GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO

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Transcript della presentazione:

GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO MODULO 2 – GESTIONE RIFIUTI Unità Didattica 2.1 – Rifiuti speciali Unità Didattica 2.2 – Registrazioni obbligatorie sui rifiuti Unità Didattica 2.3 – Gestione veicoli fuori uso

Unità Didattica 2.1 Rifiuti speciali

Definizioni Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del Testo Unico Ambientale e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi Nota: definizioni e requisiti normativi fanno riferimento alla parte quarta del Testo Unico Ambientale che è dedicata alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”

Classificazione rifiuti rifiuti urbani: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (domestici), provenienti dalla pulizia delle strade, rifiuti giacenti sulle strade o aree pubbliche, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi. rifiuti speciali: rifiuti provenienti da attività agricole, attività di demolizione, costruzione e scavo, lavorazioni industriali e/o artigianali, attività commerciali, attività di servizio, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, rifiuti derivanti dal trattamento delle acque e dall’abbattimento di fumi rifiuti pericolosi: rifiuti non domestici che possono creare danni alle persone o all’ambiente. Sono identificati mediante asterisco nell’elenco di cui all’Allegato D parte IV del TUA sulla base degli allegati G, H e I (articolo 184 punto 5 del Dlgs 152/2006 ). I rifiuti prodotti presso le concessionarie I rifiuti prodotti presso le concessionarie

Definizioni (continua) E’ produttore di rifiuti l’organizzazione la cui attività ha prodotto rifiuti E’ luogo di produzione di rifiuti uno o più impianti collegati tra loro in un’area delimitata in cui si svolgono le attività che originano i rifiuti. E’ detentore dei rifiuti il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

Definizioni (continua) La raccolta dei rifiuti è l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti ai fini del loro trasporto. La raccolta differenziata: indica le attività di raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologicamente omogenee nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dai rifiuti urbani a condizione che tutti i rifiuti sopraindicati siano avviati recupero La gestione dei rifiuti comprende le seguenti attività: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento.

Definizioni Recupero dei rifiuti: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili, prodotti attraverso le operazioni previste nell’allegato C alla parte IV del TUA Si parla di riutilizzo quando un materiale e/o un prodotto viene reimpiegato nel ciclo produttivo o di consumo di provenienza, di riciclaggio se il materiale viene immesso in un ciclo produttivo diverso da quello di provenienza Smaltimento rifiuti: ogni operazione destinata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico ed in particolare le operazioni previste nell’allegato C alla parte IV del TUA Bonifica intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto per l’area

Le fonti dei rifiuti – rifiuti speciali non pericolosi

Le fonti dei rifiuti – rifiuti speciali pericolosi

Raccomandazioni per un comportamento responsabile (continua) Individuare le fonti che generano rifiuti Assicurarsi che il deposito temporaneo dei rifiuti rispetti la legislazione applicabile Individuare per ogni rifiuto un trasportatore ed uno smaltitore idoneo Ridurre la quantità di rifiuti Mantenere separati i rifiuti pericolosi e gestirne i rischi per le persone e l’ambiente

Raccomandazioni per un comportamento responsabile Documentare l’intero ciclo dei rifiuti per dare evidenza dell’avvenuto recupero smaltimento presso un impianto autorizzato Richiedere ai trasportatori e agli smaltitori la documentazione che ne attesti l’idoneità ad effettuare il servizio richiesto Assicurare l’appropriatezza e la completezza della documentazione che deve accompagnare i rifiuti Conservare la documentazione sui rifiuti per almeno 5 anni

Come risparmiare – I costi dei rifiuti (continua) Per risparmiare sui rifiuti la Concessionaria deve prima conoscerne i costi. Costo dei materiali non utilizzati ed eliminati Acquisto o noleggio dei contenitori per rifiuti Costo degli spazi utilizzati per l’immagazzinamento dei rifiuti Costo del tempo lavoro impegnato nella movimentazione e nella messa a deposito temporaneo dei rifiuti

Come risparmiare – I costi dei rifiuti Per risparmiare sui rifiuti la Concessionaria deve prima conoscerne i costi. Costo del tempo lavoro impegnato nella compilazione e nel controllo documenti Costo per la sensibilizzazione e formazione del personale sugli aspetti ambientali Costo di trasporto e smaltimento Multe per non aver rispettato la normativa vigente Spese per rimediare ai danni causati all’ambiente

