Allianz Global Corporate & Specialty SE

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Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale La responsabilità degli operatori di ground handling aeroportuali attraverso i casi giurisprudenziali Avv. Anna Masutti / Dr. Francesco Liverani Milano, 29 Aprile 2014 Aprile 2014

Sommario degli argomenti Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Sommario degli argomenti La responsabilità dei gestori/operatori aeroportuali per i casi di: bird strike, lesioni ai passeggeri, danni all’aeromobile. Aprile 2014

Danni da impatto con volatili ed altra fauna selvatica Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Danni da impatto con volatili ed altra fauna selvatica (wildlife strike) negli aeroporti La normativa (internazionale, comunitaria e nazionale) pone a carico del gestore: la definizione e l’attuazione di misure di prevenzione del rischio di wildlife strike (vedi Annesso 14 ICAO, Circolare ENAC APT-01B e il reg. per la costruzione/esercizio degli aeroporti, Reg. UE n. 1108/2009, art. 8bis: (I gestori degli aeroporti vigilano sulle attività e sugli sviluppi che possono comportare rischi inaccettabili per la sicurezza aerea nei dintorni dell’aeroporto e adottano, nei limiti delle loro competenze, adeguate misure di mitigazione). Il gestore aeroportuale deve porre in essere le procedure per eliminare e/o mitigare le fonti attrattive per uccelli e altra fauna selvatica sul sedime aeroportuale e nelle zone limitrofe (discariche nelle vicinanze etc). Aprile 2014

Natura della responsabilità per danni da wildlife/bird -strike: Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Natura della responsabilità per danni da wildlife/bird -strike: Contrattuale: il rapporto tra gestore – utente viene qualificato di natura contrattuale: a fronte della prestazione di servizi di natura commerciale viene corrisposto il pagamento di tariffe aeroportuali (ground handling agreement). Vi è la possibilità per il gestore di limitare la propria responsabilità? Extracontrattuale: art. 2043, 2050 cod. civ. per esercizio di attività pericolosa; (il ns ordinamento ammette il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale). Onere della prova liberatoria: a carico del gestore aeroportuale (art. 705 e ss. cod. nav.) e basata sulla dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (non è sufficiente la prova della impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile richiesta dall’art. 1218 cc.). Danno risarcibile: danno diretto (all’aeromobile/terzi sulla superficie), danno indiretto, danni non patrimoniali (perdita profitto per mancato uso dell’aeromobile, ri-protezione passeggeri, perdita di avviamento e danni all’immagine, ecc.). Aprile 2014

Relative coperture assicurative Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Relative coperture assicurative Le polizze di assicurazione del gestore aeroportuale prevedono la copertura per i danni causati da fauna e volatili (wildlife/bird strike). Solitamente le polizze coprono, oltre ad danni diretti, anche i danni indiretti se connessi ai primi, nei limiti previsti, tuttavia, dall’art.8.5 dello IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA). Aprile 2014

Lesione ai passeggeri o danni agli aeromobili Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Lesione ai passeggeri o danni agli aeromobili causati dagli operatori di ground handling La responsabilità contrattuale dell’operatore/gestore aeroportuale e limitazioni: articolo 8 dello IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA). E’ possibile prevedere anche per gli operatori aeroportuali il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Trib. Verona e Trib. Bari 2011)? La disposizione interpretativa contenuta nella circolare ENAC APT-02b (art. 8.2 ‘Assicurazione’) e la giurisprudenza in tema di colpa grave. Aprile 2014

Relative coperture assicurative Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Relative coperture assicurative Le polizze di assicurazione dei gestori e operatori aeroportuali prevedono la copertura per i danni per l’attività di ground handling. La copertura viene stipulata nei limiti stabiliti dallo SGHA. Solitamente le polizze coprono, oltre ad danni diretti, anche i danni indiretti se connessi ai primi, nei limiti previsti, tuttavia, dall’art.8.5 dello IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA). Si riscontra oggi una frequente richiesta di assicurazione delle responsabilità degli handler su basi diverse dello SGHA. Aprile 2014

ALCUNI CASI DI RESPONSABILITA’ DEI GESTORI/OPERATORI AEROPORTUALI Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale ALCUNI CASI DI RESPONSABILITA’ DEI GESTORI/OPERATORI AEROPORTUALI Aprile 2014

Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Caso I: Bird Strike L’aeromobile, in fase di atterraggio, a circa 1.500 metri dal recinto perimetrale dell’aeroporto impatta con uno stormo di uccelli levatisi in volo da un campo di proprietà del comune. Le questioni che possono sorgere riguardano: Quali sono I soggetti potenzialmente coinvolti nell’evento? Si può totalmente escludere la responsabilità del gestore aeroportuale? Quali voci di danno possono essere prese in considerazione nel risarcimento per i danni subiti dal vettore e quali coperture assicurative sono operanti? Aprile 2014

Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Caso II: Responsabilità del vettore o responsabilità dell’operatore aeroportuale? Airport passengers fingers: un passeggero cade mentre attraversa il finger per raggiungere l’aeromobile. Le questioni che possono sorgere riguardano: Contro chi può agire il passeggero? Nei confronti del gestore aeroportuale o della compagnia aerea o ancora può agire direttamente contro l’assicuratore di quest’ultima? Aprile 2014

Caso III: Groundhandler liability Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Caso III: Groundhandler liability Durante la movimentazione al traino dell’aeromobile “A”, a causa di un’errata manovra del trattorista, l’ala di questo viene in contatto con uno stabilizzatore orizzontale dell’aeromobile “B”, in sosta. “A” e “B” riportano danni materiali e diretti. La necessità di provvedere alla riparazione comporta inoltre la cancellazione di alcuni voli che avrebbero dovuto essere effettuati con in medesimi apparecchi. “A” e “B” appartengono alla medesima compagnia aerea che ha stipulato con un operatore di handling un contratto conforme al modello SGHA. Aprile 2014

Caso III: Groundhandler liability (segue) Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Caso III: Groundhandler liability (segue) Quali sono I soggetti potenzialmente coinvolti nella vicenda? Per la movimentazione di un velivolo effettuata al traino è sempre necessario che il comandante sia presente in cabina? Quali voci di danno possono essere prese in considerazione nel risarcimento per i danni subiti da B? Nonostante sia stato sottoscritto uno SGHA tra operatore e vettore, è possibile per quest’ultimo sostenere la non applicabilità dello stesso? Nell’ipotesi in cui il contratto di handling sia applicabile, è questo valido anche per quanto concerne B? Aprile 2014

Grazie Allianz Global Corporate & Specialty SE LS Lexjus Sinacta Studio Legale Allianz Global Corporate & Specialty SE Grazie Aprile 2014