Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia COLLOQUI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Impostazione e formulazione degli atti introduttivi di primo grado
TRIBUNALE DI ISERNIA CITAZIONE IN GIUDIZIO ANTONIO ALFA, residente ad Isernia, via Garibaldi 6, (LFANTN65F66F839C), elettivamente domiciliato ad Isernia, piazza Cavour 9, presso l'avv. Francesco Rossi dal quale è rappresentato e difeso per procura al margine del presente atto A mezzo del sottoscritto assistente ufficiale giudiziario del Tribunale di Isernia CITA: GIOVANNI BETA residente ad Isernia, corso Magenta 15 (BTAGVN42L43F839B) A comparire dinanzi al Tribunale di Isernia, sezione e giudice a designarsi, il 15 dicembre 2010, ora di rito, per ivi sentir provvedere sulle domande che l'istante col presente atto propone Con invito a costituirsi in Cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza indicata e a comparire nella medesima udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Il dott. Antonio Alfa abita l'appartamento di sua proprietà ad Isernia, via Garibaldi 6, scala B, piano 7°, int. 7. Sovrapposto all'immobile dell'odierno attore si trova al piano 8° l'attico di proprietà del dott. Giovanni Beta. Due mesi fa il dott. Beta ha intrapreso lavori di ristrutturazione del suo immobile. In particolare ha abbattuto muri, modificato impianti, radicalmente innovato l'assetto dell' intero attico. I lavori hanno prodotto notevoli inconvenienti alla proprietà di Alfa. Si sono verificate infilitrazioni nel bagno e nel soggiorno, con profonde crepe nel soffitto della cucina. Per conseguire il risarcimento di tutto il danno che gli è derivato dalla complessiva vicenda, Antonio Alfa è costretto a promuovere il presente giudizio. Con la sentenza che appurerà la reponsabilità del convenuto quale proprietario dell’immobile, il Tribunale condannerà Beta a ripristinare integralmente lo stato dei luoghi e a ristorare Alfa di ogni danno e ogni spesa comunque connessi ai lavori. Ogni somma dovrà corredarsi di interessi e rivalutazione (o maggior danno ex art. 1224 2° co. c.c.) dal danno al soddisfo. Spese del giudizio a carico del soccombente. Ai fini del contributo unificato il valore della causa è di euro 50.000. SI CONCLUDE per l’accoglimento delle superiori domande. Isernia, 11 giugno 2010 avv. Francesco Rossi
2051. Danno cagionato da cosa in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Art. 4, 3° co., d.lgs. 4.3.2010 n. 28 All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
REQUISITI DI CONTENUTO-FORMA DELLA CITAZIONE 1) indicazione del giudice; 2) indicazione delle parti (con codice fiscale*); * d.l. 29.12.2009 n. 193, conv. in l. 22.2.2010 n. 24
125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale.
REQUISITI DI CONTENUTO-FORMA DELLA CITAZIONE 3) determinazione dell'oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, con le conclusioni;
Cass. 19.1.2005, n. 1067 La causa petendi delle azioni a difesa della proprietà. a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, è lo stesso diritto vantato dall’attore e non il fatto che ne costituisce la fonte. Ne consegue che la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta mutamento della domanda e non dà luogo perciò in appello alla proposizione di una domanda nuova.
5) indicazione dei mezzi di prova e dei documenti; 6) nome del procuratore e indicazione della procura;
REQUISITI DI CONTENUTO-FORMA DELLA CITAZIONE 7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166, e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis; avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; 8) sottoscrizione del procuratore.
Elemento previsto a pena di inesistenza Sottoscrizione del procuratore
125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale.
Elementi che possono anche mancare: 2) codice fiscale; 4) esposizione degli elementi di diritto, con le conclusioni; 5) indicazione dei mezzi di prova e dei documenti (occorre, però, indicare le scritture private a firma del convenuto); 6) nome del procuratore e indicazione della procura. artt.133 e 134 c.p.c.: numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere l'avviso
ELEMENTI DELLA VOCATIO IN IUS 1) indicazione del giudice; 2) indicazione delle parti; 7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166, e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis; avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.;
ELEMENTI DELLA EDITIO ACTIONIS 3) determinazione dell'oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti;
163-bis. Termini per comparire. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
70-bis. Computo dei termini di comparizione I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163- bis del codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'art. 168-bis quarto comma dello stesso codice.