Per ridurre i costi … (continua) Ridurre la quantità di rifiuti prodotti da eliminare intervenendo sulla qualità e la quantità delle materie prime utilizzate, controllando gli sprechi e concordando con i fornitori la restituzione dei materiali in eccesso, dei contenitori vuoti e degli imballaggi, utilizzando prima i materiali più vecchi in modo da evitare di produrre rifiuti per obsolescenza dei materiali Ridurre il volume dei rifiuti inviati per lo smaltimento compattando la carta usata, i cartoni, i materiali metallici prima di depositarli in appositi recipienti, i contenitori vuoti di vernici ed altri contenitori Evitare l’aumento di peso e di volume dei materiali impregnabili proteggendoli con adeguate coperture

Per ridurre i costi … Mantenere separati i diversi tipi di rifiuti facilitando la raccolta ed il riciclaggio Ridurre i tempi per il deposito temporaneo posizionando contenitori per i rifiuti, piccoli e mobili, vicino ai punti dove vengono prodotti rifiuti Riciclare il più possibile canalizzando i rifiuti per il riciclaggio Ridurre i rischi di incorrere in sanzioni stabilendo e applicando regolarmente procedure operative e di controllo adeguate

Requisiti dei contenitori di prima raccolta Piccoli e molto vicini alla zona di produzione per evitare lunghi percorsi con conseguenti perdite di tempo Adeguati come dimensioni alla tipologia del rifiuto specifico prodotto in quell’area Etichettati e differenziati per colore per favorire il riconoscimento istantaneo dl rifiuto contenuto

Esempio di contenitori di prima raccolta

Requisiti del deposito temporaneo dei rifiuti Ubicato in un sito dedicato, opportunamente delimitato, a minimo rischio di incendio e vandalismo Adeguato all’agevole circolazione dei mezzi per lo scarico ed il carico dei rifiuti Asfaltato o comunque pavimentato ed impermeabile Privo di comunicazione diretta con la rete fognaria (i tombini nell’area circostante devono essere forniti di sistema di intercettazione e contenimento perdite) Fornito di una zona protetta da idonea copertura, dove collocare quei rifiuti che la pioggia potrebbe mettere in contatto (rifiuti pericolosi non miscelabili) o appesantire impregnandoli (carte e cartoni) Dotato di solide scaffalature, per accatastare in modo razionale e sicuro i rifiuti senza pericolo di crolli e miscelazioni inopportune

Esempio di deposito temporaneo dei rifiuti

Requisiti dei contenitori del deposito temporaneo Etichettati con codice CER, frasi di rischio (R) e consigli di prudenza (S) adeguati al rischio contenuto Forniti di tappo per i rifiuti liquidi soggetti ad evaporazione e sversamento Dotati di coperchio aderente per rifiuti a rischio di dilavamento (batterie di automobili e camion) Resistenti all’attacco chimico del rifiuto contenuto (acidi solo in bidoni di plastica) Dotati di vasca di raccolta (rifiuti liquidi pericolosi) in grado di contenere l’intero contenuto del serbatoio con un margine del 10% nel caso di fuoriuscita o versamento del fluido

Requisiti del deposito temporaneo per l’olio esausto Le officine meccaniche che detengono olio esausto in quantità superiori a 500 litri (art 2 comma 3 DM n°392 del 16/05/1996) devono utilizzare impianti di stoccaggio con caratteristiche tecniche specifiche tra cui: l’area di deposito deve essere delimitata i serbatoi devono essere fissi, realizzati in acciaio, dotati di bacino di contenimento, se interrati devono essere ispezionabili l’impianto di movimentazione deve essere di tipo fisso, realizzato con tubazioni in acciaio le pompe di movimentazione devono essere installate su apposito basamento in calcestruzzo con cordolo di contenimento per eventuali perdite Tali requisiti sono specificati in dettaglio nell’allegato C del DM n°392 del 16/05/1996

Requisiti del deposito temporaneo per l’olio esausto La complessità dei requisiti richiesti per i depositi di olio esausto in quantità superiori a 500 litri suggerisce di mettere in atto presso la concessionaria modalità di gestione tali da assicurare il rispetto del valore limite di 500 litri, concordando con l’impresa incaricata del trasporto degli oli esausti ai centri raccolta frequenze di prelievo adeguate a rispettare tale limite.

