REVISIONE TITOLO V E COSTI STANDARD - SPUNTI PER LA DISCUSSIONE -
Revisione titolo V e costi standard Necessità di integrazione ed armonizzazione tra le diverse disposizioni in materia di costi e fabbisogni standard Perdurante inattuazione della Legge delega sul federalismo fiscale (Legge n.42 del 2009 in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) che, nel reintrodurre dopo quasi 20 anni il costo standard per il settore del TPL, ha disposto che l’ammontare del finanziamento regionale del settore va determinato tenendo conto del livelli adeguati del servizio su tutto il territorio nazionale e dei costi standard (articolo 8, comma 1, lettera c); Incoerenza in merito alla qualificazione costituzionale del trasporto pubblico locale: funzione non fondamentale (per la parte corrente) per le Regioni, anche se fortemente assimilata a sanità, assistenza e istruzione, ma allo stesso tempo non beneficiaria delle stesse certezze finanziarie, funzione fondamentale per le spese in conto investimenti, funzione fondamentale per gli enti locali; Definizione di un fabbisogno/costo standard per gli Enti locali con metodologie ed approccio differente rispetto a quello applicato a livello regionale; L’articolo 17, comma 1, del D.Lgs n. 422/1997 dispone che le compensazioni economiche per obbligo di servizio pubblico asiano determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito tenendo conto, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità ; Con decreto MIT sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. (articolo 1, comma 84, Legge 147/2013).
Revisione titolo V e costi standard Il costo standard introdotto dalla Legge delega sul federalismo fiscale ha la funzione di determinare il quantum del finanziamento complessivo per il livelli adeguati di servizio del trasporto pubblico locale; nella versione attuale, invece, la funzione è di ripartizione del FNT e di definizione base d’asta e corrispettivo; Il decreto MIT sui costi standard, attualmente all’esame della Conferenza Unificata, è un passo fondamentale e si spera decisivo per l’effettiva introduzione su scala nazionale dei costi standard. Alcune questione da risolvere: Accelerare con richiesta dati dell’Osservatorio TPL, il quale oltre alla mera raccolta degli elementi conoscitivi deve assicurare un controllo effettivo sulla qualità ed attendibilità del dato (anche se certificato!) e l’assoluta riservatezza degli stessi; Ripartire le risorse solo in funzione dei costi rischia di generare disparità tra Regioni, è necessario affrontare anche il tema del ricavo standard per assicurare una più equa ed efficiente allocazione delle risorse;
Revisione titolo V e costi standard Il metodo prescelto per la ripartizione (regressione), pur essendo di più immediata applicazione, sconta però la sua natura ex post e quindi di un legame troppo stretto con lo storico; La funzione primaria di un approccio ai costi standard è quella di, a parità e invarianza di risorse (vincolo finanza pubblica), di ripartirle in funzione dei reali fabbisogni di mobilità e premiando le realtà più efficienti; Per una corretta ripartizione del Fondo i livelli di servizio a cui si deve far riferimento sono quelli finanziati esclusivamente dal Fondo; La ripartizione può prescindere da ulteriori fattori di contesto (densità abitativa, caratteristiche socio-territoriali, caratteristiche della domanda) ? Bene ragionevole margine di utile e ammortamenti nell’algoritmo di calcolo. Ma i soldi a disposizione sono sufficienti ad assicurare tutto questo?