ad essere gestiti, aggiornati ed eventualmente prorogati in quell’ambiente fino alla loro naturale scadenza e non dovranno essere trasferiti sul portale.

RECAPITI infotirocini@ruparpiemonte.it Informazioni amministrative e normative Helpdesk 011.0824418 Assistenza tecnica Dott.ssa Giuseppina Genesia Tel. 011.4324847

Realizzato in collaborazione con: Italia Lavoro – Azione PON 2012 – 2014 POT – Pianificazione Operativa Territoriale Piano di diffusione Tirocini Regione Piemonte e Italia Lavoro