168-bis., 4° e 5° co. Designazione del giudice istruttore Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.
PRIMA UDIENZA IN PERIODO FERIALE? SOSPENSIONE FERIALE (1° AGOSTO – 15 SETTEMBRE) PRIMA UDIENZA IN PERIODO FERIALE?
164 1°. Nullità della citazione. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'art. 163.
VIZI DELLA VOCATIO IN IUS a) mancanza o incertezza assoluta di uno dei requisiti di cui all'art. 163 n.1 (indicazione del giudice) e n. 2 (indicazione delle parti); b) mancanza della data dell'udienza di comparizione; c) assegnazione di un termine a comparire minore di quello minimo; d) mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7.
164 2°. Nullità della citazione Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
164 3°. Nullità della citazione La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
SANATORIA DEI VIZI DELLA VOCATIO IN IUS Mediante rinnovazione o costituzione del convenuto Efficacia ex tunc
Cass. SS.UU., n. 9523/2010 In ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 102 c.p.c., comma 2, ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che essa interviene a sanare l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ed è altresì idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire la decadenza anche nei confronti delle parti originariamente pretermesse.
Cass. SS.UU., n. 9523/2010 Il diritto di riscatto previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 39, deve essere esercitato dall'avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari del bene (compreso il coniuge in comunione legale dei beni che lo abbia acquistato ai sensi dell'art. 177 c.c., lett. a), i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia.
Cass. SS.UU., n. 9523/2010 Laddove il diritto di riscatto sia esercitato in via giudiziaria e l'azione sia proposta tempestivamente (entro il termine di sei mesi dalla trascrizione dell'atto, stabilito dal menzionato art. 39), solo contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell'acquisto è impedito nei confronti di tutti, a condizione che la nullità dell'originaria domanda (dovuta, appunto, alla mancata notificazione a tutti i litisconsorti) sia sanata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti inizialmente pretermesse.
164 4°. Nullità della citazione La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.
VIZI DELLA EDITIO ACTIONIS a) mancanza o incertezza assoluta del requisito di cui all'art. 163 n. 3 (oggetto della domanda); b) mancanza dell'esposizione dei fatti di cui all'art. 163 n. 4.
164 5°. Nullità della citazione Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
SANATORIA DEI VIZI DELLA EDITIO ACTIONIS Mediante rinnovazione o integrazione Efficacia ex nunc
Cass., 27-07-2004, n. 14094. L’obbligo di notificare gli atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (nella specie, società a responsabilità limitata), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell’atto in una sola copia, attesa la unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto.
NOTIFICA AGLI EREDI: MAI IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE NELL’ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO
COPIA USO TRASCRIZIONE DISTINZIONE PER FUNZIONE FRA LE DOMANDE TRASCRIVIBILI Art. 2652 c.c.: 1) le domande di risoluzione dei contratti… Art. 2653 c.c.: 1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili…
Delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto l’avv. Francesco Rossi presso il quale eleggo domicilio ad Isernia piazza Cavour 9, autorizzandolo al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme del d.lgs. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all’esecuzione del presente incarico. per autentica
PROCURA DEL CNF Io sottoscritto Antonio Alfa, nato a Napoli, il 19 marzo 1980, residente ad Isernia, via Garibaldi 6, (LFANTN65F66F839C), informato ai sensi dell’art. 4, 3° co., d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto l’avv. Francesco Rossi presso il quale eleggo domicilio ad Isernia, piazza Cavour 9 per autentica
AUTENTICA: A PENA DI IRREGOLARITA’ VALE A SANARE IL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CITAZIONE
Art. 82, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria
125, 2° co. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata
RELATA DI NOTIFICAZIONE L’anno 2010, il giorno 11 giugno, io sottoscritto assistente ufficiale giudiziario del Tribunale di Isernia ho notificato copia della suestesa citazione a Giovanni Beta nella residenza di Isernia, corso Magenta 15, mediante consegna a mani della madre Roberta, tale qualificatasi, capace e convivente
Corte cost., 26.11.2002, n. 477. È incostituzionale il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, 3º comma, l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario
Corte cost. [ord.], 28-04-2004, n. 132. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 138 c.p.c. per contrasto con gli art. 3 e 24 cost., in quanto, alla luce del già affermato principio secondo il quale (…) il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
SCISSIONE DEL MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA: VALE SOLO PER LE ATTIVITA’ DA COMPIERE ENTRO UN CERTO TERMINE, E SEMPRE CHE IL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO SI PERFEZIONI TERMINE A COMPARIRE ISCRIZIONE A RUOLO INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ?
