PUÒ ESERCITARE SOLO ATTIVITÀ NON COMMERCIALE

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PUÒ ESERCITARE SOLO ATTIVITÀ NON COMMERCIALE 47. La società semplice (s.s.). Costituzione. Conferimenti LA SOCIETA’ SEMPLICE (artt. 2251 ss. cod. civ.) PUÒ ESERCITARE SOLO ATTIVITÀ NON COMMERCIALE IN SOSTANZA PUO’ ESSERE IMPIEGATA SOLO PER LE IMPRESE AGRICOLE SI COSTITUISCE CON UN CONTRATTO PER IL QUALE NON È RICHIESTA LA FORMA SCRITTA. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ RESTA, INFATTI, IMPRONTATA ALLA MASSIMA SEMPLICITÀ SIA FORMALE SIA SOSTANZIALE.

COSTITUZIONE IL CONTRATTO PUO’ ESSERE CONCLUSO ANCHE VERBALMENTE O PUÒ RISULTARE DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI EVENTUALI SILENZI DELLE PARTI, ANCHE SU ASPETTI IMPORTANTI, VENGONO COLMATI DAL LEGISLATORE CON NORME SUPPLETIVE FORME SPECIALI SONO RICHIESTE DALLA NATURA DEI BENI CONFERITI: ad es. se si conferisce in società la proprietà di un locale per l’esercizio dell’attività, poiché per la validità del trasferimento dei beni immobili occorre la forma scritta, per il conferimento del suddetto bene sarà necessaria la forma scritta, a pena di nullità. SALVO DIVERSA PREVISIONE CONTRATTUALE, TUTTE LE MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO SOCIALE DEVONO ESSERE APPROVATE ALL’UNANIMITA’

CONFERIMENTI STIPULATO IL CONTRATTO SOCIALE SUI SOCI GRAVA L’OBBLIGO DI ESEGUIRE I CONFERIMENTI: non è prevista l’immediata esecuzione del conferimento I soci non sono obbligati a predeterminare nel contratto i conferimenti dovuti (specie ed ammontare) Anche se il contratto sociale nulla dispone con riguardo ai conferimenti, la società è egualmente costituita Il legislatore dispone che se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253 cod. civ.)

NELLE SOCIETA’ SEMPLICI NON VI SONO LIMITI PER LE ENTITA’ CONFERIBILI PUO’ ESSERE CONFERITA OGNI ENTITA’ SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA ED UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE IL CODICE CIVILE DETTA UNA DISCIPLINA SPECIFICA PER I CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA CONFERIMENTI DI CREDITI CONFERIMENTO D’OPERA

CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA IN PROPRIETA’ IN GODIMENTO Il socio deve garantire la società secondo le norme sulla vendita (garanzia dell’evizione e per vizi sulla cosa) ed il rischio per il perimento fortuito della cosa passa a carico della società nel momento in cui essa ne acquista la proprietà Il socio è tenuto a garantire la società secondo le norme sulla locazione (garanzia per il pacifico godimento e per i vizi della cosa) ed il rischio del perimento fortuito della cosa resta a carico del socio

CONFERIMENTI DI CREDITI VIENE CONFERITO IL DIRITTO DEL SOCIO DI OTTENERE UNA DETERMINATA PRESTAZIONE DA UN’ALTRA PERSONA IL SOCIO DEVE GARANTIRE ALLA SOCIETA’ L’ESISTENZA DEL CREDITO E LA SOLVIBILITA’ DEL DEBITORE (art. 2255 cod. civ.) CONFERIMENTO D’OPERA IL SOCIO CONFERENTE SI IMPEGNA A SVOLGERE UNA DETERMINATA ATTIVITA’ A VANTAGGIO DELLA SOCIETA’ (cosiddetto socio d’opera o di industria) IL SOCIO D’OPERA NON E’ UN LAVORATORE SUBORDINATO DELLA SOCIETA’ ED HA GLI STESSI DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ALTRI SOCI

I SOCI: SONO OBBLIGATI AD EFFETTUARE I CONFERIMENTI STABILITI NEL CONTRATTO SOCIALE HANNO IL DIRITTO DI PARTECIPARE AGLI UTILI DEBBONO PARTECIPARE ALLE PERDITE GODONO DI AMPIA LIBERTA’ NELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DI CIASCUNO AGLI UTILI ED ALLE PERDITE derivanti dalla gestione sociale LA LEGGE PREVEDE UN SOLO LIMITE ALL’AUTONOMIA PRIVATA: IL DIVIETO DEL PATTO LEONINO: E’ NULLO IL PATTO CON CUI SI ESCLUDE UNO O PIU’ SOCI DALLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O ALLE PERDITE (art: 2265 cod. civ.)

NON E’ PREVISTO CHE LA VOLONTA’ DEI SOCI SI ESPRIMA IN UNA ASSEMBLEA MANCA, NELLA SOCIETA’ SEMPLICE, UN ORGANO COLLEGIALE OVE SI FORMI LA VOLONTA’ DELLA PLATEA SOCIALE, OVE RICHIESTO, CIASCUN SOCIO ESPRIME INDIVIDUALMENTE IL PROPRIO VOLERE E CIO’ PUO’ AVVENIRE PER CIASCUNO IN SEDI E TEMPI DIVERSI