Responsabilità amministrativa società 07/04/2017 Responsabilità amministrativa società Lorenzo Benatti Parma, 25 febbraio 2014
D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Detta la “disciplina della responsabilità amministrativa delle perone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Per capirci, facciamo un esempio: l’Amministratore Delegato dell’impresa Zeta paga una “mazzetta” per ottenere un appalto dalla P.A., con conseguente vantaggio/interesse per Zeta Il Pubblico Ministero (che già indaga sull’amministratore) aprirà una indagine parallela anche sull’impresa “ZETA” ex 231/01. Zeta viene trattata come una “persona fisica” quindi: indagata, sottoposta a misure cautelari-interdittive, processata. L’indagine del Pubblico Ministero / Giudice Penale è intesa ad accertare: se v’è stato vantaggio/interesse per l’ENTE, in caso affermativo se l’Ente prima del fatto ha adottato MODELLI ORGANIZZATIVI IDONEI (con certe caratteristiche) a prevenire i fatti per i quali, ad es., si procede contro l’Amministratore Delegato ha istituito un EFFICIENTE ORGANISMO DI VIGILANZA (con le caratteristiche individuate dalla legge).
Presupposti responsabilità Devono essere stati commessi alcuni reati a vantaggio e/o nell’interesse dell’ente, da parte di: persone fisiche poste in posizione apicale, persone fisiche sottoposte all’altrui direzione e controllo, soggetti esterni che, operando nell’interesse dell’Ente, si sostituiscono al vertice per il compimento di atti nei confronti dell’esterno.
Reati presupposto (1) I reati la cui commissione dà luogo alla responsabilità dell’ente sono numerosi (ad oggi, a seguito delle varie integrazioni, sono più di 100, l’elenco che segue comprende solo i principali): REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (corruzione in atti giudiziari; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, etc.. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica). REATI SOCIETARI (false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; impedito controllo; indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; formazione fittizia del capitale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; illecita influenza sull’assemblea; aggiotaggio; ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; omessa comunicazione del conflitto di interessi.)
Reati presupposto (2) Altri reati la cui commissione dà luogo alla responsabilità dell’ente sono: REATI TRANSNAZIONALI con riferimento ai reati di: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso, etc. REATI DI TERRORISMO (tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) REATI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE NONCHÉ CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (schiavitù) REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime ex Decreto Legislativo 81/08 -Testo Unico Sicurezza). REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO O DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONI DEL MERCATO REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (falsificazione di monete, spendita, etc.) REATI INFORMATICI REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE Altri reati stanno per essere inseriti, quali la “corruzione tra privati”, “autoriciclaggio”, “reati ambientali”.
Responsabilità ente In presenza di tali presupposti l’Ente risponde con il proprio patrimonio e la propria responsabilità è autonoma rispetto a quella dell’autore del reato. L’Ente risponde anche se l’autore materiale dell’illecito non sia individuato o non sia imputabile, ovvero nel caso in cui il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.
Sanzioni PECUNIARIE (si applicano sempre e vanno da un minimo di € 25.000 a oltre € 1.500.000) INTERDITTIVE (divieto di contrattare con la P.A.; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) CONFISCA (del prodotto che l’Ente ha tratto dal reato o di beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato) PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (disposta quando nei confronti dell’Ente viene applicata una sanzione interdittiva)
Misure cautelari il Pubblico Ministero, già in fase di indagini, può richiedere al giudice per le indagini preliminari l’adozione di misure cautelari interdittive (esempio: sospensione della attività con la P.A. o di concessioni di licenze). La frequenza con la quale vengono adottate le misure cautelari è il vero pericolo per l’Ente che può così trovarsi (in assenza di un Modello Organizzativo idoneo e di un Organismo di Vigilanza realmente operativo) impossibilitato a difendersi da questa evenienza le cui conseguenze possono essere di assoluta gravità.
Difesa dell’Ente Esso deve dimostrare di avere adottato - con specifica delibera dell’Ente antecedentemente alla commissione del reato-presupposto - un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il c.d. Modello Organizzativo); di aver verificato l’efficacia del Modello Organizzativo attraverso un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l’Organismo di Vigilanza - OdV).
Modello organizzativo È un documento che contiene un insieme coerente di principi, regole, protocolli/procedure che incidono sulla struttura, sul funzionamento dell’Ente e sulla sua modalità di rapportarsi all’interno e con i terzi, tutte volte a dimostrare che l’Ente ha predisposto un sistema idoneo a prevenire la commissione dei reati-presupposto. È fondamentale che venga adottato in forma scritta; deve essere mantenuto costantemente aggiornato sia in relazione alle novità normative che ad ogni modifica dell’Ente e/o della sua attività che comporti una diversa valutazione in ordine alla possibilità di commissione di reati-presupposto. Il contenuto del Modello, nella pratica, dovrà essere specifico per ogni singolo Ente proprio perché ne descrive le modalità di funzionamento e deriva dalla mappatura delle attività e dei rischi ex D.Lgs. 231
L’organismo di vigilanza Ha il compito di (in via esemplificativa): di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo (ad es. verifica idoneità delle procedure adottate ai fini di prevenire ai reati presupposto) curare l’aggiornamento del Modello Organizzativo L’art. 14, 12°c., D. Lgs. 183/2011 (legge stabilità) ha stabilito che: «nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza»
Riflessi sulla resp. Ammin./sindaci Gli amministratori (o i soggetti apicali aventi il potere/facoltà di adeguarsi al Decreto 231/2001) potrebbero essere oggetto di azioni di responsabilità da parte dei soci dell’Ente in quanto, in caso di responsabilità amministrativa di quest’ultima, l’Ente subirebbe un danno patrimoniale. Anche il Collegio Sindacale che è anche organismo di vigilanza, se omette di controllare se esiste un Modello Organizzativo e di verificarne il o funzionamento, potrà incorrere a responsabilità civili e penali.
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