Gam trimarchi.

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gam trimarchi

Strumenti per affrontare la crisi Piani di risanamento art. 67, 3° co., lett. d), L. Fall. Concordato preventivo artt. 16o ss., L. Fall. Accordi di ristrutturazione art. 182 bis, L. Fall. Transazione fiscale Art. 182 ter della L. Fall. gam trimarchi

L’impresa tra crisi ed insolvenza Art. 5, 2° comma, L. Fall.: lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni Crisi Art. 160, 1° comma, L. Fall.: L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo […]; art. 182 bis, 1° comma, L. Fall.: l’imprenditore in stato di crisi può domandare […] l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti […]. Ai sensi dell’art. 160, 3° comma, L. Fall., per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. gam trimarchi

Finalità degli strumenti di composizione della crisi Nella prassi, il ricorso all’uno o all’altro strumento prescinde dalla gravità dello stato di crisi, perché questi istituti presentano ampi margini di sovrapponibilità. In particolare: il concordato preventivo, ha principali finalità di liquidazione dell’impresa, può essere utilizzato anche nella prospettiva di continuazione dell’attività aziendale (cfr. 186 bis L. Fall.) ; i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione, sono funzionali alla prosecuzione dell’attività di impresa, ma nulla esclude che possano avere fini liquidatori. gam trimarchi

L’efficienza degli strumenti di composizione della crisi Piani di risanamento Accordi di ristrutturazione Concordato preventivo Autonomia Attestazione Esenzione da revocatoria Minore Autonomia ( deposito-omologazione ) Attestazione e formalità ex 161 LF Blocco temporaneo delle iniziative dei creditori “Automatic stay” 182 quinquies LF 182 sexies LF Minore autonomia (ammissione- omologazione) Attestazione e formalità Effetti dell’ammissione : organi Amministrazione dei beni (167 LF) Blocco temporaneo per I creditori (168 LF ) Effetti sui contratti in corso ( 169bis LF ) 182 quinq\sex LF gam trimarchi

Art. 182bis :il presupposto soggettivo ed oggettivo civil law Art. 182bis :il presupposto soggettivo ed oggettivo Solo l’imprenditore può ricorrervi ; Quindi : - l’imprenditore individuale; le società di persone; le società di capitali; le società cooperative ; le società consortili; I consorzi ; le società con partecipazione pubblica; - l’imprenditore agricolo e quello commerciale ; è espressamente esclusa l’impresa assicuratrice, nulla è detto per le Banche. Trattandosi di procedura non concorsuale deve ritenersi che le Banche siano ammesse alla procedura di cui all’articolo 182 bis cc.; Non è necessario il requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese . E opportuna la regolarizzazione preventiva È escluso il “debitore civile “ gam trimarchi

Art. 182bis : il presupposto soggettivo ed oggettivo –2- Occorre trovarsi in stato di “crisi”: Tal’è sia la pre-insolvenza che l’insolvenza Occorre promuovere una “domanda” attraverso il deposito in Tribunale della documentazione di cui all’articolo 161 L.F. con cui si chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti già stipulato con I creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti . Quindi l’accordo tra imprenditore in crisi e creditore deve essere “stipulato” anteriormente al momento del deposito della domanda gam trimarchi

civil law Iniziativa e stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti (crisi d’impresa e potere di gestione ) La centralità dell’articolo 152 LF ( che disciplina il concordato fallimentare e per espresso richiamo il concordato preventivo ) le novità per le società di capitali; Il rapporto “iniziativa-effetti” del concordato fallimentare . Lo scopo della chiusura del Fallimento L’originaria regola del fallimento come causa di scioglimento della società ed il suo tramonto L’avocazione delle iniziative correlate agli strumenti per fronteggiare la crisi al potere gestorio in senso stretto Eliminazione della approvazione dell’ass straordinaria salvo vìche la competenza non fosse statutariamente degli amministratori Eliminazione della previsione in origine contenuta nell’articolo 2448 cc. secondo comma gam trimarchi

Iniziativa e stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti (crisi d’impresa e potere di gestione )- segue - Il falso problema dell’applicazione dell’art. 152 LF agli accordi di cui all’art. 182bis LF; Potere gestorio degli amministratori e strumenti per la crisi dell’impresa ; Potere gestorio dei liquidatori e strumenti per la crisi dell’impresa (raffronto tra gli artt. 2487 e 2489 cc) ; Il nodo della rilevanza degli interventi assembleari preventivi e\o successivi gam trimarchi

“Focus“ applicativo Le fattispecie di cui agli artt. 67, 152-124 e ss, 161 ( compreso 5 comma ) il 182bis e ter LF integrano sempre atti gestionali L’iniziativa nelle società di persone ( artt. 2257 e 2258 cc. ) L’iniziativa nelle società di capitali e cooperative ( organo amministrativo ) Il consiglio di gestione ( sistema dualistico ) e organo amministrativo ( sistema monistico ) Non necessità degli interventi preventivi assembleari o del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo della gestione La competenza in caso di liquidazione della società gam trimarchi

“Focus“ applicativo – segue - 1) articolazione degli atti di cui all’art. 67 ( approvazione gestionale del piano, sua eventuale pubblicità RI , esecuzione dei singoli atti non soggetti a revocatoria ) 2) articolazione della proposta di concordato fallimentare ( 152 , 124 e ss. LF ) deve approvarsi la “proposta” ; 3) articolazione della proposta di concordato preventivo ed in bianco ( 161 che richiama al 152 LF ) il problema della doppia pubblicità 4) articolazione dell’articolo 182 bis : non c’è proposta ma accordo\accordi gam trimarchi

Art. 182 bis : il presupposto soggettivo ed oggettivo –3- Contenuto della domanda ex art. 161 LF ….e ex art. 182bis LF 1)Ricorso sottoscritto al Tribunale competente per sede 7) L’accordo o gli accordi conclusi 2) Situazione patrimoniale aggiornata 8) Relazione redatta dal professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità 3) Stato analitico delle attività ed elenco nominativo dei creditori 9) In particolare sull’idoneità all’integrale pagamento dei creditori estranei 4) Elenco titolari diritti personali e reali sui beni dell’imprenditore 10) Pagamento nei termini di 120 gg dall’omologazione o 5) Valore dei beni sociali ed elenco dei creditori individuali dei soci ill. resp. 11) …dalla loro scadenza 6) Un piano contenente le descrizione e le modalità della proposta gam trimarchi

Deposito della domanda e procedimento A) depositata la domanda occorre pubblicare l’accordo nel R.I.; B) per il deposito nel RI non è richiesta l’allegazione di tutta la documentazione; E F F E T T I * divieto di inizio o prosecuzione di azioni cautelari o esecutive o di acquisizione di titoli di prelazione ( 60 gg) * facoltà di promuovere opposizione ( 30 gg ) gam trimarchi

L’istanza per la sospensione pendenti trattative ex art. 182 bis Nel corso delle trattative ma prima della stipula dell’accordo (formalizzazione del) è possibile chiedere al Tribunale la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive, con una dichiarazione “autocertificata” dell’imprenditore attestante la pendenza di trattative e corrredata dalla dichiarazione di un professionista attestante l’idoneità della “proposta” in uno ai seguenti documenti 1)Ricorso sottoscritto al Tribunale competente per sede 2) Situazione patrimoniale aggiornata 3) Stato analitico delle attività ed elenco nominativo dei creditori 4) Elenco titolari diritti personali e reali sui beni dell’imprenditore - pubblicazione dell’istanza nel RI - fissazione dell’udienza e fissazione con decreto del provvedimento relativo gam trimarchi

La stipula dell’”accordo” civil law La stipula dell’”accordo” Unicità dell’operazione economica (collegamento degli accordi e l’unicità in funzione dell’omologazione) ; Irrilevanza formale dell’unicità o della pluralità degli accordi con il 60% dei creditori ; La rilevanza formale dell’ ”accordo”, “o dei singoli accordi “ che necessita(no) di autentica notarile ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese (giurisprudenza prevalente) Trib bari 2005 , udine 2007 milano 2009 gam trimarchi

Il contenuto dell’accordo (o degli accordi ) L’imprenditore può concordare con il “60%” dei creditori accordi del più ampio contenuto sostanziale : Dilazioni di pagamento con accordi sulla corresponsione di interessi; Cessione dei beni ai creditori; Rinunzie o remissioni a favore del debitore ; Concessione di nuove garanzie ad alcuni o tutti I creditori ; Pagamenti parziali e\o adempimenti di terzi ; Irrilevanza del principio della par condicio L’intera operazione e quindi I singoli atti sono subordinati alla “condizione” dell’omologazione dell’accordo da parte del Tribunale gam trimarchi

Ultimo focus applicativo sull’intervento notarile ex art. 182bis LF Nel caso quindi di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. di società di capitali : Amministratori (o liquidatori) possono adottare una delibera\determina generica per procedere alla stipula degli accordi al solo fine di delegare specifici poteri di negoziazione ad uno di loro (non si tratta di 152 LF); Amministratori (o liquidatori) possono procedere ad uno o più accordi conclusi I quali provvederanno al deposito della domanda al Tribunale Verifica della correttezza di una dichiarazione (notarile) ricognitiva degli accordi di ristrutturazione gam trimarchi

Ultimo focus applicativo sull’intervento notarile ex art. 152 e 161 LF Nel caso quindi di concordato preventivo o fallimentare ovvero di concordato in bianco per le società di capitali : gli amministratori (o i liquidatori) devono adottare una delibera\determina di approvazione della proposta che abbia i contenuti dell’uno o dell’altro dei concordati detti (si tratta, quindi dell’applicazione dell’articolo 152 LF); la delibera\determina verrà iscritta a cura del notaio nel R.I.; essi dovranno ancora sottoscrivere e presentare la domanda per l’omologazione di uno dei detti concordati ( senza autentica notarile); il problema della pubblicità ulteriore nel R.I. a cura del cancelliere ; gam trimarchi