SOCIETA SEMPLICE S.S..

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Fondazione Emanuele Casale
Advertisements

Le società di persone Mario Campobasso
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata
Società semplice disposizioni generali
Società nome collettivo
Corso di Diritto commerciale Ottobre 2007
Prof. Bertolami Salvatore
Il contratto di società
Società in accomandita semplice
1 P A R T E C I P A Z I O N I caratteri delle quote non incorporabilità della quota in un titolo es., diversamente dalla s.p.a., le partecipazioni di s.r.l.
LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art c.c./ 2312c.c.)
LIQUIDAZIONE (ART C.C.) CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Società (art. 2247) Tipi societari
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
CONFERIMENTI „GRIGLIA“ COSTITUZIONE REGIME DELLA PARTECIPAZIONE
GRIGLIA CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE NO divieto.
SOCIETA’ DI PERSONE società semplice attività non commerciale
Gli organi sociali delle s.r.l.
La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (1/3)
Corso di Diritto commerciale avanzato
Conferimenti e capitale
Corso di Diritto commerciale avanzato
Istituzioni di diritto commerciale
Il Fondo Patrimoniale.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA DI CAPITALE MASSIMO MASTROGIAGIACOMO ROBERTO PROTANI LATINA, 10 MAGGIO 2010.
Società in nome collettivo e società semplice
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Prof. Christian Cavazzoni
DIRITTO COMMERCIALE 1 MODULO 6 SOCIETA’ DI PERSONE (PARTE 1)
La società Art c.c. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica.
Storia del Diritto Commerciale Diritto Commerciale X Diritto Civile (di carattere tipicamente nazionale) Specialità e vocazione universale - transnazionale.
Società in accomandita semplice
PUÒ ESERCITARE SOLO ATTIVITÀ NON COMMERCIALE
MUTATE ESIGENZE IMPRENDITORIALI
PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
56. La Società in accomandita semplice (S.a.s.) LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE  LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA STESSA COINCIDE IN GRAN PARTE CON.
RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO Lorenzo Benatti Parma, 13 maggio 2014.
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI:
I CONFERIMENTI DEI SOCI
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
I Consorzi tra imprenditori
LA FUSIONE TRA SOCIETA’
LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ SEMPLICE SONO:
IL SINGOLO SOCIO PUO’ CESSARE DI FARE PARTE DELLA SOCIETA’ PER:
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Liquidazione società di capitali
LA SOCIETA’ SEMPLICE.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
INDIVIDUALE SINGOLA PERSONA Impresa COLLETTIVA PLURALITA’ DI PERSONE.
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
LA SOCIETA’.
1 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 2 La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone in cui vi sono due categorie di soci: i.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa societaria.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
Società in accomandita semplice Istituzionale pluralità di categorie di soci Ben è possibile un unico socio accomandante o accomandatario Responsabilità.
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
Società di persone Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice.
1 La liquidazione delle Società di persone aspetti civilistici FPC DCEC ADC Tivoli 15 aprile 2010 Sonia Quaranta.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 2 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Transcript della presentazione:

SOCIETA SEMPLICE S.S.

Società di persone Società per attività di piccole dimensioni: pochi soci, limitato capitale investito SOCIETA SEMPLICE SOCIETA IN NOME COLLETTIVO SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

SOCIETA SEMPLICE (s.s.) La società semplice è una SOCIETA NON COMMERCIALE: può essere utilizzata solo per svolgere attività agricole (o libere professioni, società di revisione contabile o gestione patrimoni immobiliari) Si costituisce con un CONTRATTO (ATTO COSTITUTIVO) per il quale NON È RICHIESTA LA FORMA SCRITTA: può costituirsi con un atto scritto, ma anche oralmente o per comportamento concludente Salvo le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (es. se è previsto il conferimento in proprietà di beni immobili è richiesto l’atto scritto)

SOCIETA SEMPLICE Non è soggetta allo Statuto dell’imprenditore commerciale Non è soggetta al fallimento Non ha l’obbligo delle scritture contabili Non ha l’obbligo di iscrizione nella sez. ordinaria del registro delle imprese Si iscrive nella Sezione Speciale del registro delle imprese Pubblicità notizia

CONFERIMENTI Sui soci grava l’obbligo di eseguire i conferimenti. Se i conferimenti non sono determinati SI PRESUME CHE I SOCI SIANO OBBLIGATI A CONFERIRE, IN PARTI EGUALI quanto è necessario per l’oggetto sociale (art. 2253 c.c.)

