Regolamento comunitario/ principio supremo

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Transcript della presentazione:

Regolamento comunitario/ principio supremo Gerarchico (legge di esecuzione del Trattato come norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, principi supremi (es. art. 3 Cost.) come parametro del giudizio Annullamento della legge di esecuzione del Trattato nella parte in cui consente l’immissione nell’ordinamento interno di una norma in contrasto con un principio supremo Corte costituzionale

Regolamento comunitario/ Costituzione non nucleo duro Competenza Non applicazione (eccezione rispetto alla regola secondo cui la competenza per materia si collega all’annullamento) Giudice comune, pubblica amministrazione, individui ed enti privati (non è necessaria, in particolare, la posizione di una questione di legittimità costituzionale in virtù del principio della diretta applicabilità delle norme self executing)

Regolamento comunitario/legge interna o d.l., d.lgs. Competenza (per materia) Non applicazione (eccezione rispetto alla regola secondo cui la competenza per materia si collega all’annullamento) Giudice comune, pubblica amministrazione, individui ed enti privati. (non è necessaria, in particolare, la posizione di una questione di legittimità costituzionale in virtù del principio della diretta applicabilità delle norme self executing)

Legge/Costituzione Criterio Gerarchico. Se la norma di rango costituzionale successiva è di principio si usa sempre il criterio gerarchico. Si utilizza il criterio cronologico se la norma costituzionale successiva e la norma legislativa antecedente sono di dettaglio (es. la norma del codice penale del 1930 che prevedeva la pena di morte, e la norma costituzionale di cui all’art. 27 Cost., secondo cui non è ammessa la pena di morte) Annullamento (o, se la norma di rango costituzionale successiva è di dettaglio, abrogazione). Corte costituzionale (oppure, se la norma di dettaglio successiva è di rango costituzionale, giudice comune PA individui enti)

D.l./Costituzione Criterio Gerarchico. Se la norma di rango costituzionale successiva è di principio si usa sempre il criterio gerarchico. Si utilizza il criterio cronologico se la norma costituzionale successiva e la norma legislativa antecedente sono di dettaglio (es. la norma del codice penale del 1930 che prevedeva la pena di morte, e la norma costituzionale di cui all’art. 27 Cost., secondo cui non è ammessa la pena di morte) Annullamento (o, se la norma di rango costituzionale successiva è di dettaglio, abrogazione). Corte costituzionale (oppure, se la norma di dettaglio successiva è di rango costituzionale, giudice comune PA individui enti)

D.lgs./Costituzione Criterio Gerarchico. Se la norma di rango costituzionale successiva è di principio si usa sempre il criterio gerarchico. Si utilizza il criterio cronologico se la norma costituzionale successiva e la norma legislativa antecedente sono di dettaglio (es. la norma del codice penale del 1930 che prevedeva la pena di morte, e la norma costituzionale di cui all’art. 27 Cost., secondo cui non è ammessa la pena di morte) Annullamento (o, se la norma di rango costituzionale successiva è di dettaglio, abrogazione). Corte costituzionale (oppure, se la norma di dettaglio successiva è di rango costituzionale, giudice comune PA individui enti)

Regolamento parlamentare/decreto legge Competenza Annullamento (nel caso in cui la legge o l’atto avente forza di legge invadano la sfera di competenza “guarentigiata” delle camere) Corte costituzionale

Legge di revisione costituzionale/Costituzione non nucleo duro Cronologico Abrogazione Giudice comune pubblica amministrazione individui ed enti

Legge costituzionale/principio supremo della Costituzione Gerarchico Annullamento Corte costituzionale

Regolamento governativo/d.lgs. Gerarchico (se il d. lgs. È successivo, cronologico) Annullamento(se il d. lgs. È successivo, abrogazione) Giudice amministrativo (nel caso dell’abrogazione, Giudice comune pubblica amministrazione individui ed enti)

Regolamento governativo/legge Gerarchico (se la legge è successiva, cronologico) Annullamento se la legge è successiva, abrogazione Giudice amministrativo(nel caso dell’abrogazione, Giudice comune pubblica amministrazione individui ed enti)

Regolamento ministeriale/regolamento governativo Gerarchico(se il regolamento governativo è successivo, cronologico) Annullamento (se il regolamento governativo è successivo, abrogazione) Giudice amministrativo (nel caso dell’abrogazione, Giudice comune pubblica amministrazione, individui ed enti)

Legge regionale/legge statale Competenza (per materia) Annullamento Corte costituzionale

Legge Regionale/Costituzione Gerarchico Annullamento Corte costituzionale

Legge regionale/regolamento comunitario Competenza per materia Non applicazione (quando si tratta di norme comunitarie self executing come il regolamento, c’è una eccezione rispetto alla regola secondo cui la competenza per materia si collega all’annullamento) Giudice comune pubblica amministrazione enti e privati

Regolamento comunale /regolamento governativo Competenza (per materia) Invalidità del regolamento che eccede la competenza Giudice amministrativo

Regolamento ministeriale/regolamento ministeriale Criterio cronologico Abrogazione Giudice comune Pubblica amministrazione individui enti

Legge/consuetudine Se la consuetudine è successiva, criterio gerarchico. Se la legge è successiva, criterio cronologico. Se si applica il criterio gerarchico, non applicazione (i precedenti contra legem non sono consuetudine). Se si applica il criterio cronologico, abrogazione (la legge successiva abroga la consuetudine antecedente). In entrambi i casi, la non applicazione della prassi contra legem o l’abrogazione discendono da giudice comune, pubblica amministrazione, individui, enti