Le assicurazioni sulla responsabilità professionale: uno sguardo indipendente Luca Benci
Le diverse tipologie di responsabilità La responsabilità della struttura sanitaria La responsabilità del dipendente e del dirigente del Servizio sanitario nazionale La responsabilità del libero professionista
La responsabilità del libero professionista e l’obbligo di assicurazione DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
Obbligo di assicurazione Art. 5 DPR 137/2012 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Obbligo di assicurazione Art. 5 DPR 137/2012 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
La responsabilità della struttura E’ responsabilità contrattuale in seguito alla instaurazione di un “contratto di spedalità”.
La responsabilità contrattuale Responsabilità contrattuale: il paziente deve solo provare il “contatto” mentre la struttura deve provare l’adempimento. 10 anni il termine di prescrizione
La responsabilità extra-contrattuale Chi chiede il risarcimento deve provare il fatto illecito. Prescrizione 5 anni.
Il dipendente Negli ultimi 15 anni la giurisprudenza parla di responsabilità da “contatto sociale” tra il dipendente e i pazienti. Si instaura un contatto-contratto di fatto. Onere della prova a carico del professionista e 10 anni i termini di prescrizione
L’evoluzione della responsabilità del dipendente e del dirigente del SSN Responsabilità extra-contrattuale Responsabilità contrattuale (da contatto) dal 1999 Dopo Balduzzi?
La normativa “ospedaliera” Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo. DPR 130/1969 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri Art. 29
La normativa delle “USL” Le unità sanitarie locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo. DPR 761/1979 Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali Art. 28
L’assicurazione nei contratti collettivi della sanità pubblica CCNL contratto dirigenza 8 giugno 2000 art. 24 CCNL contratto integrativo 2001 del comparto artt. 25 e 26
Art. 25 CCNL integrativo 2001 “Copertura assicurativa” Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio dell’art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Art. 25 CCNL integrativo 2001 “Copertura assicurativa” Nell‘ambito della Commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 24 dei CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, stipulati l'8 giugno 2000, le parti potranno valutare l'opportunità di provvedere alla tutela assicurativa aggiuntiva di cui ai citati articoli 24, comma 3, anche per il personale della categoria D di cui al presente CCNL, in misura media pro capite di L. 10.000 mensili su base volontaria.
Art. 26 CCNL integrativo “Patrocinio legale” L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
Art. 26 CCNL integrativo “Patrocinio legale” Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica.
Art. 26 CCNL integrativo “Patrocinio legale” L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. È disapplicato l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.
Coperture assicurative Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 24 1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Coperture assicurative Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 24 Al fine di pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.
Coperture assicurative Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 24 3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento, il sistema dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà costituito - come base - dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro-capite di L. 50.000 mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico dei dirigenti per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale.
Coperture assicurative CCNL 2002 - 2005 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Coperture assicurative CCNL 2002 - 2005 Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
Patrocinio legale Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 25 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
Patrocinio legale Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 25 Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
Patrocinio legale Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 25 L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
Il contratto di assicurazione art. 1882 codice civile Il contratto con il quale l’assicuratore, vero il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana
Gli elementi del contratto di assicurazione Il premio Il sinistro Obbligo dell’assicuratore Il massimale La franchigia (semplice e assoluta) Le clausole vessatorie
Il sinistro art. 1900 cc L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
Le clausole Loss occurence (insorgenza del danno) Clams made (a richiesta fatta)
Le clausole Loss occurrence Copriva il comportamento colposo posto in essere dall’assicurato nel periodo di assicurazione indipendentemente dalla data di richiesta di risarcimento. Clams made Copre i comportamenti colposi la cui richiesta di risarcimento viene fatta nel corso di validità del contratto.
La clausola clams made è legale? Assicurazione della responsabilità civile art. 1917 cc Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fato accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Struttura della polizza Prima nota informativa Condizioni del contratto
Le condizioni generali del contratto Circostanze del rischio Altre assicurazioni Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Modifiche dell’assicurazione Aggravamento del rischio Diminuzione del rischio Recesso in caso di sinistro Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione Foro competente Rinvio alle norme di legge Forma delle comunicazioni
Il trend delle condizioni Aumento del premio Clams made invece che loss occurrence Introduzione di franchigie e/o aumento delle franchigie Minori garanzie contrattuali Limitazioni all’attivabilità della garanzia (Consenso informato – cartella clinica)
La polizza di tutela legale
Le clausole vessatorie art. 1341 cc Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Le clausole vessatorie art. 1341 cc: condizioni generali di contratto In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Le clausole vessatorie art Le clausole vessatorie art. 1342 cc: contratto concluso mediante formulari o modulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Definizioni Assicurato: è il professionista Franchigia: la parte del danno che rimane in capo all’assicurato Indennizzo: la somma che l’assicurazione deve in caso di sinistro Massimale: il massimo esborso dovuto dall’assicurazione in un anno Polizza: il documento che contiene le condizioni dell’assicurazione
Definizioni Premio: la somma dovuta all’assicurazione Sinistro: l’evento dannoso da risarcire
La franchigia da www.assimedici.it
Lo scoperto www.assimedici.it
Il massimale www.assimedici.it
Gli obblighi del professionista assicurato Aggravamento e diminuzione del rischio
Aggravamento del rischio art. 1898 cc Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Aggravamento del rischio art. 1898 cc Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Aggravamento del rischio art. 1898 cc Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Modificazione del rischio www.assimedici.it
Diminuzione del rischio art. 1897 cc Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese
Polizza medici ospedalieri colpa grave Non sono “terzi” il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive.
Polizza medici ospedalieri colpa grave: esclusioni Richieste riconducibili ad attività non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non è applicabile all’attività intramuraria ed al primo soccorso prestato per motivi deontologici. Richieste per danni che siano imputabili ad assenza del consenso informato
danni derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione