Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”

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Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” Gli organi della Provincia (art. 1 co art. 1 L. 56/2014): Il Presidente (mandato quadriennale) Il Consiglio Provinciale (mandato biennale) L’Assemblea dei Sindaci

Il Presidente è eletto, con elezione di secondo livello svolta il 28 settembre 2014 con voto ponderato, dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. È eleggibile a presidente unicamente un sindaco o, in sede di prima applicazione del testo legislativo, un consigliere provinciale uscente. Ogni elettore esprime una sola preferenza Il candidato Presidente non è collegato a nessuna lista Il Presidente della Provincia rappresenta l’Ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

Il Consiglio provinciale - nel VCO composto da 10 membri oltre al presidente della Provincia - è eletto, con elezione di secondo livello e voto ponderato svolta il 28 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Sono eleggibili nel consiglio i sindaci e i consiglieri comunali in carica e, in sede di prima applicazione, anche i consiglieri provinciali uscenti. Ogni elettore esprime una sola preferenza Si voterà, pertanto, con due schede: una per la elezione del Presidente una per la elezione del Consiglio Il Consiglio provinciale: è l’organo di indirizzo e controllo; propone all'assemblea lo statuto; approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto; adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci; approva in via definitiva i bilanci dell’ente Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014 Individuazione data di svolgimento delle elezioni (Presidente e Consiglio): domenica 28 settembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 Provvedimento di indizione delle elezioni martedì 19 agosto 2014 Un unico seggio (sede della Provincia) Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014 Numero complessivo elettori (sindaci e consiglieri): 866 (secondo i dati attualmente in possesso dell’Amministrazione provinciale, il corpo elettorale sarà comunque ridefinito il 35° giorno antecedente le elezioni, come da espressa previsione della circolare ministeriale) Numero minimo di sottoscrittori per la candidatura a Presidente (15% aventi diritto al voto): 130 Numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle liste a consigliere (5% aventi diritto al voto): 44 Le dichiarazioni di accettazione di candidatura e le sottoscrizioni andranno autenticate. Numero soggetti eleggibili alla carica di Presidente: 73 sindaci (non eleggibili per scadenza mandato nei prossimi 18 mesi i sindaci di Crevoladossola, Cursolo Orasso, Falmenta e Stresa) oltre ai 22 Consiglieri provinciali uscenti (3 già conteggiati come Sindaci in carica): totale 95 soggetti alla carica di Consigliere: 866 tra Sindaci e Consiglieri comunali oltre a 15 Consiglieri provinciali uscenti (10 già conteggiati come Sindaci e Consiglieri comunali in carica): totale 881 soggetti N.B.: sono incompatibili coloro che sono dipendenti provinciali Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

Commi 76 e 77 - art. 1 L. 56/2014 La particolarità del sistema elettorale del consiglio provinciale. Liste composte da non oltre il numero dei consiglieri da eleggere e non inferiori al 50% degli stessi (nel VCO da 5 a 10); Risultano eletti i candidati consiglieri che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. NB: nessun collegamento tra liste e candidati in sede di attribuzione dei seggi! (solo per i subentri successivi si richiama la lista) Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

L’Assemblea dei Sindaci (costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia) - ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. Adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio. Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

Sistema di voto ponderato (per il VCO): Comuni divisi in fasce (comma 33 - art. 1 L. 56/2014): Comuni con popolazione fino a abitanti; Comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti; Comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti; Comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti; Comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti. Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

Sistema di voto applicato al VCO voto ponderato per ciascun consigliere (popolazione: censimento 2011) Fasce demografiche N. Comuni Popolaz. per fascia % per fascia N. Sindaci e Consiglieri per fascia Indice ponderato di voto > , ,515 > , ,471 > , ,708 > , ,070 < , ,946 TOTALI , N.B.: l’indice di voto ponderato è il “peso” di ciascun consigliere Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

Funzioni assegnate dal DDL Delrio: comma 85 - art. 1 L. 56/2014: funzioni fondamentali delle Province a)pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b)pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c)programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d)raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e)gestione dell'edilizia scolastica; f)controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

Ulteriori funzioni: commi 88 e 89 - art. 1 L. 56/2014: Comma 88 La Provincia può, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

Ulteriori funzioni: commi 88 e 89 - art. 1 L. 56/2014: Comma 89 Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione (i Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze) Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

PROVINCE MONTANE: Comma 3 secondo periodo - art. 1 L. 56/2014: Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute specificità. Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

PROVINCE MONTANE – funzioni previste: In particolare commi 52, 57 e 86 - art. 1 L. 56/2014 Queste province godono di ulteriori funzioni fondamentali: a)cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; b)cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti) Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

PROVINCE MONTANE – forme particolari di autonomia: Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

PROVINCE MONTANE – forme particolari di autonomia: Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

PROVINCE MONTANE – forme particolari di autonomia: Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014 Le scadenze IncombenzaData Decreto presidenziale di indizione dei comizi19 agosto Costituzione ufficio elettoraleAlla data di indizione dei comizi (composto da 6 persone, dipendenti della Provincia, di cui una con funzioni di Presidente e una con funzioni di Segretario) Individuazione del corpo elettorale da parte dei Comuni (al 35° giorno antecedente) 24 agosto Nei successivi 3 giorni trasmissione dei nominativi degli elettori da parte dei Comuni alla Provincia 27 agosto Pubblicazione sul sito della Provincia del numero complessivo degli aventi diritto al voto (entro il 30° giorno antecedente) 29 agosto Presentazione delle liste e delle candidature a Presidente (21° e 20° giorno antecedente le elezioni) 7 settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 8 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 Termine di esame delle liste e delle candidature a presidente da parte dell’ufficio elettorale (18° giorno antecedente l’elezione) 10 settembre Provvedimenti di ammissione o ricusazione liste e candidature da parte dell’ufficio elettorale (15° giorno antecedente l’elezione) e sorteggio dell’ordine delle liste 13 settembre fino al 14 settembre per il sorteggio Pubblicazione delle candidature ammesse sul sito internet della Provincia (8° giorno antecedente l’elezione) 20 settembre Data fissata per le elezioni28 settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 Operazioni di scrutinio29 settembre dalle ore 8:00 Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”