Come evitare gli sprechi (continua) Tappare ermeticamente i solventi ed i barattoli di vernice per evitare che si secchino ed impedirne l’evaporazione Implementare in magazzino la procedura di carico dei materiali deperibili sugli scaffali prevedendo il carico dalla parte posteriore e lo scarico dalla parte anteriore, in modo da favorire l’automatico prelievo del materiale più vecchio Richiedere allo smaltitore l’elenco dei materiali riciclabili e separarli secondo le sue indicazioni Compattare carta e stracci utilizzati per la pulizia di olio usato e non mischiarla con carta e cartone pulito e quindi riciclabile

Come evitare gli sprechi Fare uso di argilla in granuli in sostituzione della segatura per la pulizia dei pavimenti sporchi di olio (l’argilla su può usare più volte prima di essere smaltita) Predisporre una rastrelliera per mettere a scolare, capovolti, i contenitori di olio ed i filtri di olio usati: i recipienti infatti si possono considerare vuoti per lo smaltimento solo se trattengono all’interno meno dell’1% del loro contenuto originario. Quanto si raccoglie nel vassoio di contenimento sotto la griglia sarà avviato al COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati) per la rigenerazione dell’olio usato Valutare l’opportunità, ove si faccia un discreto uso di solvente (carrozzerie), dell’acquisto di un distillatore per il riutilizzo del solvente usato per la pulizia dei pennelli e delle pistole effettuate tramite apparecchiature. Se ne trarrebbe un doppio risparmio: riutilizzo del 90% del solvente e completo abbattimento dei costi di smaltimento del rifiuto pericoloso

Registrazioni obbligatorie sui rifiuti Unità Didattica 2.2 Registrazioni obbligatorie sui rifiuti

Registro di carico e scarico La Concessionaria, in quanto “produttore” di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali, è obbligata alla tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel registro devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della denuncia al catasto rifiuti (Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD). Ogni luogo di produzione di rifiuti deve tenere un proprio registro che va conservato per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione annotata. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello del D.M. 148 del 01/04/1998. Per la compilazione valgono le istruzioni della Circolare GAB/DEC/812/98 del 04/08/1998). Dal 13 febbraio 2008, a seguito delle modifiche al DLgs 152/06 introdotte dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, i registi di carico scarico devono essere vidimati dalla Camera di Commercio competente. Le annotazioni sul registro devono essere effettuate al massimo entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’operazione, sia essa di carico o di scarico. La vidimazione del registro di carico scarico

Registro di carico e scarico - Sanzioni Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (258 comma 2 parte IV TUA): rifiuti non pericolosi – sanzione amministrativa e pecuniaria: da euro 260 a euro 15.500 rifiuti pericolosi – sanzione amministrativa da euro 15.500 a euro 93.000 + sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile e dall’amministrazione Se la Concessionaria occupa meno di 15 dipendenti la sanzione sopra riportata è ridotta da euro 1.040 a euro 6.200 per i rifiuti non pericolosi e da euro 2.070 a euro 12.400 per i rifiuti pericolosi. (258 comma 3 parte IV TUA): In caso di indicazioni incomplete o inesatte formalmente, ma contenenti tutte le informazioni dovute per legge, la sanzione prevista va da euro 260 a euro 1.550 (258 comma 5 parte IV TUA)

Fac-Simile - Registro di carico e scarico

Istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico Il registro può essere diviso per comodità di interpretazione in cinque sezioni: Nella prima va indicato con una crocetta se trattasi di carico o scarico e il giorno dell’avvenuta operazione Nella seconda sezione si indicano le caratteristiche del rifiuto Nella terza sezione la quantità Nella quarta si indica il luogo di produzione e l’attività di provenienza del rifiuto e nella parte sottostante il soggetto giuridico iscritto all’Albo che ritira il rifiuto La quinta sezione è dedicata alle annotazioni Esempi di compilazione: il registro di C/S TMI

Formulario di identificazione (continua) Parte integrante del Registro di carico e scarico è il Formulario di identificazione, che accompagna il trasporto di tutti i rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Le formalità previste per il Formulario sono stabilite dal DM 1 aprile 1998 n. 145: Deve essere stampato da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze Deve avere un frontespizio Deve essere numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti Prima dell’utilizzo del formulario, va registrata la fattura di acquisto dello stesso sul registro IVA – Acquisti: dalla fattura devono risultare gli estremi seriali e numerici del formulario

Formulario di identificazione Ogni formulario deve inoltre riportare annotata la data di emissione e il numero della corrispondente operazione annotata nel registro di carico e scarico. Il formulario deve essere compilato dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal trasportatore, fermo restando che il produttore è il primo responsabile. Deve essere redatto in 4 copie, tutte firmate dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore: la prima rimane al produttore, le altre tre verranno controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, che provvederà a compilare la parte a lui riservata; di queste tre copie, una resta al destinatario, una resta al trasportatore e la terza verrà inviata al produttore o detentore entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento del carico. Poiché il formulario è parte integrante del Registro di carico e scarico, su quest’ultimo occorre riportare, in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, il prefisso alfabetico di serie, il numero dell’operazione e la data di emissione. Esempi: formulari TMI

