La Fiscalità dei Comuni I Tributi Comunali

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Transcript della presentazione:

La Fiscalità dei Comuni I Tributi Comunali TEMA 2: TARES Gruppo 1: Silvana Bellamacina, Patrizia Giordano, Andrea Minici, Jessica Podio, Mauro Quadro

Indice Istituzione del Tributo Finalità e natura Soggetti e presupposti impositivi Determinazione del tributo La superfici imponibile I rifiuti speciali La potestà regolamentare comunale Gestione del tributo Differenze TARES – TARI Considerazioni

Istituzione del Tributo Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214) Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Art. 1 comma 387 della Legge di Stabilità 2013

FINALITA’ E NATURA La finalità della TARES è la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. (art. 14, co. 1 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella L.214/11 e s.m.i.). Si osserva in proposito che l’elemento che caratterizza il nuovo tributo è la sua natura dicotomica. Infatti, al suo interno si riscontrano due componenti: RIFIUTI, caratteristica di una tassa, destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; SERVIZI, tipica di una imposta, volta a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni (quali la polizia locale, l’anagrafe, l’ufficio tecnico, l’illuminazione pubblica, l’istruzione pubblica, la manutenzione del verde e delle strade ecc.).

Soggetti e Presupposti impositivi Il soggetto attivo del tributo è individuato dall’art. 14, comma 2, del d.l. 201/2011: “soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo”. Il presupposto del tributo è dato, alternativamente, da possesso, occupazione e detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente dal loro uso, purché si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani. La disciplina del nuovo tributo prevede una definizione della soggettività passiva più ampia di quella prevista per la TARSU e la TIA. L’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce infatti che “il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.

Determinazione del Tributo In base all’articolo 14, co. 11 del D.L 201/11, la tariffa è composta da: una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Utenze domestiche: le tariffe sono differenziate in relazione al numero di occupanti. Nello specifico, la quota fissa della tariffa viene determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti. La quota variabile è invece determinata solo in relazione al numero degli occupanti. Utenze non domestiche: le quote sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta e calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

La superficie imponibile 1/2 Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (accatastate nelle categorie A-B-C), la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale. (L.311/04 art.1, co. 340). Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. La superficie calpestabile è un dato già in possesso dei Comuni (art. 14 co.9 D.L. 201/2011: «ai fini dell’applicazione della TARES si considerano le stesse superfici dichiarate ai fini TARSU»). Tale parametro rimarrà in vigore fino al completo allineamento tra i dati catastali degli immobili con la toponomastica comunale: attività, questa, che viene portata avanti da enti locali e Agenzia del Territorio (adesso Agenzia delle Entrate) .

La superficie imponibile La superficie imponibile 2/2 USO PROMISCUO Se in una civile abitazione viene esercitata anche attività economica/professionale, la tassazione viene ripartita tassando separatamente la superficie utilizzata a fini domestici e quella a fini economico/professionale con riferimento alla superficie a tal fine utilizzata. ESCLUSIONI Escluse dal tributo le aree comuni del condominio ferma restando l’obbligazione in capo al soggetto che occupa o conduce in via esclusiva la parte comune AREE MERCATO Le aree coperte o scoperte destinate a mercato sono commisurate alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.

Rifiuti speciali 1/2 Locali o aree scoperte o porzioni di essi ove si formano RIFIUTI SPECIALI non assimilati agli urbani, NON sono soggette al tributo a condizione che il produttore dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: l’area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente di rifiuti speciali (es. produzione industriale, laboratori, reparti in strutture sanitarie). ESCLUSIONE: sono escluse le aree di movimentazione materiale, magazzini ecc. dove si ha una occasionale ed accidentale dispersione di detti rifiuti. OBBLIGO DICHIARATIVO: (Art. 14 D.L. 201/2011) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