CONFERIMENTI DENARO BENI IN NATURA: mobili, immobili, materiali, immateriali LAVORO MANUALE O INTELLETTUALE (SOCIO D’OPERA)

Conferimenti di beni in natura IN PROPRIETA IN GODIMENTO Si applicano le norme sulla vendita Si applicano le norme sulla locazione: il socio garantisca alla società il godimento del bene ma ne resta proprietario

Socio d’opera Il socio s’impegna a svolgere una determinata attività a favore della proprietà Non è un lavoratore subordinato della società e mantiene tutti i diritti e gli obblighi degli altri soci.

POTERE DI AMMINISTRAZIONE Ciascun socio ha il potere di amministrazione cioè può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente l’amministrazione spetta A CIASCUN SOCIO DISGIUNTAMENTE : ognuno può decidere senza informare gli altri. In caso di OPPOSIZIONE di un socio (DA FARE PRIMA CHE L’ATTO SIA COMPIUTO) si decide a MAGGIORANZA (determinata secondo LA PARTE DI CIASCUNO NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

Il potere di amministrazione Con l’atto costitutivo i soci possono stabilire L’amministrazione CONGIUNTA (A MAGGIORANZA O ALL’UNANIMITA’) L’amministrazione ad uno o ad alcuni SOCI

Il potere di rappresentanza Il potere di rappresentanza è il potere di AGIRE NEI CONFRONTI DEI TERZI ASSUMENDO DIRITTI E OBBLIGHI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, LA RAPPRESENTANZA SPETTA DISGIUNTAMENTE A CIASCUN SOCIO AMMINISTRATORE

RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI IN VIA PRINCIPALE --> risponde la società con il suo patrimonio IN VIA SUSSIDIARIA --> ogni socio risponde ILLIMITATAMENTE con tutto il suo patrimonio e SOLIDALMENTE (paga l’intero e ha azione di regresso verso gli altri soci) IL SINGOLO SOCIO può chiedere LA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi E’ ammesso il patto che limita la responsabilità solo per i soci non amministratori.

I creditori personali di un socio NON POSSONO AGGREDIRE IL PATRIMONIO SOCIALE Possono far valere i loro diritti SUGLI UTILI. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti, POSSONO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL DEBITORE

UTILI/PERDITE Dopo l’approvazione del bilancio i soci Hanno diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN PROPORZIONE AI CONFERIMENTI Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN PROPORZIONE AI CONFERIMENTI

Scioglimento del singolo rapporto sociale Il singolo socio può cessare di far parte della società per RECESSO ESCLUSIONE MORTE In questi casi il socio (o gli eredi) ha diritto alla LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: una somma di denaro che rappresenta il valore della quota secondo la situazione economica della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

1. RECESSO: scioglimento per volontà del socio Società a tempo INDETERMINATO Società a tempo DETERMINATO Ogni socio può recedere LIBERAMENTE Il recesso è ammesso solo per GIUSTA CAUSA (malattia, età, condizioni personali…)

2. ESCLUSIONE DI DIRITTO FACOLTATIVA Si produce automaticamente nei casi previsti dalla legge: FALLIMENTO del socio LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA a favore del creditore del socio Decide la maggioranza dei soci GRAVI INADEMPINZE INTERDIZIONE/INABILITAZIONE SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE IL CONFERIMENTO per causa non imputabile al socio

3.MORTE DEL SOCIO In caso di morte di un socio gli altri soci sono obbligati a A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI DEL DEFUNTO NEL TERMINE DI SEI MESI. In ALTERNATIVA possono: Decidere lo SCIOGLIMENTO ANTICIPATO della società Decidere, con il consenso unanime di tutti, di continuare la società con gli eredi

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ La società semplice si scioglie per: volontà di tutti i soci (salvo l’atto costitutivo richieda la maggioranza) decorso del termine (salvo proroga) conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo il venir meno della pluralità dei soci (se non è ricostruita entro 6 mesi) altre cause previste nel contratto

Procedura di liquidazione Il verificarsi di una causa di scioglimento apre la procedura di liquidazione: I soci nominano i LIQUIDATORI che sostituiscono gli amministratori. Il compito dei liquidatori consiste ESCLUSIVAMENTE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

I liquidatori Se dal patrimonio sociale emergono delle passività superiori all’attivo i liquidatori devono chiedere ai soci l’esecuzione dei conferimenti ancora dovuti e il versamento di quanto occorre per il pagamento dei debiti; Se dal patrimonio sociale emergono degli attivi superiori al passivo i liquidatori procedono al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci

ESTINZIONE L’estinzione della società si verifica con la chiusura del procedimento di liquidazione.