Formulario di identificazione - Sanzioni Mancanza del formulario durante il trasporto, formulario recante dati incompleti o inesatti (articolo 258 comma 4 parte IV TUA, Codice Penale 483): per rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.300,00; per i rifiuti pericolosi: è previsto l’arresto fino a 2 anni. In caso di indicazioni incomplete o inesatte formalmente, ma contenenti tutte le informazioni dovute per legge, la sanzione prevista va da euro 260,00 a euro 1.550,00

Formulario di identificazione – Frontespizio del bollettino

Formulario di identificazione – Prima sezione (continua)

Formulario di identificazione – Prima sezione

Formulario di identificazione – Seconda e Terza sezione (continua)

Formulario di identificazione – Terza sezione

Formulario di identificazione – Quarta sezione

Formulario di identificazione – Quinta sezione

Esempi: estratto dal MUD TMI 2004 MUD (continua) Le Concessionarie ogni anno (generalmente entro il 30 aprile) devono presentare alla Camera di Commercio competente per territorio il modello unico di dichiarazione ambientale, detto MUD istituito dalla Legge 70 del 25/01/94. Il T.U.A. all’art. 189 definisce i criteri e le responsabilità relative al MUD. Esempi: estratto dal MUD TMI 2004

MUD Il MUD si articola in sezioni che sulla base della tipologia di azienda identificano e forniscono dati quantitativi sulla gestione dei rifiuti per l’anno di riferimento. Le sezioni più significative per una concessionaria riguardano: sezione anagrafica: identifica il produttore dei rifiuti (concessionaria) scheda riassuntiva: riporta i dati riepilogativi sulle sezioni MUD compilate (n° schede allegate) schede RIF: riportano, per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto, codice CER , descrizione, quantità, destinatario e trasportatore schede TE: identificano il/i trasportatore/i a cui è stato affidato il rifiuto (una per ciascun codice CER trattato) schede DR: identificano, per ogni CER trattato, il destinatario del rifiuto (per smaltimento o recupero) e la quantità conferita nell’anno di riferimento

MUD - Sanzioni Violazione dell’obbligo di comunicazione o comunicazione incompleta o inesatta (articolo 258 comma 1 TUA parte IV): sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00. Se la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione amministrativa è da euro 26 a 160 euro. Se dalla comunicazione è possibile ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da 260 euro a 1550 euro.

Registrazioni per gli oli esausti Le Concessionarie che producono oli esausti devono cedere gli stessi al COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati) in base al D.Lgs 95 del 27/01/92 (agg. Fino al D.Lgs 152 del 2006 art 11) e registrare in ordine cronologico e per ogni operazione: i dati quantitativi, la provenienza e l’ubicazione degli oli ceduti ed eliminati. La normativa (Circolare dei Ministri dell’Ambiente e dell’Industria del 04/08/1998) consente di utilizzare per tale scopo il registro di carico e scarico sul quale si riporta ogni altro tipo di rifiuto prodotto. L’identificazione delle caratteristiche degli oli esausti durante il trasporto è assicurata dalla compilazione del formulario. L’articolo 198 punto 13 del TUA rende superfluo l’utilizzo del modulo F (DM 16/03/96 n° 392) sostituito a tutti gli effetti dalle notazioni sul formulario stesso

Requisiti dei fornitori di gestione dei rifiuti (continua) La documentazione contrattuale deve identificare su apposito documento (Elenco rifiuti) i rifiuti affidati alla gestione del fornitore specificando: Codici europei (CER) Codici di rischio (R) Consigli di prudenza (S) I requisiti relativi ai contenitori per il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere chiaramente definiti in merito a: Tipologia di rifiuto da smaltire Dimensioni Caratteristiche tecniche Etichettatura Costi (ad esempio il noleggio)

Requisiti dei fornitori di gestione dei rifiuti (continua) Le specifiche relative alle modalità di intervento del fornitore devono definire: Frequenza standard degli interventi di ritiro Tempestività degli interventi su chiamata Deve essere disponibile la documentazione di iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti che attesta l’autorizzazione del fornitore al trasporto e smaltimento dei rifiuti in elenco in riferimento a: Categorie e classi di iscrizione Specifica autorizzazione per prodotti pericolosi Scadenza delle autorizzazioni in relazione alla durata del contratto Il fornitore deve mettere a disposizione e aggiornare l’elenco dei mezzi e la loro Idoneità al trasporto dei rifiuti indicando: Data di immatricolazione del veicolo Numero di targa del veicolo

Requisiti dei fornitori di gestione dei rifiuti Il fornitore deve mettere a disposizione ed aggiornare la documentazione di omologazione di veicoli utilizzati per il trasporto Il fornitore deve rendere disponibile l’elenco degli operatori responsabili del trasporto (conducenti) e la relativa documentazione di qualifica, con particolare riferimento al trasporto di prodotti soggetti a normativa ADR Il fornitore deve mettere a disposizione l’elenco dei siti di destinazione (smaltimento e/o recupero) specificando: Categoria e classe dell’autorizzazione Numero di autorizzazione Tempi di validità dell’autorizzazione Localizzazione del sito di destinazione Il fornitore deve rendere disponibile nei tempi prescritti (nazionale tre mesi, estero sei mesi) la documentazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti, inoltre deve garantire attraverso la documentazione la tracciabilità dei rifiuti (quarta copia del formulario)

Gestione veicoli fuori uso Unità didattica 2.3 Gestione veicoli fuori uso

Proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo Definizioni (D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) (continua) Detentore Proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo Produttore Il costruttore o l’allestitore, intesi come detentori dell’omologazione del veicolo, o l’importatore professionale del veicolo stesso Operatori economici I produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali

(D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) Definizioni (D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) (continua) Trattamento Le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di trattamento Reimpiego Le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti

(D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) Definizioni (D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) (continua) Riciclaggio Il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore

(D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) Definizioni (D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) Recupero Il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti per ridurre la quantità destinata allo smaltimento finale. Si parla di riutilizzo quando un materiale e/o un prodotto viene reimpiegato nel ciclo produttivo o di consumo di provenienza, di riciclaggio se il materiale viene immesso in un ciclo produttivo diverso da quello di provenienza Centro di raccolta Impianto di trattamento autorizzato che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso Messa in sicurezza Rimozione e trattamento di tutte le parti, componenti, sostanze, fluidi pericolosi ed in particolare: accumulatori, serbatoi di gas, dispositivi esplosivi (airbag, …), carburante, olio motore, olio trasmissione, olio freni, olio idraulico, antigelo, fluido refrigerante dei sistemi di condizionamento, filtri dell’olio, condensatori contenenti PCB, componenti contenenti mercurio

D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06 Art. 5, comma 1 Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o all’automercato, per la successiva consegna al centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore, intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione

D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06 Art. 5, comma 2 (…) La consegna del veicolo fuori uso avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all’automercato N.B. Nei costi di cancellazione dal PRA a carico del detentore non sono compresi i costi di agenzia

D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06 Art. 5, comma 3 Il produttore provvede a ritirare il veicolo fuori uso organizzando direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuita sul territorio nazionale

Quanto dispone il D.Lgs 24/06/2003 n. 209 si applica: D.Lgs 24/06/2003 n. 209, Art. 15, comma 5 Quanto dispone il D.Lgs 24/06/2003 n. 209 si applica: 1 - A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 2 - Dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al luglio 2002 Nota: Qualora il produttore non abbia ottemperato alle obbligazioni di cui all’art. 5, sostiene, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° Luglio 2002 (art. 15, comma 5, lettera b).

Gestione veicoli fuori uso (continua) caso A: il detentore consegna il veicolo al Centro di Raccolta della Rete TMI che effettua cancellazione dal PRA

Gestione veicoli fuori uso (continua)

Gestione veicoli fuori uso (continua) caso B: il detentore consegna il veicolo al Concessionario che effettua la cancellazione al PRA

Gestione veicoli fuori uso (continua)

Gestione veicoli fuori uso (continua)

D.Lgs 24/06/2003 n. 209 Sintesi delle attività e registrazioni a carico del concessionario che prende in carico dal cliente i veicoli destinati alla rottamazione (caso B) 1 – Emissione e consegna al cliente del certificato di rottamazione per nome e per conto del centro raccolta (immediata) 2 – Annotazione dell’autoveicolo sul registro di entrata uscita veicoli (immediata) 3 – Cancellazione dal PRA (entro un mese) e relativa annotazione sul registro di entrata uscita 4 – Consegna a centro raccolta autorizzato con formulario (entro un mese)