% di abbattimento della superficie Rifiuti speciali 2/2 DETERMINAZIONE SUPERFICIE: SUPERFICIE TOTALE – ABBATTIMENTO FORFETTARIO della superficie a seconda dell’attività svolta Abbattimenti applicati da Città di Torino: categoria di attività % di abbattimento della superficie Lavanderie, tintorie 10% Macellerie e pescherie Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche 30% Laboratori odontotecnici Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori Gommisti Lavaggi autoveicoli Studi medici specialistici Dentisti Veterinari

La potestà regolamentare comunale Ai sensi dell’art.52 D.Lgs. 446/97 viene affidata ai regolamenti comunali la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30%, che possono riguardare entrambe le quote, fissa e variabile, del tributo, in modo analogo alla disciplina della TARSU. Ad esempio: abitazioni con unico occupante abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di sei mensilità all’anno, all’estero; usi stagionali; abitazioni rurali. Ulteriori agevolazioni facoltative che non sono indicate espressamente dalla legge, possono essere deliberate mediante regolamento a condizione che la loro copertura finanziaria avvenga nell’ambito del Bilancio del Comune e non attraverso aumenti delle tariffe applicate. Il comma 23 dell’art.14 della Legge 201/11 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione delle tariffe, entro il termine stabilito dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

Gestione del Tributo 1/2 Dichiarazione: il comma 34 dell’art.14 della Legge 201/11 prevede la presentazione su un apposito modello messo a disposizione dal Comune, che ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Accertamento e riscossione: il comma 36 dell’articolo 14 della Legge 201/11 prevede la designazione da parte del Comune di un funzionario responsabile dell’attività di accertamento del tributo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie. In seguito all’espletamento delle verifiche e dei controlli, possono essere adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione. La riscossione disciplinata dal D.L.35/13 convertito con modif. della L.64/13, avviene con l’invio ai contribuenti di un avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distinto per la componente rifiuti, la componente dei servizi e il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso e le tariffe applicate.

Gestione del Tributo 2/2 Versamenti: la TARES deve essere versata direttamente al Comune mediante modello unificato F24 o bollettino di conto corrente postale. Le prescrizioni relative alle scadenze, alla periodicità e al mezzo di versamento sono stabilite dal regolamento comunale. Sanzioni: in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; La sanzione per infedele dichiarazione va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50. Le sanzioni sopra indicate sono ridotte di un terzo, se entro il termine per la preposizione al ricorso, il contribuente decide di pagare l’importo dovuto del tributo con la sanzione ridotta e gli interessi.

DIFFERENZE TARES - TARI La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss., e, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sostituisce il prelievo vigente fino al 31 dicembre 2013 (TARES ). Differenze: mentre la TARES è un tributo che comprende, oltre ai costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, anche una quota destinata ai "servizi indivisibili", quali l’ illuminazione, la sicurezza e la gestione delle strade, la TARI comprende solo la copertura dei costi per lo smaltimento dei rifiuti; in regime TARES solo le aree di produzione industriale, i laboratori e specifici reparti di strutture sanitarie, ove si formano i rifiuti speciali, non sono soggetti al tributo, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, magazzini, ecc); nell’applicazione della TARI vengono, invece, escluse dalla tassazione non solo i luoghi di produzione dei rifiuti speciali ma anche i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive; è stata, infine, modificata la previsione relativa alla dichiarazione iniziale: in regime TARES era previsto che i soggetti passivi erano obbligati, entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio del possesso, occupazione o detenzione, a presentare dichiarazione dei locali; il regolamento TARI prevede, invece, che la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione.

Considerazioni Difficoltà derivate dal passaggio a TARES: Interpretare algoritmo di calcolo del tributo Individuazione corretta del numero dei componenti anagrafici Nuova modalità di pagamento (problemi per auto liquidazione, errati riferimenti del pagamento effettuato, ecc.) Aumento tariffe dovuto all’obbligo di copertura totale dei costi del servizio Incremento afflusso pubblico agli sportelli e relativo contenzioso

La Fiscalità dei Comuni I Tributi Comunali GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Silvana Bellamacina, Patrizia Giordano, Andrea Minici, Jessica Podio, Mauro Quadro