Le erogazioni liberali alle organizzazioni non profit La nuova agevolazione “più dai meno versi” ( art. 14 DL n. 35 ) Dott. Lorenzo Ferreri Torino - 13 dicembre 2005
Fonti normative e prassi - Decreto legge 14 marzo 2005 n Legge di conversione 14 maggio 2005 n Circ. Agenzia Entrate 19 agosto 2005 n. 39
Premesse - norma a regime - concorrente con le precedenti disposizioni - nessuna soppressione - nessuna duplicazione
Chi può donare - persone fisiche - enti soggetti IRES - enti commerciali - enti non commerciali Esclusi i soggetti intermedi
Beneficiari - Onlus - per scelta - di diritto ( ONG – org. di volontariato – coop. soc.) - enti ecclesiastici (limitatamente) - assoc. di prom. sociale (limitatamente) - Assoc. di promozione sociale di cui alla legge 383/ Fondazioni e associazioni riconosciute con oggetto tutela, promozione e valorizzazione beni storico-artistici e ambientali (decreto Urbani)
Cosa? - liberalità in denaro - liberalità in natura Limiti – Massimali - 10% del reddito complessivo dichiarato - max euro
Condizioni a carico del beneficiario - tenuta scritture contabili complete ed analitiche - redazione rendiconto annuale entro 4 mesi Modalità di trasferimento - non precisate dalla norma - la Circolare prevede mezzi “formali” - attenzione in ogni caso ai limiti antiriciclaggio ( € )
Erogazioni in natura - non soggette a formalità e preventiva comunicazione - quantificate in base al valore normale - opportunità di adeguata documentazione - problematiche Iva: - mutata destinazione - rettifica della detrazione
Sanzioni - applicabilità complessa e confusa - in caso di carenza dei requisiti soggettivi oppure in eccedenza rispetto ai massimali: sanzione amministrativa maggiorata del 200%: - 100% → 300% - 200% → 600% - in caso di omissione da parte del beneficiario della tenuta della contabilità o della redazione del rendiconto: sanzione amministrativa ordinaria: - 100% - 200% - solidarietà del beneficiario
IRAP - incerta la rilevanza per i soggetti commerciali