Cass., sez. un., 20-06-2007, n. 14294. In assenza di prescrizioni normative circa la prova legale da fornire in merito alla tempestività della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, tale elemento non può ritenersi provato con carattere di esclusività attraverso l’esibizione della ricevuta di cui all’art. 109 d.p.r. n. 1229/1959, bensì deve essere valutato sulla base di circostanze che assicurino un sufficiente livello di garanzia e certezza; a tal fine, va riconosciuta l’astratta idoneità del timbro apposto sull’atto da notificare (per la liquidazione delle spese di notifica) con il riferimento temporale della data e del numero progressivo attribuito nel registro cronologico; in caso di contestazione, la controparte è ammessa a provare la tempestività della consegna a mezzo di apposita certificazione all’uopo rilasciata dall’ufficiale giudiziario, anche ai sensi dell’art. 372 codice di rito.
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NELLE AZIONI COSTITUTIVE
Cass., sez. II, 11-04-2006, n. 8440 L’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale può essere proposta, indifferentemente, con ricorso o con atto di citazione, ed in quest’ultima ipotesi, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 1137, 3º co., c.c., occorre tener conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anziché della data del suo successivo deposito in cancelleria al momento dell’iscrizione a ruolo della causa.
165. Costituzione dell'attore. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto (…) deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione (…). Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
TRIBUNALE DI ISERNIA COMPARSA DI RISPOSTA Per il dott. GIOVANNI BETA, residente ad Isernia, corso Magenta 15, (GNNBTA68U54F869K) elettivamente domiciliato ad Isernia presso l’avv. Paolo Verdi, che lo rappresenta e difende per procura al margine del presente atto Contro: ANTONIO ALFA (avv. Francesco Rossi) Vista la citazione 11.6.2010 con cui Antonio Alfa, adducendo lesioni e infiltrazioni al suo appartamento, richiede il risarcimento di pretesi danni al dott. Beta Considerato che nessuna responsabilità può ascriversi a Beta per danni che si riconducono alla sola condotta di Alfa SI OSSERVA Il dott. Beta non nega che lesioni e infiltrazioni si siano verificate nell’appartamento di Alfa. La causa di tali fenomeni va individuata, però, non nei modesti lavori eseguiti tempo addietro in casa di Beta,
ma proprio e solo nelle ingenti opere di ristrutturazione eseguite di recente da Alfa in casa sua e che, evidentemente mal compiute, hanno comportato le lesioni e le inflitrazioni che oggi l’attore pretende di attribuire a Beta. Ma v’è di più. Proprio i lavori eseguiti da Alfa hanno ridotto la portata dei pilastri che sorreggono la casa di Beta, con grave pericolo per la statica di quest’ultima. In via riconvenzionale Beta chiede, quindi, che, con la sentenza che respingerà la domanda di Alfa, l’attore sia condannato a riportare i pilastri di sostegno allo spessore precedente i recenti lavori. Ai fini del contributo unificato la domanda riconvenzionale non eccede i 50.000 euro. Avv. Paolo Verdi
166. Costituzione del convenuto. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (…) ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
TERMINE A RITROSO SCADENZA IN GIORNO FESTIVO SE SCADE DI SABATO?
167 1°. Comparsa di risposta. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
167 2°. Comparsa di risposta. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
167 3°. Comparsa di risposta. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269.
115, 1°. Disponibilità delle prove Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
91. Condanna alle spese Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92.
1) ECCEZIONI IN SENSO AMPIO: REGOLA 2) ECCEZIONI IN SENSO STRETTO: ECCEZIONE 1: PRESCRIZIONE 2: INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (ma il relativo fatto deve essere stato allegato)
Eccezione d’incompetenza per territorio Se siano previsti più fori facoltativi, come nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi indicati dall’art. 28 c.p.c., deve essere riferita a tutti gli alternativi criteri di collegamento indicati dalla legge, dovendosi, in caso contrario, ritenere che la competenza è radicata in relazione al foro non contestato.
36. Cause riconvenzionali Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.
104. Pluralità di domande contro la stessa parte. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10, secondo comma.
Cass., 20.3.2009, n. 6883 Il mandato ad litem, anche quando sia conferito in calce alla copia notificata della citazione, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest’ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all’attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte.
269. Chiamata di un terzo in causa Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.
269. Chiamata di un terzo in causa Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis . Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.
269. Chiamata di un terzo in causa Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis . La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
Cass., SS.UU., 23.2.2010, n. 4309 Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, puo’ quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, come accaduto nel caso, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo.
269. Chiamata di un terzo in causa La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'art. 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.
CONTENUTO DELLA CHIAMATA CON LA CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO, LA PARTE PUO’: 1) PROPORRE DOMANDA CONTRO IL TERZO; 2) LIMITARSI A ESTENDERE L’EFFICACIA DI ACCERTAMENTO DELLA SENTENZA VERSO IL TERZO
TRIBUNALE DI ISERNIA CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO Il dott. GIOVANNI BETA, residente ad Isernia, corso Magenta 15, (GNNBTA68U54F869K), elettivamente domiciliato ad Isernia presso l’avv. Paolo Verdi, che lo rappresenta e difende per procura al margine della comparsa di risposta A mezzo del sottoscritto assistente ufficiale giudiziario del Tribunale di Isernia CITA per chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c.: PAOLO GAMMA, residente ad Isernia, via Mazzini 15 (GMMPLA42L43F839B) A comparire dinanzi al Tribunale di Isernia, sezione e giudice a designarsi, il 20 settembre 2010, ora di rito, per ivi sentir provvedere sulle domande che l'istante col presente atto propone Con invito a costituirsi in Cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza indicata e a comparire nella medesima udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Con citazione 19.3.2010 Antonio Alfa ha convenuto dinanzi al Tribunale di Isernia Giovanni Beta, lamentando lesioni e infiltrazioni al suo appartamento in conseguenza di opere eseguite da Beta nell’appartamento soprastante. Alle domande di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno Beta ha replicato che fonte di ogni danno sono al contrario le opere di ristrutturazione mal eseguite da Alfa nel suo immobile. Ferma la contestazione di cui alla comparsa di risposta, per l’eventualità in cui la domanda dell’attore fosse accolta, Beta ha chiesto di chiamare in garanzia Gamma, quale appaltatore dei lavori nel suo appartamento, per essere tenuto indenne di ogni importo eventualmente dovuto all’attore. Differita la prima udienza dal g.i., all’adempimento Beta provvede con il presente atto, affinché il Tribunale, con la medesima sentenza che dovesse accogliere le domande di Alfa, appurata la difettosa esecuzione delle opere nel suo immobile, condanni Gamma a rivalere l’odierno chiamante di ogni importo dovuto ad Alfa per ripristino dei luoghi, risarcimento del danno, interessi, rivalutazione e spese. SI CONCLUDE per l’accoglimento delle superiori conclusioni. Isernia, 19 aprile 2010 avv. Paolo Verdi
171. Ritardata costituzione delle parti. Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167. La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291